martedì 30 marzo 2021

INDEBITI PENSIONISTICI

Facciamo chiarezza sul tema degli indebiti pensionistici, ossia le richieste dell’Inps di restituzione importi di pensione già erogati; essi possono riguardare, sia le prestazioni assistenziali (domande d’invalidità che secondo l’Inps non dovevano essere accolte ma che di fatto sono state accolte anni prima dall’Ente stesso, indennità di accompagnamento, indennità di inabilità) sia le pensioni di anzianità/vecchiaia.

Quando si può inoltrare la richiesta di annullamento all’Ente preposto?

Talvolta, può capitare che il pensionato abbia omesso di dare informazioni che possano determinare la revoca o la riduzione di un trattamento previdenziale (come nel caso di un assegno di invalidità o un’indennità di accompagnamento) oppure sul fronte degli indebiti civili ovvero dell’erogazione della pensione vera e propria, che non abbia informato l’Ente di una variazione in aumento del proprio reddito (per esempio qualora si sia messo a reddito un immobile).

Se tali fatti devono essere comunicati dal pensionato all'ente previdenziale in quanto non conosciuti o conoscibili direttamente da quest'ultimo e, dunque, siano riconducibili ad una condotta colposa o dolosa del pensionato, quest’ultimo è tenuto a restituire all'ente previdenziale le somme indebitamente percepite.

Ma non sempre è così: qualora l’Inps fosse stato già a conoscenza di tutti i dati e della situazione reddituale del cittadino, perchè rimasta invariata negli anni, la situazione cambia. In tali casi infatti la legge prevede che prevalga il “principio di irripetibilità delle pensioni” nonché la buona fede del pensionato, pertanto, quest’ultimo non è considerato in “dolo” e dunque non tenuto a restituire quanto l’Inps gli ha erroneamente versato; in tal caso, può attivare, entro certi tempi di legge, una procedura legale per chiedere l’annullamento del debito notificatogli dall’Ente previdenziale.

Per questi motivi è importante, quando si riceve una comunicazione di questo tipo dall’Inps, far, prima di tutto, effettuare una verifica sulla legittimità della richiesta restitutoria avanzata dall’Inps. In tal modo si potrà evitare di dover pagare inutilmente un debito magari prescritto o che l’Inps non aveva diritto a chiedere in restituzione.

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martedì 27 ottobre 2020

 

Domanda di pensione e nuova occupazione

E' sempre necessario osservare un periodo di inattività tra la domanda di pensione e la successiva rioccupazione

 

Con Sentenza 14417 del 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione troppo spesso trascurata da coloro che inoltrano all’INPS la domanda di pensione, e cioè l’obbligo, previsto dall’art.10 c.6 del D.Lgs.503/1992 (“Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive (…..) il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro”) e dall’art.22 della L.153/1969 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità', la vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione a condizione che: (…..) c)  non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”) di essere in effettivo stato di inoccupazione al momento della domanda e di liquidazione della pensione.

Nel caso di specie, il lavoratore richiedente la pensione si era dimesso in data 28 febbraio, e già in data 1^ marzo si era rioccupato nella stessa azienda e alle medesime condizioni. A seguito di ciò, l’INPS ha revocato la pensione, adducendo la palese simulazione della cessazione del rapporto di lavoro e ottenendo poi ragione, a seguito degli inevitabili ricorsi e dopo una sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, nei gradi superiori di giudizio, fino appunto alla Corte di Cassazione.

Il principio non è nuovo, essendo già stato formulato dalla Cassazione in precedenti sentenze.

La legge, pur ammettendo il cumulo tra pensione e attività lavorativa, esige che il lavoratore dipendente sia inoccupato al momento della liquidazione della pensione, e pertanto che debba esistere uno stacco temporale tra la cessazione e la successiva rioccupazione. Sulla durata di questo “stacco temporale” la legge non si esprime, e l’INPS stesso ha parlato di “necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego” (circolare 89 del 10/7/2009), senza tuttavia fornire alcuna misura minima.

Stante quanto sopra, si raccomanda pertanto ai lavoratori che si dimettono per raggiunti requisiti di pensionamento di attendere sempre la comunicazione di liquidazione della pensione da parte dell’INPS stesso (di solito necessita di circa un mese) prima di rioccuparsi, evitando qualsiasi prestazione di lavoro nel suddetto periodo, anche se prestato sotto altre forme (lavoro autonomo, prestazione occasionale, voucher, ecc.), che possa far supporre la continuazione del rapporto di lavoro (formalmente) cessato. 

