martedì 23 febbraio 2016


HAI RICONOSCIUTO TUO FIGLIO SOLO ALCUNI ANNI DOPO LA SUA NASCITA?



Ricorda che: "l'obbligo di mantenere i figli minori sorge ex lege con la nascita, è a carico di entrambi i genitori in funzione della loro capacita contributiva, quando il figlio minore sia stato riconosciuto contestualmente da entrambi".
Se il rapporto di filiazione è stato solo successivamente accertato giudizialmente, per la fase anteriore al riconoscimento, la misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore che se ne è fatto carico si fonda sulla natura solidale dell'obbligo di entrambi i genitori e sul corrispondente diritto di regresso per la corrispondente quota.

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, nella sentenza n. 3332/2016 ha riconosciuto che il genitore dovrà rifondere al partner metà delle spese sostenute per il bambino negli anni precedenti:
·       corrispondere un contributo per il mantenimento del minore in favore dell’altro genitore
·        corrispondere quanto non versato fino alla nascita a titolo di arretrati relativi alle spese sostenute

= valutando le esigenze del minore da ritenersi crescenti con il passare del tempo, in correlazione con i redditi e la condizione economico patrimoniale delle parti.

A.Valutazione equitativa fondata su circostanze esaurientemente evidenziate, consistenti nel carico esclusivo per i primi anni di vita del minore, sopportato da un solo genitore, fondarsi sugli esborsi sostenuti o verosimilmente sostenibili dall'unico genitore nel periodo considerato.
  (la parte creditrice, attesa la natura del credito e il suo fondamento costituzionale e convenzionale, non è tenuta a fornire il riscontro minuto delle spese sostenute, al pari di qualsiasi altra obbligazione di carattere meramente patrimoniale.)

B. Valutazione probabilistica delle spese necessarie sulla base all'età del minore e della condizione economico patrimoniale di provenienza.



per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com

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