lunedì 29 febbraio 2016

ASSEGNO DI MANTENIMENTO?.. SE SEI ABILE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NON TE LO CUCCHI


Il riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole in costante diminuzione e’ dovuto sia ad un cambio di mentalità ed ad un atteggiamento diverso da parte della magistratura.
L'accertamento del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inidoneità dei mezzi del coniuge richiedente, il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Tuttavia la liquidazione in concreto dell'assegno va compiuta tenendo conto delle condizioni personali ed economiche dei coniugi, valutandosi anche in rapporto alla durata del matrimonio ed al contributo apportato da ciascuno nella coppia.
  • ·redditi di entrambi = occorre determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne "con ragionevole approssimazione le condizioni economiche derivanti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre
  • Rispettive potenzialità economiche = come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore.

La linea dura sul mantenimento al coniuge debole
 La casalinga sebbene da sempre mantenuta dal marito dotata di idonea capacità lavorativa, avendo esercitato in passato attività lavorativa sia pure saltuarie non integra i presupposti per l'attribuzione dell'assegno post matrimoniale.

per ulteriori informazioni scrivici su dirittissimo@gmail.com


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