mercoledì 19 ottobre 2016



MULTE E RICORSI: CI PENSA DIRITTISSIMO!






Qualche giorno fa la Polizia Locale del Comune di Milano ha fornito i dati relativi alle  contravvenzioni elevate nell’ultimo anno. Ebbene, da inizio di ottobre 2015 alla fine di settembre 2016 sono state ben 3.635.790 le multe per le violazioni del codice della strada, in notevole aumento rispetto alle circe 3.380.000 registrate nell’anno precedente.


A guardare questi numeri da capogiro, verrebbe da pensare che gli automobilisti e motociclisti milanesi siano totalmente indisciplinati e totalmente riluttanti al rispetto delle regole sancite dal codice della strada.


Ma quale è veramente la realtà? Da anni ormai si vocifera che i comuni di tutta Italia utilizzano le multe per “fare cassa” e sistemare i bilanci della amministrazioni e pare proprio che Milano non sia da meno.

Viene pertanto naturale domandarsi se tutti questi verbali che ogni anno vessano i cittadini, rispondono perfettamente ai dettami del codice della strada (che contiene non solo norme comportamentali che devono tenere gli utenti della strada, ma altresì norme che disciplinano il comportamento che devono tenere coloro che sono deputati al rispetto di tali norme).


A dimostrazione di quanto sopra scritto, basti notare come negli ultimi anni, i vigili presenti sulle strade siano praticamente spariti, mentre la città è stata riempita di telecamere, autovelox, ZTl, semafori “intelligenti” e da ultimo l’area C, occhi elettronici che “pizzicano” automobilisti e motociclisti, mentre i vigili sono stati spostati in ufficio a redigere verbali.


Proprio partendo da questo presupposto, soffermandosi in particolare su AREA C e ZTL ed autovelox, basterebbe analizzare il posizionamento della segnaletica per rendersi conto di come tantissime delle multe elevate dalla Polizia Locale siano illegittime a causa di un non corretto posizionamento delle indicazioni stradali.

Il codice della strada (art 79) prevede espressamente che “per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscendolo come segnale stradale, identificarne il significato ed attuare il comportamento richiesto”. Lo stesso codice della strada prevede misure minime per le strade urbane, indicate in 50 metri per i segnali di pericolo ed 80 metri per i segnali di prescrizione.

Ma basta girare un po’ per la città per rendersi conto che tali prescrizioni non sono assolutamente rispettate, il tutta a danno dei cittadini.

Solo per citare alcuni esempi, nella ZTL di Corso di Porta Ticinese, il segnale stradale che indica la presenza della ZTL e dei soggetti autorizzati al transito non è posto sulla via principale, ma girato l’angolo e pertanto non correttamente visibile. Sono stati numerosi i ricorsi vinti per tale motivazione.


Altro caso riguarda la ZTL di Via Pasquale Paoli (zona navigli) dove l’unico cartello presente, indicante la presenza di una ZTL è posto in prossimità dell’ingresso della suddetta via; il problema è che, una volta imboccata la via Paoli, non è più possibile tornare indietro e non resta che passare sotto l’occhio elettronico e vedersi recapitata a casa, a distanza di tre mesi, una contravvenzione di € 91, con forte rischio di commettere più volte la medesima infrazione.


C’è stato un caso di una signora, che nel mese di agosto del 2015 ha “collezionato” ben 38 multe per essere entrata nella ZTL. Proposto ricorso al giudice di pace, ben 35 verbali sono stati annullati per il mancato rispetto del posizionamento della segnaletica.

Altro caso storico a Milano riguarda via Unione, dove la presenza della segnaletica indicante la presenza di ZTL e telecamera era posta addirittura dietro l’angolo. Anche in questo caso sono stati tantissimi i ricorsi accolti, con la conseguenza che il Comune di Milano ha successivamente provveduto a regolarizzare il posizionamento della segnaletica.


Viene poi spontaneo domandarsi come mai la maggior parte delle ZTL siano poste nelle zone della “movida” notturna (Navigli, Sempione, Garibaldi), principalmente frequentate da giovani provenienti da fuori Milano (hinteland e città limitrofe) che non conoscendo la zona e non essendo correttamente informati dalla segnaletica, incorrono in migliaia di contravvenzioni.


Il Comune di Milano, che tanto insiste per il rispetto delle norma del codice della strada, è il primo che fa di tutto per non rispettarlo.

