TURISTA
TUTELATO
DANNO
DA VACANZA ROVINATA: DANNO NON PATRIMONIALE
Prima
del d.lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) tale voce di danno veniva genericamente
ricondotta all'art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale.
La norma però limitava e limita espressamente
la risarcibilità del danno non patrimoniale "nei casi previsti dalla
legge".
Dunque,
prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità,
che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene
costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32
Cost.).
L'espressa introduzione di detta voce di danno
ad opera del Codice del Turismo ha sanato questa lacuna, aprendo alla piena
tutela del turista.
Il Codice
del Turismo, infatti, ha previsto un risarcimento del danno connesso al
tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione
perduta", a patto che l'inadempimento sia "di non scarsa importanza".
Si tratta di una tutela relativa alla perdita di un'occasione di relax e la novità e’ che la norma, rispetto al passato, ne sancisce la risarcibilità.
Si tratta di una tutela relativa alla perdita di un'occasione di relax e la novità e’ che la norma, rispetto al passato, ne sancisce la risarcibilità.
Il
danno in questione ha carattere non patrimoniale ed è inteso come disagio psicofisico conseguente alla
mancata realizzazione in tutto o in parte della vacanza programmata: a)l’inadempimento
o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto
turistico; b)l’inadempimento non deve essere di scarsa importanza; c)il tempo di
vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Riepilogando, il danno
risarcibile da vacanza rovinata comprende dunque:
- sia DANNO PATRIMONIALE ossia il
costo sostenuto (per gli esborsi economici sostenuti danno più facilmente quantificabile e corrisponde al
prezzo del viaggio acquistato in caso di mancato godimento della vacanza o in
una riduzione del prezzo nel caso in cui il consumatore non abbia potuto godere
pienamente della vacanza in quanto rovinata da contrattempi, disservizi o altri
disguidi).
- sia il DANNO ESISTENZIALE O MORALE
ossia la sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento
obiettivo delle sue aspettative volte a trascorrere un periodo di relax; il
peggioramento del suo rientro alla vita quotidiana, essendosi la vacanza
trasformata in un periodo di nervosismo; un pregiudizio psicologico inteso
come mancato guadagno sul piano
del benessere e della qualità della vita che avrebbe potuto
apportare la vacanza, oltre ai patimenti direttamente legati all’infortunio
subito che ha impedito al turista di conseguire gli obiettivi di svago e
riposo. (difficilmente quantificabile in quanto è quasi impossibile fornire la
prova dello stress o della delusione subiti a causa del mancato godimento della
vacanza)la liquidazione equitativa dei danni, ai sensi dell'art. 1226 c.c., è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, quando la
determinazione del relativo ammontare presenti difficolta’ in relazione alla
peculiarità del caso concreto.
In
presenza di un danno di natura contrattuale il turista è tenuto a provare il
contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento; il tour
operator deve provare, invece, l’avvenuto adempimento del contratto.
Il c.d. “danno da vacanza rovinata”,
concludendo, rappresenta la lesione di un interesse non patrimoniale (per
l’aspettativa mancata di poter godere di una vacanza in un dato luogo, con
determinate caratteristiche e in periodo ben preciso) a seguito dell’inesatto
adempimento o dell’inadempimento totale alle obbligazioni derivanti da un
contratto turistico denominato “tutto compreso” (“all inclusive”).
Generalmente tale danno si esplicita
come la non corrispondenza dei servizi (di viaggio, alloggio o accessori a
questi) effettivamente prestati con quelli promessi ai turisti al momento della
prenotazione della vacanza.
L’onere della prova pertanto, ricade sui
consumatori-turisti che devono dimostrare l’esistenza di un loro diritto ad
essere risarciti, prova abbastanza complessa considerato che si tratta di un
interesse di carattere non patrimoniale.
Per tali motivi, è pertanto
consigliabile che gli interessati siano debitamente seguiti da un legale anche
al fine di essere preventivamente informati circa limiti e possibilità di
tutela dei loro interessi.
Per saperne di più sulla possibilità di ottenere il risarcimento del danno scrivi a dirittissimo@gmail.com
Celeste Collovati
consulenza legale Aspes- servizi al cittadino.
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