martedì 27 ottobre 2020

 

Domanda di pensione e nuova occupazione

E' sempre necessario osservare un periodo di inattività tra la domanda di pensione e la successiva rioccupazione

 

Con Sentenza 14417 del 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione troppo spesso trascurata da coloro che inoltrano all’INPS la domanda di pensione, e cioè l’obbligo, previsto dall’art.10 c.6 del D.Lgs.503/1992 (“Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale dei lavoratori dipendenti e delle forme di essa sostitutive (…..) il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro”) e dall’art.22 della L.153/1969 (“A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per la invalidità', la vecchiaia  ed  i superstiti dei lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione a condizione che: (…..) c)  non prestino attività lavorativa subordinata alla data della presentazione della domanda di pensione”) di essere in effettivo stato di inoccupazione al momento della domanda e di liquidazione della pensione.

Nel caso di specie, il lavoratore richiedente la pensione si era dimesso in data 28 febbraio, e già in data 1^ marzo si era rioccupato nella stessa azienda e alle medesime condizioni. A seguito di ciò, l’INPS ha revocato la pensione, adducendo la palese simulazione della cessazione del rapporto di lavoro e ottenendo poi ragione, a seguito degli inevitabili ricorsi e dopo una sentenza di primo grado favorevole al lavoratore, nei gradi superiori di giudizio, fino appunto alla Corte di Cassazione.

Il principio non è nuovo, essendo già stato formulato dalla Cassazione in precedenti sentenze.

La legge, pur ammettendo il cumulo tra pensione e attività lavorativa, esige che il lavoratore dipendente sia inoccupato al momento della liquidazione della pensione, e pertanto che debba esistere uno stacco temporale tra la cessazione e la successiva rioccupazione. Sulla durata di questo “stacco temporale” la legge non si esprime, e l’INPS stesso ha parlato di “necessaria sussistenza di un lasso temporale minimo di inattività intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e il successivo reimpiego” (circolare 89 del 10/7/2009), senza tuttavia fornire alcuna misura minima.

Stante quanto sopra, si raccomanda pertanto ai lavoratori che si dimettono per raggiunti requisiti di pensionamento di attendere sempre la comunicazione di liquidazione della pensione da parte dell’INPS stesso (di solito necessita di circa un mese) prima di rioccuparsi, evitando qualsiasi prestazione di lavoro nel suddetto periodo, anche se prestato sotto altre forme (lavoro autonomo, prestazione occasionale, voucher, ecc.), che possa far supporre la continuazione del rapporto di lavoro (formalmente) cessato. 

Pensione di anzianità e cessazione della attività lavorativa con successiva rioccupazione. Commento alla circolare Inps n. 89 del 10/7/2009.

Con circolare n. 89 del 10/7/2009 rubricata: “Pensione di anzianità e di vecchiaia. Cessazione dell’attività lavorativa con successiva rioccupazione. Chiarimenti”, l’Inps pone fine a contrasti e dubbi applicativi ed interpretativi, insorti per il caso di soggetto che, in possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, invochi la liquidazione del trattamento pensionistico, dopo avere cessato il rapporto di lavoro, nonché, di seguito, si reimpieghi come lavoratore subordinato, alle dipendenze dello stesso o di diverso datore di lavoro.

A fronte di tale evenienza l’Inps, al fine di fare luogo alla erogazione della prestazione pensionistica richiesta, riteneva necessario che decorresse un “congruo” arco temporale (circa un mese) tra la cessazione del rapporto di lavoro e la sua ripresa presso lo stesso od altro datore di lavoro, negando, per tutti i casi di mancato decorso del tempo, la pensione richiesta, ovvero pretendendo in restituzione i ratei di pensione già erogati.

Con circolare n. 89/2009 l’Inps, in coerenza con la posizione assunta dal Dicastero del Lavoro, nonché con i precedenti giurisprudenziali in materia, ha chiarito che è possibile liquidare il richiesto trattamento pensionistico in favore di soggetto che si rioccupi presso il medesimo datore di lavoro, ovvero presso un datore di lavoro diverso da quello alle cui dipendenze si trovava al momento della domanda di pensione, a prescindere dalla durata del periodo di inattività, essendo sufficiente che non vi sia coincidenza tra la data di decorrenza della pensione e la data di rioccupazione.

Al fine di accertare la avvenuta interruzione del precedente rapporto di lavoro, sarà necessario unicamente riscontrare l’avvenuto esperimento delle formalità conseguenti alla cessazione del rapporto di lavoro, quali le dimissioni del lavoratore, le comunicazioni e scritture di legge, la liquidazione delle competenze economiche e quant’altro.

Dunque, conformemente alla circolare interpretativa, sopra richiamata, per tutti i casi in cui sia stata presentata da soggetto, rioccupatosi presso lo stesso o altro datore di lavoro, domanda di pensione di anzianità, la quale sia stata negata dall’Inps, in ragione della non congruità della durata del periodo di inattività, ovvero sia stata pretesa dall’Istituto previdenziale la restituzione dei ratei di pensione, frattanto pagati, il richiedente potrà presentare ricorso amministrativo dinanzi al Comitato provinciale Inps, nonché, in caso di rigetto, ricorso giudiziario dinanzi al Tribunale, giudice del lavoro, invocando la erogazione in suo favore del trattamento pensionistico richiesto, ovvero la corresponsione dei ratei di pensione riscossi ed in seguito pretesi dall’Inps in restituzione.

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