Prendiamo ad esempio la questione relativa ai posteggi, che risulterebbero per la maggior parte illegittimi in quanto, sul punto, il codice della strada prevede, all’art. 7 comma 6 che “le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori dalla carreggiata”. Anche in questo caso, basta girare per la città per rendersi subito conto che le aree di sosta non rispettano i dettami del codice della strada.


L’ultimo caso eclatante riguarda il “caso Ghisallo” dove è stato posizionato un autovelox (unitamente ad altri 6 posti su via di grande scorrimento), peraltro mal segnalato, che nel solo primo mese di attività ha registrato ben 700.000 multe. Il Comune di Milano si è trovato “sommerso” di lavoro e non riuscendo a gestire le tempistiche per la notifica dei verbali (il codice della strada prevede inderogabilmente in 90 giorni da quando è stata commessa la violazione) si è inventato un bel trucco: al posto di far decorrere i 90 giorni dalla data in cui era stata commessa l’infrazione, ha pensato bene di far decorrere i termini da quando la fotografia veniva visionata dall’agente, con la conseguenza che tantissimi verbali risultavano notificati anche mesi dopo i termini prescritti dalla legge.

Tale situazione ha comportato un numero elevatissimo di ricorsi, tutti ovviamente accolti, situazione che ha comportato costi per i cittadini e per l’amministrazione della giustizia, quando sarebbe bastato riconoscere l’errore (perché di “errore” si è trattato come specificato dal ministero dell’Interno in una nota ufficiale) e procedere all’annullamento in autotutela.


Anche per quanto riguarda la notificazione delle multe si registrano moltissime irregolarità, soprattutto quando la multa viene consegnata al portiere dello stabile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in una nota sentenza hanno stabilito che “in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale deve dare atto, oltre che dell’infruttuoso tentativo di consegna a mani proprie per assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali né riprodurre testualmente le ipotesi normative, deve, non di meno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., la successione preferenziale dei quali è nella norma tassativamente stabilita”.


Ciò significa che l’ufficiale notificatore deve prima di tutto cercare il destinatario in persona ed in caso di assenza cercare la altre persona abilitate alla ricezione (familiare convivente, vicino di casa, addetto all’ufficio o all’azienda) ed in caso di mancato rinvenimento delle suddette persone, consegnare la multa al portiere dello stabile, dando tassativamente atto, nella relata di notifica, dell’assenza di tutte le persone sopra indicate.

Nel caso manchi tale attestazione, la notifica è irrimediabilmente nulla. Negli ultimi anni sono state migliaia le cartelle esattoriali annullate dai Giudici di Pace per tale profilo di nullità, perché tutte o quasi le multe, sono state notificate senza il rispetto di quanto previsto dalla legge. Solamente da qualche mese il Comune di Milano ha provveduto a modificare le relate di notifica e ad effettuare le stesse in maniera legale, ma le multe degli ultimi 10 anni sarebbero tutte o quasi potenzialmente nulle.

Altro grosso problema riguarda la tutela legale, perché spesso, soprattutto per importi piccoli ed anche in virtù dello sconto del 30% se la sanzione viene pagata entro 5 giorni, il cittadino paga anche se vi sono delle irregolarità, per evitare i costi legali, per non perdere lo sconto previsto o per non rischiare che la sanzione raddoppi.



Se anche tu sei stato vittima di multe ingiuste e vuoi un consiglio o un'assistenza nel ricorso......




Assistenza gratuita nel consigliarti quale ricorso conviene fare, ti risponderemo in giornata!!!



Antonio Petrin

Celeste Collovati



 Assistenza Legale Aspes

giovedì 6 ottobre 2016


ACQUISTI ON LINE: ATTENZIONE ALLE TRUFFE!

COME DIFENDERSI?


Lo SHOPPING ON LINE (o c.d. e-commerce) è ormai diventato un’abitudine per molti di noi: i consumatori sono infatti invogliati dai numerosi vantaggi che questa tipologia di spesa offre, soprattutto in termini di ampiezza della scelta e di riduzione dei prezzi che vengono proposti.

Il commercio elettronico, tuttavia, può riservare a volte degli spiacevoli inconvenienti.

La transazione che il consumatore effettua on line pagando con carta di credito o con contrassegno, viene giuridicamente definita come un “contratto a distanza” poiché venditore ed acquirente, non si trovano fisicamente nello stesso luogo, ma utilizzano sistemi di comunicazione informatici.


Il contratto si intende concluso nel momento in cui il consumatore riceve la mail di conferma dell’ordine direttamente dal sito internet, accompagnata da un codice identificativo (cd. “numero d’ordine”).

