martedì 31 marzo 2020

FERIE: AGGIORNAMENTI E NOVITA' IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA

In questo periodo così confuso è necessario conoscere i propri diritti e cosa sta cambiando in materia di Ferie e diritto del lavoro. Leggi l'articolo, qui puoi trovare tutto quello che devi sapere per tutelare i tuoi diritti

Per raccontare il Tuo caso e tutelare i Tuoi interessi puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com e fissare un appuntamento con un nostro avvocato del lavoro!

www.dirittissimo.com  - sezione lavoro


martedì 10 marzo 2020


INFORTUNIO SUL LAVORO. DIFFERENZE CON MALATTIA PROFESSIONALE

Si considera infortunio sul lavoro un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa ma che può anche riguardare tutte quelle situazioni ambientali nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti.

Esiste anche l’infortunio in itinere, cioè l’evento traumatico che si verifica nel corso dello spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro.

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Precisiamo, quindi, che si può parlare di infortunio sul lavoro quando si è in presenza di:

-un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;
-un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
-una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni;
-la c.d. causa violenta.

Per tutelare il lavoratore, la Legge ha previsto un’assicurazione obbligatoria che consente di usufruire di prestazioni sanitarie specifiche ed ottenere un indennizzo che sarà tanto più elevato quanto più grave sarà l’evento traumatico e più gravi sono le conseguenze che ne derivano.

QUALI DIFFERENZE CON LA MALATTIA PROFESSIONALE?

Sia nell'infortunio che nella malattia, il lavoratore subisce un evento traumatico ma nell'infortunio, la causa dell’evento deve essere una c.d. “causa violenta”.

Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo, come succede, ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore contragga una forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.
La normativa in tema di infortunio, e in particolare la nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, a tal punto da far rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro. 

CHE COS’E’ L’INFORTUNIO IN ITINERE

E’ l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro. Tale infortunio è ricompreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
E’ importante che l’infortunio avvenga all'interno del normale percorso di lavoro.
Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

A QUALE INDENNIZZO SI HA DIRITTO?
·         Dall’evento traumatico deriva un
Un lavoratore che subisce un danno durante l’orario di lavoro ha diritto a ricevere dei benefici economici: l'indennizzo INAIL e solo in alcuni casi, il risarcimento del danno secondo la Codice Civile.

In entrambi i casi, il primo passo che il lavoratore deve compiere è la querela per infortunio sul lavoro; per fare ciò, è fortemente consigliato l'aiuto di un avvocato del lavoro che si occupa anche di tali questioni; successivamente sarà stabilito dagli organi competenti, se sono presenti gli estremi per l'indennizzo e quindi la responsabilità del datore di lavoro o dei colleghi.

L'indennizzo INAIL è previsto anche in mancanza di responsabilità del titolare.

Per maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

www.dirittissimo.com - sezione lavoro
·         Il                                                                


venerdì 6 marzo 2020



PREPENSIONAMENTO PER CHI SVOLGE LAVORI USURANTI
Chi svolge attività particolarmente faticose e pesanti ha diritto di accedere alla pensione a condizioni agevolate: si tratta nello specifico di addetti a mansioni particolarmente usuranti, dei lavoratori adibiti a turni di notte, degli addetti alla catena e al servizio pubblico di trasporto collettivo. Queste attività devono essere state svolte per metà della vita lavorativa o per sette degli ultimi dieci anni e non devono essere confusi con i “lavori gravosi” per cui il pensionamento è disciplinato a parte.
CHI SVOLGE LAVORI USURANTI?
I lavoratori interessati dal pensionamento anticipato sono:
-addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
-lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;
-lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno;
-addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;
-conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEL PREPENSIONAMENTO TRA I LAVORATORI CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI ?
Possono beneficiare del prepensionamento tutti i lavoratori che maturano i seguenti requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2021:
·         se in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni (utile ai fini della pensione di anzianità);
·         se lavoratori dipendenti purché in possesso di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento della quota di 97,6);
·         se lavoratori autonomi invece con un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento di quota 98,6).
Ci sono invece requisiti anagrafici e contributivi diversi per i lavoratori notturni che lavorano su turni in base al numero di giorni lavorati all'anno, così come quelli che prestano la loro attività lavorativa per una durata pari all'intero anno lavorativo.
TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda per beneficiare del prepensionamento deve essere presentata, per chi matura i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre del 2021, entro il primo maggio 2020 corredata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla sua durata (libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto) con modalità telematica corredata dal modulo "AP45".
Una volta inoltrata la domanda, l'Inps ha l'onere di comunicare, dopo aver verificato che ci sono i dei requisiti richiesti dalla legge, se essa può essere accolta o deve essere rigettata.
Per coloro che presentano domanda entro il primo maggio 2020, ma che maturano i requisiti tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 l'accoglimento avviene con riserva, perché subordinata al perfezionamento degli stessi.
Cosa accade in caso di domande inoltrate tardivamente?

La domanda per il riconoscimento del beneficio presentata oltre il 1° maggio 2020, in presenza dei requisiti richiesti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato nei seguenti tempi:
·         di un mese, se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
·         di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
·         di tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.
Dette decorrenze non valgono per il personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM). Il trattamento pensionistico anticipato per loro non può decorrere prima del primo settembre e del primo novembre dell'anno in cui maturano i requisiti, sempre che gli stessi ne siano in possesso a quelle date.
Per questi soggetti è previsto che, se la domanda viene presentata dopo il primo maggio 2020, la decorrenza della pensione ha inizio dal primo settembre o dal primo novembre dell'anno successivo.
Se desideri avere una consulenza in tale materia,puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com 
www.dirittissimo.com - sezione previdenziale