Pensione di anzianità e cessazione della attività lavorativa con successiva rioccupazione. Commento alla circolare Inps n. 89 del 10/7/2009.

Con circolare n. 89 del 10/7/2009 rubricata: “Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti”, l’Inps pone fine a contrasti e dubbi applicativi ed interpretativi, insorti per il caso di soggetto che, in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, invochi la liquidazione del trattamento pensionistico, dopo avere cessato il rapporto di lavoro, nonché, di seguito, si reimpieghi come lavoratore subordinato, alle dipendenze dello stesso o di diverso datore di lavoro.

A fronte di tale evenienza l’Inps, al fine di fare luogo alla erogazione della prestazione pensionistica richiesta, riteneva necessario che decorresse un “congruo” arco temporale (circa un mese) tra la cessazione del rapporto di lavoro e la sua ripresa presso lo stesso od altro datore di lavoro, negando, per tutti i casi di mancato decorso del tempo, la pensione richiesta, ovvero pretendendo in restituzione i ratei di pensione già erogati.

Con circolare n. 89/2009 l’Inps, in coerenza con la posizione assunta dal Dicastero del Lavoro, nonché con i precedenti giurisprudenziali in materia, ha chiarito che è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico in favore di soggetto che si rioccupi presso il medesimo datore di lavoro, ovvero presso un datore di lavoro diverso da quello alle cui dipendenze si trovava al momento della domanda di pensione, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, essendo sufficiente che non vi sia coincidenza tra la data di decorrenza della pensione e la data di rioccupazione.

Al fine di accertare la avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, sarà necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento delle formalità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, quali le dimissioni del lavoratore, le comunicazioni e scritture di legge, la liquidazione delle competenze economiche e quant’altro.

Dunque, conformemente alla circolare interpretativa, sopra richiamata, per tutti i casi in cui sia stata presentata da soggetto, rioccupatosi presso lo stesso o altro datore di lavoro, domanda di pensione di anzianità, la quale sia stata negata dall’Inps, in ragione della non congruità della durata del periodo di inattività, ovvero sia stata pretesa dall’Istituto previdenziale la restituzione dei ratei di pensione, frattanto pagati, il richiedente potrà presentare ricorso amministrativo dinanzi al Comitato provinciale Inps, nonché, in caso di rigetto, ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, invocando la erogazione in suo favore del trattamento pensionistico richiesto, ovvero la corresponsione dei ratei di pensione riscossi ed in seguito pretesi dall’Inps in restituzione.

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martedì 7 luglio 2020



L'indebito nelle prestazioni assistenziali
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ED INDEBITI CIVILI - DISTINZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Anzitutto, occorre distinguere l'indebito assistenziale da quello previdenziale.
Per l’indebito assistenziale la normativa di riferimento diverge dal classico indebito previdenziale.
Quest’ultimo, infatti, riguarda gli errori commessi dall’Ente Inps sull’erogazione della pensione di anzianità, per esempio, errori di calcoli.
Ricade quindi nel generale principio civilistico della ripetizione dell’indebito; pertanto casi riconducibili al mero fatto della corresponsione, in mancanza assoluta di qualsivoglia titolo.
In tali casi, qualora venga accertato il dolo omissivo del pensionato, ovvero il non aver comunicato le variazioni in aumento del reddito all’Inps, quest’ultimo ha diritto a richiedere la restituzione di importi già versati. Sarà dunque onere del pensionato provare che la variazione del proprio reddito è stata prontamente comunicata formalmente all’Ente.
Diverso è il caso dell’indebito assistenziale, come nel caso di specie,  in riferimento al quale valgono regole diverse a seconda del tipo di prestazione assistenziale che viene richiesta indietro.
La legge ha previsto per quest’ultimo delle specifiche ipotesi di irripetibilità (a seconda della buona o mala fede del pensionato) e diverse sanatorie.
La Cassazione afferma che in materia di prestazioni assistenziali il riferimento è all'articolo 2033 C.C. che legittima la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale.
La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, ha nel tempo, moderato progressivamente il criterio soppesando anche la necessità di riconoscere il legittimo affidamento del pensionato, titolare della prestazione.

La Cassazione ribadisce questo orientamento tramite la lettura dell'articolo 3-ter del Dl. 850/1976 convertito con legge numero 29/1977 secondo cui gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore...degli
invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. A tale disposizione si aggiunge quanto affermato dall'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 convertito nella L. 291/1988 secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità [...] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Dalla lettura delle due predette disposizioni legislative, la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), o nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali.
A tal proposito, si è espressa la Corte di Cassazione (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059) su di un caso analogo riguardante l’erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.
Il ricovero dell’assistito – afferma la Giurisprudenza- in una casa di cura a spese dello Stato (ovvero ricovero gratuito) non fa sorgere l’obbligo per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell’indennità di accompagnamento.

