venerdì 5 febbraio 2016


TURISTA TUTELATO

DANNO DA VACANZA ROVINATA: DANNO NON PATRIMONIALE



La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita nel lontano 1977, dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge 27 del dicembre 1977, in cui si e’ statuito  che “l'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio  causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto”.

Prima del d.lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale.

 La norma però limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale "nei casi previsti dalla legge".

Dunque, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.).

 L'espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha sanato questa lacuna, aprendo alla piena tutela del turista. 

Il Codice del Turismo, infatti, ha previsto un risarcimento del danno connesso al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza".
Si tratta di una tutela relativa alla perdita di un'occasione di relax e la novità e’ che la norma, rispetto al passato, ne sancisce la risarcibilità.

Il danno in questione ha carattere non patrimoniale ed è inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata: a)l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico; b)l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza; c)il tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Riepilogando, il danno risarcibile da vacanza rovinata comprende dunque:

- sia DANNO PATRIMONIALE ossia il costo sostenuto (per gli esborsi economici sostenuti danno più facilmente quantificabile e corrisponde al prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in una riduzione del prezzo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri disguidi). 

- sia il DANNO ESISTENZIALE O MORALE ossia la sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento obiettivo delle sue aspettative volte a trascorrere un periodo di relax; il peggioramento del suo rientro alla vita quotidiana, essendosi la vacanza trasformata in un periodo di nervosismo; un pregiudizio psicologico inteso come mancato guadagno sul piano del benessere e della qualità della vita che avrebbe potuto apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio subito che ha impedito al turista di conseguire gli obiettivi di svago e riposo. (difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della vacanza)la liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, quando la determinazione del relativo ammontare presenti difficolta’ in relazione alla peculiarità del caso concreto.

In presenza di un danno di natura contrattuale il turista è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento; il tour operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.

Il c.d. “danno da vacanza rovinata”, concludendo, rappresenta la lesione di un interesse non patrimoniale (per l’aspettativa mancata di poter godere di una vacanza in un dato luogo, con determinate caratteristiche e in periodo ben preciso) a seguito dell’inesatto adempimento o dell’inadempimento totale alle obbligazioni derivanti da un contratto turistico denominato “tutto compreso” (“all inclusive”).

Generalmente tale danno si esplicita come la non corrispondenza dei servizi (di viaggio, alloggio o accessori a questi) effettivamente prestati con quelli promessi ai turisti al momento della prenotazione della vacanza.

L’onere della prova pertanto, ricade sui consumatori-turisti che devono dimostrare l’esistenza di un loro diritto ad essere risarciti, prova abbastanza complessa considerato che si tratta di un interesse di carattere non patrimoniale.

Per tali motivi, è pertanto consigliabile che gli interessati siano debitamente seguiti da un legale anche al fine di essere preventivamente informati circa limiti e possibilità di tutela dei loro interessi.

Per saperne di più sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno scrivi a dirittissimo@gmail.com

Celeste Collovati
consulenza legale Aspes- servizi al cittadino.


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