mercoledì 17 febbraio 2016

HAI PRESO UNA MULTA? ECCO COSA FARE PER CONTESTARLA




Cosa e’ una contravvenzione?
Nella pratica, dunque, quando si parla di reati si intende richiamare o un delitto, o una CONTRAVVENZIONE, senza voler fare una distinzione netta, essi si distinguono a seconda della specie di pena prevista dal codice penale i delitti sono quei reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, della reclusione, della multa, mentre le contravvenzioni sono quei reati per cui è prevista la pena dell’arresto e/o dell’ammenda
Per questi ultimi la peculiarità è che, di fatto, per la loro sussistenza non risulta necessaria la valutazione della presenza dell’elemento soggettivo, senza dover considerare la presenza del dolo o della colpa nella condotta.

Come si impugna una contravvenzione?
le contravvenzioni nel rispetto dei termini perentori di decadenza, possono essere impugnate mediante:

Ricorso amministrativo: va proposto per iscritto in carta semplice al Prefetto territorialmente competente, mediante lettera raccomandata A/R, oppure presentato a mano, presso l'ufficio Depenalizzazioni, o anche al Comando della Polizia Municipale da cui dipende l'ufficiale che ha redatto il verbale, che lo trasmetterà a sua volta al Prefetto competente. Il termine per ricorrere al Prefetto è di 60 giorni, a far tempo dalla data della contestazione della violazione ovvero, se questa non è stata immediata, dalla notifica del verbale di contravvenzione.
Il Prefetto:
a)      può annullare la contravvenzione con un provvedimento espresso, oppure mediante silenzio-assenso - che scatta quando, decorsi 120 giorni dal deposito del ricorso, il Prefetto non si sia ancora pronunciato
b)      può emettere un'ordinanza di pagamento di importo superiore di quello contestato (il doppio più una maggiorazione atta a coprire le spese del procedimento)
=  il ricorrente potrà pertanto impugnare la decisione del Prefetto dinanzi al Giudice di Pace.

Ricorso giurisdizionale: va proposto per iscritto invece entro 30 giorni dalla avvenuta notifica o contestazione dell'infrazione investe in prima istanza il Giudice di Pace competente a conoscere della controversia ed eventualmente in seconda istanza il Tribunale.. Va depositato a mano nella cancelleria dell'ufficio del Giudice, o a mezzo posta ordinaria con raccomandata A/R.
=  complessivamente più costoso di un ricorso al Prefetto ed e’ quindi una soluzione poco appetibile quando si vogliano contestare multe di poco valore.

Ricorso per annullamento in autotutela: va proposta per contestare l'addebito presso lo stesso organo amministrativo che ha emanato la contravvenzione chiedendone l’annullamento.

Il ricorso deve contenere necessariamente i seguenti elementi essenziali:
1.       autorità adita;
2.       generalità del ricorrente;
3.        riassunto dei fatti;
4.        indicazione della data, del luogo, del numero del verbale e della violazione degli articoli del Codice della Strada che è stata contestata;
5.        motivazioni del ricorso;
6.       richiesta di annullamento;
7.       atti allegati che supportino le proprie motivazioni (certificati, ecc.);
8.        data; firma;
9.       domicilio legale

Errori materiali che possono determinare la nullità della contravvenzione
1.       Omessa o errata indicazione delle generalità del soggetto multato
2.       Omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione
3.       Omessa o errata indicazione della data e dell'ora nella quale è avvenuta l'infrazione
4.       Omessa o non completa identificazione del veicolo
5.       Omessa o erronea indicazione dell'autorità presso cui presentare ricorso
6.       Mancata esposizione dei fatti
7.       Errore sulla norma violata o sulla sanzione irrogata
8.       Errore di persona
9.       Notifica della contravvenzione al precedente proprietario del veicolo
10.   Errata rilevazione della targa del veicolo
11.   Notifica avvenuta oltre il termine di 90 giorni dal rilevamento dell'infrazione

Per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com 


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