venerdì 19 febbraio 2016

CANONE RAI IN BOLLETTA? RICORSI POSSIBILI



La riforma del canone Rai, attuata con la Legge di Stabilità 2016, ha inserito il canone nella bolletta della luce, questo fatto secondo quanto sostengono alcune associazioni di consumatori, determina un nuovo rischio di incostituzionalità. Non è da escludere quindi che l’inserimento del canone Rai in bolletta comporterà una pioggia di ricorsi.
In base al regio decreto legge 21 febbraio 1938, l'imposta si applica solo a chi possiede un apparecchio adibito alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano.
il Codacons sta già studiando le possibili azioni legali, spiegando che  “snaturare il canone vincolandone il pagamento ad una bolletta sarebbe illegittimo poiché non garantisce il verificarsi della condizione essenziale per il pagamento dell’imposta,ossia il possesso di un televisore o altro apparecchio atto a ricevere frequenze tv“.
La formula studiata dal governo continua a mantenere il legame tra pagamento del canone Rai e possesso della tv: pur essendo contestuali nella stessa bolletta infatti, canone e fornitura di energia elettrica restano due voci distinte.
Con la modifica, la tassa non sarà più legata al possesso del televisore, ma a quello dei vari devine, come smartphone, tablet e pc, con cui si può vedere la Rai. Legge di Stabilità 2016 sembra aver superato concedendo la possibilità di autocertificare di non possedere la televisione.
Toccherà eventualmente al singolo utente chiedere l’esenzione dichiarando il mancato possesso di tali mezzi.
RICORSO


Garante del contribuente

·      ivolgersi al Garante del contribuente che è presente presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e nelle province autonome di Trento e Bolzano, inviando un’istanza in carta libera.

Autotutela

·         il contribuente che ritiene che le somme richieste non siano dovute, in tutto o in parte, può presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso la richiesta di pagamento, facendo, tuttavia, attenzione alla tempistica in quanto la presentazione dell’istanza non interrompe il decorso del termine utile (60 giorni dalla notifica della cartella) entro il quale può essere effettuato il pagamento prima che inizi la riscossione coattiva o per l’impugnazione della cartella. L’istanza non ha un contenuto predeterminato; essa deve comunque indicare gli estremi dell’atto del quale si richiede l’annullamento o la revoca e i motivi a fondamento della richiesta

Commissione Tributaria Provinciale

·         Il ricorso al giudice. In questo caso, trattandosi di un tributo, per il giudizio è competente la Commissione Tributaria Provinciale. Se il contribuente non paga per tempo, l’importo dovuto a titolo di imposta sulla televisione viene iscritto a ruolo e consegnato ad Equitalia per la riscossione coattiva. In tal caso, la cartella di pagamento può essere impugnata solo per “vizi propri non per questioni attinenti al merito del tributo.


     Se desideri un chiarimento e/o spiegazione in merito ai possibili ricorsi da attuare puoi contattarci scrivendo a: dirittissimo@gmail.com .
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