Dal punto di vista legislativo, la disciplina della vendita online è regolata in buona parte dalle norme del Codice del Consumo (in particolare: artt. 50 ss. e 64 ss.) e da una serie di direttive comunitarie.


La legge (precisamente Art. 6, D.Lgs. 185/99) prevede che la merce ordinata nei contratti a distanza debba essere consegnata nel termine di trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra acquirente e venditore. Se il termine di consegna non viene rispettato, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso dell’importo pagato, oltre al risarcimento dei danni patiti a causa del mancato adempimento.


Nel caso in cui il prodotto ricevuto dovesse risultare deteriorato o difettoso, il consumatore ha DIRITTO DI RECEDERE ed anche ad essere rimborsato di un importo pari al minor valore del bene, a patto che tale situazione non sia il risultato di un manomissione del prodotto di cui è responsabile il consumatore stesso.


Questa facoltà può essere esercitata dall’acquirente in maniera libera, cioè senza alcuna penalità e senza obbligo di specificarne il motivo, nel termine di 14 giorni dal ricevimento della merce.

Il consumatore, nell’arco dei 14 giorni, dovrà inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per dichiarare la sua volontà di recedere.

La facoltà di recedere è prevista anche dopo che il consumatore a ricevuto la merce. In tal caso le spese di spedizione della merce al mittente sono un’incombenza del venditore, a meno che le condizioni di vendita non prevedano espressamente che il consumatore sia tenuto a corrispondere solo quelle relative alla merce già recapitata.

E’ prevista inoltre la possibilità per il consumatore di effettuare RECLAMI e, a tal proposito, è dovere del venditore informare il cliente-consumatore, indicandogli tutti i dati e i recapiti dell’impresa (denominazione, indirizzo della sede legale, numeri telefonici, codice fiscale, partita iva ecc. …),

Il venditore é inoltre obbligato a specificare le caratteristiche essenziali del prodotto, il prezzo (comprensivo di eventuali tasse e imposte), le spese e le modalità di consegna e i termini di pagamento, oltre che le modalità e i tempi di restituzione e ritiro nel caso di  “diritto di recesso o di ripensamento”.

Per i reclami e le contestazioni, solitamente, i siti internet predispongono una pagina apposita nel loro sito, dedicata all’Assistenza clienti, che peraltro, permetterà di dare al reclamo un riscontro immediato.


Quali METODI DI PAGAMENTO sono più sicuri per gli acquisti on line?

Prima di procedere all’acquisto di qualsiasi prodotto è opportuno verificare i dati del venditore.

E’ altresì importante scegliere una modalità di pagamento adeguata per evitare truffe



1)      il bonifico bancario: consente la tracciabilità del versamento ed ha valore sia in sede fiscale che legale;



2)      carte di credito prepagate (evitare quelle collegate al conto corrente);



3)      pagamento in contrassegno: con tale metodo il pagamento del dovuto avviene solo dopo la consegna dell’ordine da parte del corriere. Tuttavia, tale metodo prevede dei costi aggiuntivi;



4)      pagamento con la piattaforma consente di pagare gli acquisti sia con carte di credito tradizionali che ricaricabili. I nostri dati finanziari vengono forniti solo a PayPal che si pone come intermediario tra noi ed il venditore. In caso di mancata ricezione dell’ordine o altri disguidi, PayPal gestisce i reclami e se non si raggiunge un accordo, l’acquirente potrà ottenere il rimborso del prezzo pagato tramite storno sul conto PayPal. Il rimborso può essere richiesto per mancata ricezione della merce ordinata o in caso di merce notevolmente diversa da quella richiesta. Per poter usufruire della “protezione acquisti” occorre aprire la contestazione entro 180 giorni dalla data in cui è avvenuto il pagamento. Il rimborso non può essere, tuttavia, richiesto se il pagamento è relativo ad immobili, aziende, veicoli, macchinari industriali, apparecchiature per ufficio ed oggetti vietati secondo le regole di utilizzo di PayPal.

L’obbiettivo del nostro studio è sempre quello di tentare inizialmente una definizione in via conciliativa della questione, prendendo contatti noi con chi di dovere, o attraverso l’invio di raccomandate a nostro nome; solo in ultima ipotesi, ricorrere alle competenti sedi giudiziarie per un’azione giudiziale vera e propria.


Se desideri raccontarci la tua esperienza negativa di acquisto on line, scrivi a dirittissimo@gmail.com


Siamo a disposizione gratuitamente per offrirti una prima consulenza sul tema!!!

www.dirittissimo.com