giovedì 5 aprile 2018


DIRIGENTI E COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO



Quali sono i criteri in base ai quali un’azienda deve corrispondere al dirigente o all’impiegato con funzioni direttive un compenso per il lavoro straordinario?

Una recente pronuncia della Cassazione (Sez. Lav. 12 aprile 2017, n. 9380 – Pres. Di Cerbo; Rel. De Gregorio; P.M. Celeste; Ric. G.N.; Controric. e Ric inc. E.L. s.p.a.).

L'Avvocato del Lavoro specifica preliminarmente che al dirigente o all’impiegato con funzioni direttive spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario di lavoro.

L’orientamento della Cassazione fino a qualche anno fa era diverso (Cass. 10 febbraio 2000, n. 1491). 

I Giudici di Piazza Cavour affermavano che le mansioni svolte dal dipendente, essendo di natura direttiva, non sono soggette a limitazione di orario e non danno il conseguente diritto alla maturazione di ulteriori compensi aggiuntivi, se non in ipotesi di “lavoro usurante” ed “irragionevole”.

Pertanto, l’aver svolto del lavoro straordinario era difficilmente verificabile, quindi andava considerato uno straordinario forfettizzato da corrispondere al lavoratore.

Data la complessità della situazione, se Vi trovate in tali ipotesi, il consiglio è quello di rivolgersi ad un Legale specializzato in tal materia affinchè possiate capire se potete usufruire della remunerabilità per il lavoro straordinario svolto ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione?

Per info e maggiori dettagli, scrivi a: dirittissimo@gmail.com

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mercoledì 4 aprile 2018


PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE -
Entro quale tempistica il datore di lavoro deve promuovere una contestazione disciplinare?
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo affronta un aspetto controverso in materia di contestazione disciplinare commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2017, n. 9285 - Pres. Amoroso; Rel. Esposito; P.M. Mastroberardin; Ric. U.L.; Controric. S.E.V.E.L. S.p.A).
L’Avvocato del Lavoro anzitutto chiarisce che, il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, ovvero la tempistica può subire variazioni in base alla complessità della struttura organizzativa dell’impresa, la quale ha un peso rilevante tanto da poter far ritardare l’emissione della contestazione disciplinare; in tali ipotesi, dunque, il predetto principio può incidere sul tempo, il quale potrebbe essere più o meno lungo, restando in ogni caso riservata al giudice la valutazione delle circostanze sia di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo, come accaduto nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro.
Il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, al fine di contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, nel caso di ritardo della contestazione, ha altresì lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del prestatore (in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede) sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto (cfr., ex aliis, Cass. n. 13167/2009). Ne consegue che “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio dei datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro”.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui «il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Pertanto, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale.».
L’Avvocato del Lavoro chiarisce che nel caso di specie della sentenza sopracitata, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato le ragioni in virtù delle quali doveva escludersi la tardività della contestazione, ovvero le considerevoli dimensioni aziendali, la complessità dei fatti di cui l’imputazione penale, le difficoltà delle indagini investigative e la molteplicità di soggetti coinvolti nell'interno dell’indagine.
Pertanto, è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato del lavoro per sapere preventivamente quando e se sussistono i presupposti affinché un’azienda possa avanzare una contestazione disciplinare e di conseguenza procedere efficacemente all’impugnazione in virtù della violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.


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