CANONE RAI IN BOLLETTA? RICORSI POSSIBILI
La riforma del canone Rai, attuata con la Legge di Stabilità 2016, ha inserito il canone nella bolletta
della luce, questo fatto secondo quanto sostengono alcune associazioni di
consumatori, determina un nuovo rischio di incostituzionalità.
Non è da escludere quindi che l’inserimento del canone Rai in bolletta comporterà
una pioggia di ricorsi.
In base al regio decreto
legge 21 febbraio 1938, l'imposta si applica solo a chi possiede un apparecchio
adibito alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.
il Codacons sta già studiando
le possibili azioni legali, spiegando che “snaturare il
canone vincolandone il pagamento ad una bolletta sarebbe illegittimo poiché non
garantisce il verificarsi della condizione essenziale per il pagamento
dell’imposta,ossia il possesso di un televisore o altro apparecchio atto a ricevere
frequenze tv“.
La formula studiata dal
governo continua a mantenere il legame tra pagamento del canone Rai e
possesso della tv: pur
essendo contestuali nella stessa bolletta infatti, canone e fornitura di
energia elettrica restano due voci distinte.
Con la modifica, la tassa non sarà più legata al
possesso del televisore, ma a quello dei vari devine, come smartphone, tablet e
pc, con cui si può vedere la Rai. Legge di Stabilità 2016 sembra aver superato
concedendo la possibilità di autocertificare di non possedere
la televisione.
Toccherà eventualmente al
singolo utente chiedere l’esenzione dichiarando il mancato possesso di tali
mezzi.
RICORSO
Garante del contribuente
· ivolgersi al Garante del contribuente che è presente presso ogni Direzione
Regionale delle Entrate e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inviando
un’istanza in carta libera.
Autotutela
·
il contribuente che ritiene che le somme
richieste non siano dovute, in tutto o in parte, può presentare istanza di
autotutela all’ufficio che ha emesso la richiesta di pagamento, facendo,
tuttavia, attenzione alla tempistica in quanto la presentazione dell’istanza
non interrompe il decorso del termine utile (60 giorni dalla notifica della
cartella) entro il quale può essere effettuato il pagamento prima che inizi la riscossione
coattiva o per l’impugnazione della cartella. L’istanza non ha un contenuto
predeterminato; essa deve comunque indicare gli estremi dell’atto del quale si
richiede l’annullamento o la revoca e i motivi a fondamento della richiesta
Commissione Tributaria
Provinciale
· Il ricorso al giudice. In questo caso, trattandosi
di un tributo, per il giudizio è competente la Commissione Tributaria
Provinciale. Se il contribuente non paga per tempo, l’importo dovuto a titolo
di imposta sulla televisione viene iscritto a ruolo e consegnato ad Equitalia per la riscossione
coattiva. In tal caso, la cartella
di pagamento può essere impugnata solo per “vizi propri non per
questioni attinenti al merito del tributo.
Se desideri un chiarimento e/o spiegazione in merito ai possibili ricorsi da attuare puoi contattarci scrivendo a: dirittissimo@gmail.com .
I
p
Se desideri un chiarimento e/o spiegazione in merito ai possibili ricorsi da attuare puoi contattarci scrivendo a: dirittissimo@gmail.com .
I
Nessun commento:
Posta un commento