OCCHIO A PRESTARE LA CASA AL FIGLIO,
AFFINCHÉ NE FACCIA IL PROPRIO TETTO DOMESTICO, SE NON SI FIRMA UN CONTRATTO E
SI STABILISCE UN TERMINE BEN PRECISO DI SCADENZA: IL RISCHIO, INFATTI, È QUELLO
DI NON POTER RECUPERARE L’IMMOBILE IN CASO DI SEPARAZIONE DELLA GIOVANE COPPIA
tipico caso giurisprudenziale
Hai
concesso in comodato a tuo figlio una casa di tua proprietà affinché andasse a
viverci con la moglie usandola come tetto domestico.
La coppia che nel frattempo ha avuto dei
figli si separa e, la moglie ottiene il prevalente collocamento della prole
presso di sé anche l’assegnazione della ex casa coniugale sebbene sia di
proprietà dei suoceri.
soluzione della cassazione
·
le coppie sposate
·
le coppie di fatto conviventi “more uxorio
Se al contratto di comodato è stato apposto un termine sin
dall’inizio: il contratto di comodato si scioglie automaticamente con la
separazione della coppia.
= la ex moglie, nonostante i figli “a carico”, deve smammare;
= l’immobile va restituito e non può essere assegnato alla moglie ed ai figli
Se al contratto di comodato non è stato dato alcun termine:
= nonostante la disgregazione del nucleo
familiare per l’intervenuta separazione dei coniugi, la moglie può rimanere all'interno della casa assegnatagli dal giudice.
= l’abitazione resta destinata alle
esigenze abitative della ex moglie
sino a quando? ad esempio, nel caso in cui il figlio diventi economicamente
autosufficiente o vada a vivere, con o senza la madre, altrove.
I SUOCERI, che gli avevano prestato
la casa, non possono ancora tornarne in possesso, dovendo aspettare che il
nipote divenga grande o autosufficiente e lasci la casa.
unica eccezione: bisogno urgente e
imprevisto
·
uso diretto e personale dell’immobile
·
deterioramento delle condizioni economiche del comodante che giustifichi la
restituzione del bene anche ai fini di una sua vendita o locazione
se un immobile concesso in comodato sia
destinato ad attività commerciale non è sufficiente per
ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito; pertanto il
comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale
attività.
per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com
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