Una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio gratuito in casa di cura e dei ratei di accompagnamento nell’arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell’assistito l’affidamento sulla liceità dell’erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dello Stato, non sussistendo i presupposti dell’accompagnamento in presenza di un’assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diventa legittima la richiesta da parte dell’ente previdenziale, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità.

Se ti è stata recapitata una raccomandata dall'Inps con richiesta di restituzione importi già corrisposti, verifica tramite l'avvocato delle pensioni se sia legittima o se sia possibile richiedere l'annullamento!

Scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com 

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mercoledì 3 giugno 2020


PENSIONE DI REVERSIBILITA’ A CHI SPETTA.

La pensione di reversibilità è una prestazione di tipo previdenziale erogata dall’Inps che spetta, laddove ne sussistano i requisiti, ai familiari del de cuius.
Per legge oltre al marito o moglie del de cuius, hanno diritto alla reversibilità anche i figli e in alcuni casi anche i nipoti, i genitori, i fratelli e le sorelle.

Per quanto riguarda la figura del coniuge, dal 2016 ad esso è equiparata anche la persona unita civilmente.

Tra i titolari di pensione di reversibilità potrebbe beneficiare anche il coniuge divorziato.

Infatti come previsto dalla legge 898/70 art. 9 secondo comma, “in caso di morte dell’ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata emessa sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha diritto se non è passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno di mantenimento ex art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza.” Se invece il coniuge è passato a nuove nozze, che succede?

La norma esclude che possa avere diritto alla reversibilità del de cuius primo marito o prima moglie. Pertanto, anche qualora aveva diritto a percepirla ed è passato/a poi a nuove nozze, tale beneficio verrà revocato.

Per quanto riguarda la quota di reversibilità spettante ai beneficiari, occorre fare un distinguo a seconda se ci siano figli e quanti figli.

Inoltre nell'ipotesi in cui l’assicurato sia deceduto senza che si siano maturati i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta, ai superstiti spetta una indennità una tantum.

Nel sistema contributivo, l’indennità è pari all'importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato per il numero degli anni di contribuzione accreditati. Nel sistema retributivo l'indennità è liquidata in proporzione all'entità dei contributi versati, purché nel quinquennio precedente la data della morte, risulti versato almeno un anno di contributi.

giovedì 30 aprile 2020


Intermediari finanziari: presunzione legale della sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio del risparmiatore

(Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sent. n. 7905 del 17 aprile 2020)

In questo articolo si intende mettere in evidenza una recentissima pronuncia della Cassazione che attribuisce responsabilità con conseguente dovere di risarcimento del danno per la perdita subita alle Banche che non adempiono al dovere giuridico di informare correttamente i risparmiatori; esiste una presunzione legale di sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento della banca e pregiudizio subito dal risparmiatore.

La Prima Sezione civile della Cassazione, accogliendo (con rinvio) il ricorso di alcuni obbligazionisti Parmalat contro Intesa San Paolo, ha chiarito le conseguenze derivanti dall'omessa informazione al cliente: l'intermediario finanziario che non adempie correttamente agli obblighi informativi deve risarcire il risparmiatore per la perdita subita, in una sorta di automatismo giuridico ("presunzione legale") che postula la sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio.

Nella fattispecie, alcuni risparmiatori avevano lamentato di aver subito sollecitazioni da parte di dipendenti della Banca che avevano loro evidenziato la natura particolarmente vantaggiosa delle operazioni proposte, in assenza della consegna del contratto di intermediazione, del prospetto informativo e di un documento di sintesi sui rischi connessi alle operazioni finanziarie, sostenendo di non essere stati informati - in particolare - dell’alto rischio insito nell’operazione, ottenendo - sul presupposto accertato della violazione degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario - declaratoria di risoluzione per inadempimento dei contratti di intermediazione finanziaria, con condanna della Banca a pagare agli attori le somme corrispondenti a quelle impiegate per l’acquisto dei titoli (sentenza Tribunale di Firenze, 25.9.2009).

La Corte territoriale (Corte di Appello di Firenze, sentenza 3.8.2015) aveva invece accolto il gravame della banca valorizzando la "propensione al rischio" dei risparmiatore e le "scelte pregresse" per dedurne che avrebbero comunque portato a termine l'investimento.          
La Suprema Corte, con la decisione in commento, capovolge il ragionamento sostenendo che l’eventuale dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, "desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse", non vale ad elidere il nesso causale "perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa" avendo sotto mano "tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato".

