ASSEGNO DI MANTENIMENTO?.. SE SEI ABILE ALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA NON TE LO CUCCHI
Il
riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge più debole in costante
diminuzione e’ dovuto sia ad un cambio di mentalità ed ad un atteggiamento diverso
da parte della magistratura.
L'accertamento
del diritto all'assegno divorzile dev'essere effettuato verificando l'inidoneità
dei mezzi del coniuge richiedente, il tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio.
Tuttavia
la liquidazione in concreto
dell'assegno va compiuta tenendo
conto delle condizioni personali ed economiche dei coniugi, valutandosi anche in rapporto alla
durata del matrimonio ed al contributo apportato da ciascuno nella coppia.
- ·redditi di entrambi = occorre determinare lo standard di vita mantenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio, occorre conoscerne "con ragionevole approssimazione le condizioni economiche derivanti dal complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre
- Rispettive potenzialità economiche = come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore.
La linea dura sul mantenimento al coniuge
debole
La casalinga sebbene da sempre mantenuta
dal marito dotata di idonea
capacità lavorativa, avendo esercitato in passato attività lavorativa sia pure
saltuarie non integra i presupposti per l'attribuzione dell'assegno post
matrimoniale.
per ulteriori informazioni scrivici su dirittissimo@gmail.com
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