AVVOCATI SU INTERNET
il C.N.F. rivede la propria posizione e “liberalizza” l’uso di
internet
Sarà più semplice per il cittadino "interfacciarsi" con i propri diritti tramite l'utilizzo del Web: oggi è offerta un'ampia scelta di assistenza legale finalmente anche on line!
E’ stata approvata il 22 gennaio
2016 la nuova versione dell’art. 36 del Codice deontologico in cui e’ stato
modificato il dovere di corretta
informazione previsto dall’art. 35 del relativo codice, dopo aver raccolto
i pareri favorevoli dei Consigli degli Ordini. In particolare la modifica
riguarda la cancellazione dei commi 9 e 10 che riguardavano le attività e le
comunicazioni dell’avvocato sul web.
L’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti
web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé,
allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi,
previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto del sito stesso.
L’avvocato è responsabile
del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere
riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che
mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito.
La modifica è così volta a chiarire la portata della norma che
disciplina il dovere di corretta informazione, aprendo alla libertà dei mezzi
comunicativi “quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le informazioni”,
eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti web.
La modifica in oggetto entrerà
in vigore a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da quel momento l’avvocato potra’ utilizzare qualsiasi
mezzo (e dunque anche siti web con o senza re-indirizzamento), purché
l’informazione rispetti i doveri di
verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in
ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Per saperne di più relativamente a questo argomento scrivi a: dirittissimo@gmail.com
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