mercoledì 12 aprile 2017


PROCEDURA PER OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI:


IMPORTANZA DI RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO DI DIRITTO PREVIDENZIALE



Cari lettori, in questo articolo si vuole sottolineare l’importanza di rivolgersi ad un Avvocato di diritto previdenziale soprattutto in merito ad una questione molto dibattuta negli ultimi tempi: la PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

L’avvocato previdenziale tutela i diritti dei pensionati anche in tal senso, cercando di

illustrarvi i fatti salienti e gli elementi di diritto di una materia complessa, quale quella previdenziale, spiegando come concretamente riottenere la rivalutazione della propria pensione.

ITER LEGISLATIVO


L'art. 69 comma 1, della Legge 23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle pensioni. L'articolo in discussione prevede l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento e nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto come “Legge Salva Italia”, al cui art. 24 comma 25, ha disposto il blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 (a partire dal trattamento minimo lordo pari ad €.1.405,05=).

La Corte costituzionale è intervenuta con sentenza n. 70 del 2015 dichiarando incostituzionale l'art 24 comma 25 della Legge n. 201 del 2011, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)".

La suddetta Corte ha dunque ritenuto illegittimo il blocco per due anni della rivalutazione delle pensioni.

Il Governo, con l’obbiettivo di risolvere una tale situazione, è intervenuto nel mese di maggio 2015 per definire il meccanismo con il quale restituire parte della perdita d’acquisto, negli anni 2012 e 2013, delle pensioni sopra i 1.405 euro lordi.

Si tratta solamente di un recupero parziale della perequazione che non restituisce tutto a tutti.

Infatti il decreto Renzi, poi convertito in Legge, prevede solo la corresponsione, a titolo di perequazione, di una somma “una tantum” che è stata accreditata di volta in volta, a seconda dell’importo di pensione percepito e senza che questa somma costituisca parte integrante del proprio reddito. Senza dubbio, il ripristino integrale del meccanismo di perequazione delle pensioni avrebbe comportato per il bilancio dello Stato un onere pari a circa 18 miliardi di euro nel 2015 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

Per tale ragione, è doveroso rivolgersi ad un Avvocato previdenziale per intraprendere un'azione legale affinché vengano tutelati i diritti di tutti i pensionati coinvolti dalla lesione.

Ciò soprattutto alla luce del fatto che alcuni Avvocati previdenziali hanno ottenuto già ottimi risultati presso alcuni Tribunali d’Italia e Corti dei Conti che si sono espressi favorevolmente in merito a tale questione.

A Milano, il Giudice del Lavoro emesso un’ordinanza sulla base di un ricorso presentato da un Avvocato previdenziale, accogliendo le argomentazioni relative alla legittimità costituzionale dei blocchi operati e, in particolare, quella relativa alle pensioni superiori a 6 volte il minimo Inps.

La decisione ultima spetterà alla Corte Costituzionale e di fatto, a detta di alcuni Avvocati previdenziali, ci sono alcuni elementi che fanno ben sperare in un esito positivo della vicenda.

Infatti la Corte con sentenza n. 70/2015, si era già espressa favorevolmente per l'illegittimità del blocco del biennio 2012-2013 e, ad oggi, l' ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano considera fondata la questione anche per gli anni successivi dal 2013 al 2016.
LA PROCEDURA

Analizzando nel dettaglio la procedura, l’Avvocato previdenziale spiega che si tratta di un ricorso individuale che si sviluppa attraverso una procedura di due fasi, di seguito meglio specificate:



1)    La prima fase -stragiudiziale- consiste nella raccolta documentazione e nella redazione ed invio di una diffida all’Inps (interruttiva della prescrizione) per la formale richiesta di riquantificazione e restituzione della mancata perequazione per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.



