giovedì 11 febbraio 2016

       ..DANNI AL RISTORANTE: IL RISTORATORE QUANDO DEVE RISARCIRE?


Le norme di riferimento sono quelle di cui agli artt. 1783 e ss. del codice civile:

il gestore è responsabile per i FURTI avvenuti all'interno del proprio locale ma con delle eccezioni.
a)“la responsabilità del ristoratore per le cose non consegnate direttamente in custodia è circoscritta a quelle di cui è opportuno liberarsi per il miglior godimento della prestazione” =  la responsabilità per i beni, anche se non affidati alla custodia del titolare del locale, sussiste per l'eventuale furto di cappotti, pellicce, ombrelli, cappelli;
b)“restano sotto la diretta vigilanza del cliente le altre cose che porta addosso e che non costituiscono intralcio alla consumazione del pasto” (Cass. n. 8268/1987) = la sottrazione, la perdita o il deterioramento di oggetti che rimangono sotto la sorveglianza del proprietario il ristoratore non può rispondere.
·Cappotto sparito che era stato appeso ad un appendiabiti nell'apposito guardaroba, modalità di consegna tesa inequivocabilmente alla finalità della sua custodia;
·Cappotto sparito che il cliente stesso aveva chiesto al cameriere di appendere ad un attaccapanni, è configurabile il concorso di colpa del cliente la responsabilità è quella limitata, prevista dall'art. 1783 c.c., essendo situato in luogo controllabile e accessibile dallo stesso il cliente ha consegnato la cosa al gestore dell'esercizio o ai suoi dipendenti;
·Borsa accanto o sotto la sedia rientra tra le cose poste sotto la sorveglianza diretta del cliente, l'eventuale furto  o degli oggetti in essa conservati è ascrivibile alla negligenza o disattenzione nel controllo del suo proprietario.

In caso di INTOSSICAZIONE ALIMENTARE Il dovere del ristoratore di risarcire il danno nasce dall’accertamento di una duplice responsabilità:

1.contrattuale il cliente ordinando, conclude un contratto di ristorazione con il gestore dell’attività che obbliga quest’ultimo a consegnare prodotti conformi ai parametri sanciti dall’art. 129 del Codice del Consumo. Se il cibo consegnato non e’ conforme, il cliente ha diritto al ripristino della conformità mediante sostituzione, o a una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (art. 130 Codice del Consumo). al cliente sarà sufficiente dimostrare la sussistenza del contratto, allegando l’inadempimento del ristoratore, il quale sarà tenuto a fornire la prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

2.extracontrattuale sancita dall’art. 2043 c.c., per il risarcimento del danno necessita di prove fornite, invece, dal cliente e dirette a dimostrare che il cibo degustato in quel ristorante è stato causa del malore perché, a esempio, il gestore è stato negligente o imprudente nell’osservare le regole di conservazione dei prodotti, o perché li ha volutamente serviti alterati.

I ristoratori devono prestare la massima professionalità nella generalità dei casi quando servono i pasti alla clientela, e devono innalzare la soglia dell’attenzione specie quando si tratta di consumatori portatori d’intolleranze o allergie. Perché, in tali circostanze il ristorante sara’ condannato a pagare i danni per aver servito pasta normale ad una bambina celiaca  sussistendo una responsabilità contrattuale a carico del gestore del ristorante. 

Per qualsiasi informazione contattateci su dirittismo@gmail.com










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