HAI RICONOSCIUTO TUO
FIGLIO SOLO ALCUNI ANNI DOPO LA SUA NASCITA?
Ricorda
che: "l'obbligo di mantenere i figli minori sorge ex
lege con la nascita, è a carico di entrambi i genitori in funzione della loro capacita
contributiva, quando il figlio minore sia stato riconosciuto contestualmente da
entrambi".
Se il
rapporto di filiazione è stato solo
successivamente accertato giudizialmente, per la fase anteriore al
riconoscimento, la misura del rimborso delle spese sostenute dal solo genitore
che se ne è fatto carico si fonda sulla natura solidale dell'obbligo di entrambi i genitori e sul
corrispondente diritto di regresso per
la corrispondente quota.
La Corte di Cassazione, prima sezione
civile, nella sentenza n.
3332/2016 ha riconosciuto
che il genitore dovrà rifondere al partner metà delle spese sostenute
per il bambino negli anni precedenti:
· corrispondere un contributo per il mantenimento
del minore in favore dell’altro genitore
·
corrispondere quanto non versato fino alla nascita a titolo di arretrati relativi alle spese
sostenute
= valutando
le esigenze del minore da ritenersi crescenti con il passare del tempo,
in correlazione con i redditi e la condizione economico patrimoniale delle
parti.
A.Valutazione equitativa fondata su circostanze esaurientemente evidenziate, consistenti nel carico esclusivo per i
primi anni di vita del minore, sopportato da un solo genitore, fondarsi sugli
esborsi sostenuti o verosimilmente sostenibili dall'unico genitore nel periodo
considerato.
(la parte creditrice, attesa la natura del
credito e il suo fondamento costituzionale e convenzionale, non è tenuta a fornire il riscontro minuto
delle spese sostenute, al pari di qualsiasi altra obbligazione di
carattere meramente patrimoniale.)
B. Valutazione
probabilistica
delle spese necessarie sulla base all'età del minore e della condizione
economico patrimoniale di provenienza.
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