CONTROLLORI SUL TRENO: OCCORRE IDENTIFICARSI
Utilizzi quotidianamente il treno?
Sei un pendolare?
Sei solito munirti di biglietto ma proprio quel giorno non ce l’hai ?
Stai molto attento perche se sei senza biglietto e vieni scoperto dal
controllore:
a)
se ti rifiuti espressamente di fornire i
documenti d’identità commetti reato
ex art. 651 c.p. “rifiuto
d’indicazioni sulla propria identità personale” secondo cui “chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni
rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità
personale, sul proprio stato, o su altre qualità
personali , è punito
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da
un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al
capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio. Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in
un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa
dall'autorità di polizia. Il reato si perfeziona con il semplice
rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità
personale, non essendo richiesto che fornisca i
documenti attestanti la propria identità personale.
b) se senza biglietto, tenti di persuadere il controllore dal farti la multa con
frasi come “lei non sa chi sono io” oppure “con tutti i delinquenti
che ci sono, perdete tempo con me non
commetti il reato di resistenza a
pubblico ufficiale ex art 337 c.p.: “chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o
ad un incaricato di un
pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o
a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni”.
La locuzione violenza o minaccia costituisce
un elemento essenziale della fattispecie in quanto si tratta di strumenti
idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il
necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa.. Si deve poi trattare di
violenza o minaccia idonea a impedire concretamente al funzionario il
compimento dell'atto, di qui la impossibilità di configurare il reato in esame
nei casi di resistenza passiva, così come nel caso di condotte di fuga,
destrezza o raggiro, che non presentino tale requisito.Tali comportamenti, indici di scarso senso
civico, non costituiscono gesti di violenza né di minaccia, idonei a spingere
gli agenti ad omettere il compimento di atti di ufficio.
per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com
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