Il principio di diritto scaturito dalla decisione in commento è il seguente: "Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati".

Nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, infatti, l’intermediario finanziario la l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, “tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali ed alla situazione finanziaria del cliente”: in altri termini, l’assolvimento di tale obbligo implica la formulazione, da parte dell’intermediario stesso, di indicazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne lo specifico coefficiente di rischio.

Secondo la Cassazione, i predetti obblighi di informazione impongono la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l’indicazione specifica di tutte la ragioni idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell’investitore (comprese, finanche, quelle relative al rischio di default dell’emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto “tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno”).

Ne deriva che la prova del nesso causale non è eliminata dal mero rilievo di elementi generici, come ad esempio il profilo speculativo ovvero l’elevata propensione al rischio dell’investitore, dovendosi infatti escludere che il cliente possa accettare anche i profili di rischiosità del prodotto finanziario che gli sono ignoti e soni invece conosciuti o prevedibili da parte dell’intermediario finanziario. Pertanto, prosegue la Corte, “sia l’adeguatezza dell’operazione al profilo di rischio del cliente, sia la buona conoscenza del mercato finanziario da pare sua sono totalmente privi di valore inferenziale quanto alla circostanza che il cliente steso, se informato, avrebbe comunque proceduto all’acquisto”.

Il fatto che un investitore propenda per investimenti rischiosi non toglie, infatti, che egli selezioni tra gli investimenti rischiosi quelli a suo giudizio aventi maggiori probabilità di successo, grazie appunto alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli o altrimenti reperite.

Avv. Enrico Vallarolo

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mercoledì 29 aprile 2020



IN QUALI CASI SI PUO’ EFFETTIVAMENTE PARLARE DI MOBBING?
Nel nostro ordinamento non esiste, una definizione normativa di mobbing,  abbiamo solo una nozione dottrinale e giurisprudenziale e questo, senza dubbio,  rende più complicata la sua individuazione.
Esistono alcune pronunce della Corte di Cassazione che definiscono per esempio il mobbing come “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità” (Cass. n. 3785/09; nello stesso senso, ex multis,  Cass .n. 87 del 10 gennaio 2012; Cass. n. 17698/2014; Cass n. 898/2014;  Cass. n. 12437 del 21 maggio 2018).
Dunque, affinchè si configuri il mobbing è necessario che sussistano più elementi concomitanti tra cui:
1)più condotte messe in atto nei confronti del lavoratore, protratte nel tempo, poste in essere dal datore di lavoro o da un suo preposto o da altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
2)una volontà vessatoria finalizzata alla persecuzione o emarginazione del dipendente;
3)la conseguente lesione della salute o della personalità del dipendente; 
4)il nesso tra la condotta ed il pregiudizio psico-fisico:
5)la prova dell’elemento soggettivo, ossia dell’intento persecutorio.
Il dipendente che ritiene di essere stato mobbizzato ha l’onere di provare non solo le condotte vessatorie, ma anche la volontà persecutoria, nonché il nesso causale con il danno subito. 
L’elemento psicologico ovvero l’intento vessatorio che sta alla base di tutte le condotte poste in essere dal datore è molto difficile da dimostrare ma è necessario.
Orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ammette, tuttavia, che tale prova possa essere fornita con l’utilizzo di presunzioni. Quest’ultime – come sostiene una recente pronuncia della Cassazione (2019) devono essere  gravi, precise e concordanti”.
Non sono dunque sufficienti le semplici asserzioni della lavoratrice che si era limitata a dedurre che solo a lei – a differenza di altri colleghi- – era stato impedito di proseguire con la modalità di tele-lavoro notturno.
Anche il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 4471 del 1 luglio 2019 della Sezione 4, ha ribadito che la prova dell’elemento intenzionale e vessatorio del datore di lavoro può essere fornita dal lavoratore anche in base alle caratteristiche oggettive dei comportamenti tenuti, e cioè su presunzioni gravi, precise e concordanti, dai quali è possibile risalire da fatti noti ad altri ignorati.
Una volta provata la sussistenza del mobbing, il lavoratore deve, poi, dimostrare di aver subito un pregiudizio specificandone la natura e la tipologia. 
Per fare ciò il lavoratore ha l’onere della prova di dimostrare attraverso una serie di possibilità quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo (sms, email, testimoni) circostanze concrete che attestino la durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto“. 
Sono diversi i pregiudizi che un lavoratore può far valere in giudizio se in grado di provare in concreto il danno subito: danno professionale, danno all’integrità psico – fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione.
In particolare, segnaliamo che la Cassazione ha ribadito che il danno non patrimoniale derivante dal demansionamento “… è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti” (così Cassazione n. 9901 del 2018 ).
Da non confondere con il mobbing, esiste un’altra fattispecie non espressamente definita dalla legge, ovvero il DANNO DA STRESS LAVORO CORRELATO.

