martedì 20 febbraio 2018

RECUPERO MENSILITA' NON PAGATE - COME FARE ?

Come fare per chiedere, tramite un Avvocato specializzato nel diritto del lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?

Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?

Fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo connesse allo svolgimento della propria prestazione lavorativa?

Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

La maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato, nulla è mutato riguardo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Anche giurisprudenza più recente si è chiesta se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una tutela meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto, è evidente che anche per tali lavoratori, debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si è pronunciato il Tribunale di Milano e Torino (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016), affermando che fino al luglio 2012, i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (vedi: Rivista Guida al Lavoro, n. 29/2016, pag. 36 e ss.).

Consigliamo al lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, di rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente, se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.

Per informazioni e contatti scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com -  oppure il 328.2408154.

www.dirittissimo.com - sezione lavoro 

mercoledì 14 febbraio 2018


LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE - L’Avvocato del Lavoro commenta.


Quando il lavoratore diventa fisicamente inidoneo alla mansione, può essere licenziato dal datore di lavoro?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.


Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo vuole commentare una recente decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2016, n. 10018)  relativa ad un’impugnazione di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, ricorso depositato da un collega Avvocato del Lavoro di Torino.

È questo il caso di un lavoratore, licenziato a causa di una sopravvenuta infermità relativa parziale permanente che lo ha reso inidoneo a svolgere le mansioni precedente operate in azienda.


Erroneamente, a parere della Corte di Cassazione, l’azienda datrice di lavoro aveva giustificato il licenziamento, motivando tale scelta sul presupposto che fosse impossibile assegnare al lavoratore diverse ma equivalenti mansioni rispetto a quelle prestate sino a quel momento e che il lavoratore non avesse preventivamente manifestato espressamente la propria volontà ad un eventuale demansionamento.


Il ricorso per Cassazione presentato dall ’Avvocato del Lavoro di Torino veniva pertanto accolto dalla Corte, la quale ha affermato come sia onere del datore di lavoro dimostrare non solo l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa attuale e/o equivalente, ai sensi dell’Art. 2113 c.c., ma anche, in difetto, a mansioni diverse ovvero eventualmente inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nella impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.


Pertanto, in tali casi, è opportuno che il lavoratore oggetto di tale licenziamento, si rivolga ad un buon Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se la società datrice di lavoro abbia operato correttamente tale valutazione, estesa anche a mansioni inferiori, ed in caso contrario procedere con l’impugnazione del licenziamento, presso il competente Tribunale.


Vuoi saperne di più sull’argomento e valutare se che anche tu puoi procedere in giudizio con l’impugnazione del licenziamento sopravvenuta inidoneità alla mansione?


scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com oppure contatta il 328.2408154

Possibilità di appuntamenti presso le nostre sedi di Milano o Torino.

www.dirittissimo.com  - sezione lavoro

lunedì 12 febbraio 2018


RIVALUTAZIONE PENSIONE:

RICORSI ALLA CORTE EUROPEA PER RICHIEDERE GLI ARRETRATI




Leggi link sotto


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/pensioni-scattano-i-ricorsi-cedu-ottenere-arretrati-1493569.html


Requisiti per poter attivare la procedura:

-essere in pensione dal 2012
-percepire almeno un importo lordo pari ad Euro 1.405,00 (N.B. la reversibilità si cumula con la pensione di anzianità)


Per informazioni sulla procedura scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure rivalutazionepensione@gmail.com

Le adesioni sono ancora possibili sino ai primi di Marzo 2018!

www.dirittissimo.it



martedì 6 febbraio 2018


IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: UTILIZZO DELLA MAIL AZIENDALE A FINI DISCIPLINARI|


Il datore di lavoro può utilizzare a fini disciplinari mail scambiate tra colleghi all’interno di una mailing list riservata?


Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo vuole analizzare una particolare fattispecie di licenziamento per giusta casa, subito da un lavoratore, pilota di aerei, per aver inviato alcune mail ai colleghi iscritti al sindacato, di contenuto discutibile.

L’Avvocato del Lavoro commenta una recente sentenza del Tribunale di Milano (Corte d’Appello di Milano Sez. Lav., 24 marzo 2016, n. 439) sul tema.

La sentenza in commento riguarda un ricorso di impugnazione di licenziamento, depositato da un Avvocato del Lavoro di Milano, riguardante un recesso datoriale dal rapporto di lavoro, nel quale il lavoratore si era reso protagonista dell’invio di alcune mail ai colleghi ove, in una situazione particolarmente tesa, aveva offeso un collega (“non sarai mai un pilota con la P maiuscola, ma solo un povero aviotrasportato”).

Nel caso di specie, rileva la Suprema Corte, la società datrice di lavoro non avrebbe potuto utilizzare ai fini disciplinari le e-mail del caso, in quanto costituivano corrispondenza epistolare privata: ogni messaggio aveva un mittente e destinatari precisi e definiti, ovvero caratterizzato da “personalità”, e pertanto inviolabile da parte di terzi (l’azienda) e tutelata dal cd. “Codice Privacy”, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, l’azienda non avrebbe potuto utilizzare tale corrispondenza privata, nonostante tali e-mail fossero state fornite alla stessa da uno dei lavoratori legittimi destinatari.

Per tali motivi, il comportamento del lavoratore – poi licenziato – è stato ritenuto inidoneo ad integrare la giusta causa di licenziamento (e neppure il giustificato motivo soggettivo) e quindi gli organi giudicanti hanno accolto il ricorso di impugnazione di licenziamento, proposto da un Avvocato del Lavoro di Milano, applicando il risarcimento del danno ex Art. 18, Statuto dei Lavoratori.

Ciò anche in considerazionie di alcuni ulteriori aspetti: l’anzianità di servizio del lavoratore licenziato, ultraventennale e priva di alcun precedente disciplinare e che il Ccnl applicato al rapporto (la cui applicazione non è tassativa a rappresenta per i giudici un valido parametro di giudizio) non prevedesse la massima sanzione del licenziamento per episodi similari.


E’ opportuno che il lavoratore, qualora voglia intraprendere un’azione volta all’impugnazione del licenziamento per giusta causa, si rivolga ad un Avvocato specializzato nel ramo giuslavoristico per verificare preventivamente se ne sussistono i presupposti.



Per info e contatti: dirittissimo@gmail.com / 328.2408154