2)    La seconda fase -giudiziale- consiste nella redazione e deposito di un ricorso presso il competente Tribunale del lavoro (se ex dipendente privato) o Corte dei Conti (se ex dipendente pubblico) e tutta la assistenza giudiziale della procedura di 1 grado (udienze, incombenze di cancelleria)



E’ necessario che vengano effettuati, da un consulente del lavoro qualificato, i conteggi relativi alla mancata perequazione, sia per gli anni 2012-2013 sia per i successivi anni 2014-2015-2016, comprensivi degli interessi legali nel frattempo maturati.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Per poter avviare la procedura di cui sopra, è necessario procurarsi i seguenti documenti utili:


1)    copia carta identità' e codice fiscale fronte e retro;
2)    certificato di stato di famiglia (anche autocertificazione);
3)    comunicazioni mensili al pensionato dell'inps relative ai mesi di:
   novembre 2011 - dicembre 2011
   gennaio 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017
   agosto 2015 (da recuperare sul sito Inps con pin, o recandosi personalmente all’Inps competente);
4)    CUD dal 2011 al 2016

Se interessati ad avere maggiori informazioni in merito alla procedura sopra descritta, scrivete a: dirittissimo@gmail.com



martedì 4 aprile 2017




VOLI CANCELLATI O IN RITARDO?

PUOI OTTENERE IL RIMBORSO!!!


Sapevi che se il tuo volo è in ritardo di più di 2 ore potresti avere già diritto all’assistenza mentre se il ritardo supera le 3 ore ad un risarcimento pecuniario?

I passeggeri vittime di un ritardo aereo hanno diritto a percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.

Oltre al risarcimento il passeggero ha diritto anche all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due telefonate, questo è quanto previsto dalla Carta dei Diritti del Passeggero.



Il Regolamento CE 261 del 2004 è una legge dell'Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati membri devono rispettare.

Questa afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione. Inoltre, nell'Ottobre 2012 la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che anche i passeggeri dei quali voli sono arrivati con tre ore di ritardo o oltre, hanno diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non è attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche.

L'obiettivo principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli stati membri.

Da quando la legge fu implementata nel Febbraio 2005, ci sono state molte sentenze rivoluzionarie contro le compagnie aeree nella Corte di Giustizia Europea. Questo ha drasticamente cambiato il  panorama dei diritti dei passeggeri aerei. Abbiamo riassunto i più importanti casi nella sezione Sentenze Rivoluzionarie.



Quando si applica la legge?

La legge sui diritti dei passeggeri aerei può essere facilmente confusa. In certi tratti, sembra contraddittoria. Questa è la ragione per la quale può essere difficile capire quando si ha diritto e per che cosa si ha diritto. Inoltre, le compagnie aeree hanno una tendenza a tenere segreti i diritti dei passeggeri aerei, anche se sono legalmente obbligate ad informare. Di conseguenza,  ci si trova in una situazione di stallo.

Il nostro obiettivo è di rendere più facile per voi capire i vostri diritti quando si verifica un ritardo del volo, cancellazioni o sovraprenotazioni.


Dove si applica la legge?

Dato che il Regolamento CE 261/2004  è una legge europea, si applica solo nello spazio aereo dell'UE, tuttavia non bisogna essere cittadini dell'UE per reclamare un risarcimento. Questo significa che il tuo volo deve essere partito da un aeroporto in UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in UE (con una compagnia aerea europea)  o da Islanda, Norvegia o Svizzera. Si veda la tabella qui sotto per un riepilogo.

Risarcimento del danno non solo materiale ma anche morale

La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.

La Corte ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque, impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.

Inoltre, in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un limite massimo di 4.750 euro per passeggero).

La Corte ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare” che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali.

Infine, la Corte aggiunge che “quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come rientranti in un risarcimento supplementare”.

Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può verificare un disagio per i passeggeri:

1)     NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni

2)     CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile non parte

3)     RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

Compensazione pecuniaria.

La Carta dei diritti del passeggero calcola la compensazione in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla distanza percorsa.

-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.


Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta nel caso in cui:

-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse condizioni meterologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.

-o il passeggero sia stato informato della cancellazione:

1)con almeno due settimane di preavviso;

2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario

Per maggiori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il numero dedicato: 328.2408154