Come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 5590 del 22 Marzo 2016, il risarcimento del danno da stress lavoro correlato “si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.”
Più precisamente, devono sussistere 3 presupposti affinchè il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno da stress lavoro correlato:
1)la condotta censurabile del datore di lavoro;
2)un danno medicalmente accertabile;
3)il nesso di causalità tra la condotta censurabile e il danno.
Quanto alla condotta del datore di lavoro, il riferimento è all’art. 2087 Cod. Civ. che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
A questo proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che “l’obbligo che scaturisce dall’Art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell’ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all’integrità psicofisica del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 02 Maggio 2000 n. 5491).
Da sottolineare che Cassazione ritiene configurabile un danno da stress lavoro correlato anche qualora il datore ometta di adeguare l’organico aziendale  “il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli Artt. 41, comma 2, Cost. e 2087 Cod.Civ., e ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell’accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica…”
La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in capo all'azienda (quindi al datore) che non può sottrarsi agli addebiti che possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i limiti della tollerabilità.
Per quanto riguarda i danni che un medico può accertare come correlati ad una condizione di stress, essi possono essere svariati: malattie a base organica, come infarti o patologie dell’apparato immunitario o gastrointestinale, oppure malattie neurologiche e psichiche.
Con una nota Sentenza del 2012, la Suprema Corte di Cassazione  (Cass. Civ., Sez. Lav.,  24 Ottobre 2012 n. 18211) ha riconosciuto una somma risarcitoria, pari a € 25.000,00, ad un portinaio che, a causa dei lunghi turni di lavoro (dalle 21.00 alle 9.00), riportava una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo.
Secondo una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro con  la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017,  lo stress da lavoro, nel momento in cui pregiudica l’abituale e serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale riguarda gli effetti negativi (che possono essere di natura  esistenziale, biologica  o morale) subiti dal cittadino di conseguenza ad un fatto illecito, ma danno non patrimoniale, a differenza dei danni patrimoniali, non da' automaticamente diritto al risarcimento.
L’avvocato del lavoro esperto in tali problematiche sarà in grado in base ad una valutazione generale della fattispecie e delle prove a disposizione di valutare a quale fattispecie si può meglio riferire il vostro caso.
Per contattare il nostro avvocato del lavoro scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com

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martedì 14 aprile 2020



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
CHE COS’E’?

L’istituto dell'amministrazione di sostegno è previsto a tutela di tutti quei soggetti con patologie gravi tali da renderli, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

Il legislatore ha previsto una forma di protezione per quei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

E’ bene precisare che l’amministrazione di sostegno non è  un provvedimento di interdizione e non determina in via definitiva l’eliminazione della capacità di agire del soggetto nei cui confronti viene disposta.

COME VIENE NOMINATO L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CHI PUO’ ESSERLO?

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare; la prima scelta ricade tra i soggetti che fanno parte dello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. Viene infatti solitamente nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice.
Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro (ad esempio conflitti tra prossimi parenti), l'amministratore viene nominato dal Tribunale tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno deve procedere a richiedere una autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme e le previsioni di cui sopra, possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento, presso Il Tribunale competente. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta. La domanda, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si indica al Giudice la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si precisa che la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti e allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
-l’indicazione del nominativo della persona idonea prescelta, quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
-documenti di identità del richiedente e del beneficiario.

Successivamente alla presentazione della domanda in cancelleria (con ricorso e con l’ausilio di un legale) verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza e l’emissione del provvedimento richiesto. Nel corso dell'udienza che viene fissata, il Giudice provvede ad esaminare il soggetto per cui è chiesta l’amministrazione di sostegno beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emette il decreto di nomina e stabilisce i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
Qualora ci fosse un parente contrario al provvedimento autorizzativo dell’amministrazione di sostegno (decreto del Giudice Tutelare) quest’ultimo potrà proporre un reclamo alla Corte d'Appello competente.

Il professionista dello Studio Legale Dirittissimo è a disposizione per attivare amministrazioni di sostegno e/o gestirne le fasi procedurali nonché eventualmente proporre reclamo al decreto di ammissione.

Per info e contatti: studiolegale@dirittissimo.com

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Avv. Alessandro Milani