..DANNI AL RISTORANTE: IL RISTORATORE QUANDO DEVE RISARCIRE?
il gestore è responsabile per i FURTI avvenuti all'interno del proprio
locale ma con delle eccezioni.
a)“la responsabilità del ristoratore per le cose
non consegnate direttamente in custodia è circoscritta a quelle di
cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione” = la responsabilità per i beni, anche se non affidati alla custodia del
titolare del locale, sussiste per l'eventuale furto di cappotti, pellicce,
ombrelli, cappelli;
b)“restano sotto la diretta vigilanza del cliente
le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla
consumazione del pasto” (Cass. n. 8268/1987) = la sottrazione, la perdita o il deterioramento di
oggetti che rimangono sotto la sorveglianza del proprietario il
ristoratore non può rispondere.
·Cappotto sparito che era stato appeso ad un appendiabiti nell'apposito guardaroba, modalità di consegna tesa inequivocabilmente alla finalità della sua
custodia;
·Cappotto sparito che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di
appendere ad un attaccapanni, è configurabile il concorso di colpa del cliente la responsabilità è quella limitata,
prevista dall'art. 1783 c.c., essendo situato in luogo controllabile e
accessibile dallo stesso il cliente ha consegnato la cosa al gestore
dell'esercizio o ai suoi dipendenti;
·Borsa accanto o sotto la sedia rientra tra le cose poste sotto la sorveglianza
diretta del cliente, l'eventuale furto o degli oggetti in essa conservati
è ascrivibile alla negligenza o disattenzione nel controllo del suo
proprietario.
In caso di INTOSSICAZIONE
ALIMENTARE Il dovere del
ristoratore di risarcire il danno nasce dall’accertamento di una duplice
responsabilità:
1.contrattuale il cliente ordinando, conclude un contratto di ristorazione con il gestore
dell’attività che obbliga quest’ultimo a consegnare prodotti conformi ai
parametri sanciti dall’art. 129 del Codice del Consumo. Se il cibo consegnato
non e’ conforme, il cliente ha diritto al ripristino della conformità mediante
sostituzione, o a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto
(art. 130 Codice del Consumo). al cliente sarà sufficiente dimostrare la
sussistenza del contratto, allegando l’inadempimento del ristoratore, il quale
sarà tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
2.extracontrattuale sancita dall’art. 2043 c.c., per il
risarcimento del danno necessita di prove fornite, invece, dal cliente e
dirette a dimostrare che il cibo degustato in quel ristorante è stato causa del
malore perché, a esempio, il gestore è stato negligente o imprudente
nell’osservare le regole di conservazione dei prodotti, o perché li ha
volutamente serviti alterati.
I ristoratori devono prestare la massima professionalità nella
generalità dei casi quando servono i pasti alla clientela, e devono innalzare la
soglia dell’attenzione specie quando si tratta di consumatori portatori
d’intolleranze o allergie. Perché, in tali circostanze il ristorante sara’ condannato a pagare i danni per aver
servito pasta normale ad una bambina celiaca sussistendo una responsabilità
contrattuale a carico del gestore del ristorante.
Per qualsiasi informazione contattateci su dirittismo@gmail.com
Nessun commento:
Posta un commento