venerdì 19 febbraio 2016


OCCHIO A PRESTARE LA CASA AL FIGLIO, AFFINCHÉ NE FACCIA IL PROPRIO TETTO DOMESTICO, SE NON SI FIRMA UN CONTRATTO E SI STABILISCE UN TERMINE BEN PRECISO DI SCADENZA: IL RISCHIO, INFATTI, È QUELLO DI NON POTER RECUPERARE L’IMMOBILE IN CASO DI SEPARAZIONE DELLA GIOVANE COPPIA



tipico caso giurisprudenziale

Hai concesso in comodato a tuo figlio una casa di tua proprietà affinché andasse a viverci con la moglie usandola come tetto domestico.
La coppia che nel frattempo ha avuto dei figli si separa e, la moglie ottiene il prevalente collocamento della prole presso di sé anche l’assegnazione della ex casa coniugale sebbene sia di proprietà dei suoceri.

soluzione della cassazione

·         le coppie sposate
·         le coppie di fatto conviventi “more uxorio 

Se al contratto di comodato è stato apposto un termine sin dall’inizio: il contratto di comodato si scioglie automaticamente con la separazione della coppia.
= la ex moglie, nonostante i figli “a carico”, deve smammare;
= l’immobile va restituito e non può essere assegnato alla moglie ed ai figli


Se al contratto di comodato non è stato dato alcun termine:
= nonostante la disgregazione del nucleo familiare per l’intervenuta separazione dei coniugi, la moglie può rimanere all'interno della casa assegnatagli dal giudice.
= l’abitazione resta destinata alle esigenze abitative della ex moglie
sino a quando? ad esempio, nel caso in cui il figlio diventi economicamente autosufficiente o vada a vivere, con o senza la madre, altrove.

I SUOCERI, che gli avevano prestato la casa, non possono ancora tornarne in possesso, dovendo aspettare che il nipote divenga grande o autosufficiente e lasci la casa.

unica eccezione: bisogno urgente e imprevisto

·         uso diretto e personale dell’immobile 
·         deterioramento delle condizioni economiche del comodante che giustifichi la restituzione del bene anche ai fini di una sua vendita o locazione

se un immobile concesso in comodato sia destinato ad attività commerciale non è sufficiente per ritenere il relativo contratto soggetto ad un termine implicito; pertanto il comodante può domandare la restituzione del bene prima della cessazione di tale attività.


per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com


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