martedì 16 febbraio 2016

CONTROLLORI SUL TRENO: OCCORRE IDENTIFICARSI




Utilizzi quotidianamente il treno?
Sei un pendolare?
Sei solito munirti di biglietto ma proprio quel giorno non ce l’hai ?
Stai molto attento perche se sei senza biglietto e vieni scoperto dal controllore:

a)    se ti rifiuti espressamente di fornire i documenti d’identità commetti reato ex art. 651 c.p.rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale secondo cui “chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni  rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali , è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.La richiesta deve essere legittima e deve al contempo provenire da un pubblico ufficiale, qualifica riconosciuta anche al controllore o al capotreno rispetto al controllo dei titoli di viaggio. Si tratta di un reato omissivo proprio che difatti si sostanzia in un'attività di inerzia nei riguardi della richiesta di identificazione mossa dall'autorità di polizia. Il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, non essendo richiesto che fornisca i documenti attestanti la propria identità personale.

b)    se senza biglietto, tenti di persuadere il controllore dal farti la multa con frasi come “lei non sa chi sono io” oppure “con tutti i delinquenti che ci sono, perdete tempo con me non commetti il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art 337 c.p.: “chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.
La locuzione violenza o minaccia costituisce un elemento essenziale della fattispecie in quanto si tratta di strumenti idonei a coartare la volontà del soggetto pubblico in grado di conferire il necessario quid di disvalore all'ipotesi delittuosa.. Si deve poi trattare di violenza o minaccia idonea a impedire concretamente al funzionario il compimento dell'atto, di qui la impossibilità di configurare il reato in esame nei casi di resistenza passiva, così come nel caso di condotte di fuga, destrezza o raggiro, che non presentino tale requisito.Tali comportamenti, indici di scarso senso civico, non costituiscono gesti di violenza né di minaccia, idonei a spingere gli agenti ad omettere il compimento di atti di ufficio.


per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com

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