martedì 29 marzo 2016

CANONE RAI: ATTENZIONE ALLE SCADENZE PER INVIARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI NON POSSESSO DELLA TV!!!




Cari lettori, sappiate che chi omette, anche per un solo anno, di inviare all’Agenzia delle Entrate l'autocertificazione per non pagare il Canone Rai, non avrà seconde possibilità!


In base alla riforma sul canone Rai, la legge presume che tutti gli intestatari di un contratto della luce ad uso residenziale siano anche detentori di un televisore; a tali soggetti, pertanto, viene automaticamente addebitata l’imposta sulla tv direttamente sulla bolletta della luce, senza che ne facciano richiesta. Tale presunzione che ammette la prova contraria, in termini tecnici si definisce “presunzione relativa”: in particolare, inviando l’autocertificazione conforme al modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente può dichiarare di non possedere alcun apparecchio televisivo e, quindi, non pagare la relativa tassa.


Orbene, in base a quanto previsto dalla Legge in materia, l’autocertificazione è il solo e unico modo per superare la presunzione di detenzione della Tv. Questo significa che, in caso di mancato invio della dichiarazione, non c’è altra possibilità di dimostrare il contrario, ad esempio impugnando davanti al giudice un eventuale accertamento fiscale.
In parole semplici, se Tizio non possiede un apparecchio televisivo e si dimentica per un anno di inviare l'autocertificazione all'Agenzia dell'Entrate, riceverà senza dubbio un accertamento dell'Agenzia dell'Entrate con cui gli verrà richiesto il versamento del canone. Ma in tal caso, a differenza di ciò che avviene normalmente, non potrà impugnare l'accertamento in Commissione Tributaria come prevedrebbe la nostra Costituzione in virtù del diritto di difesa.
Questo perché ha fatto ormai scadere i termini per l’invio della certificazione e la “presunzione relativa” di possesso della Tv (quella cioè che gli consentiva la prova contraria) si è, invece, trasformata in una “presunzione assoluta” (che, cioè, non consente la prova contraria).
Così come scritta, la riforma sul canone Rai non consente alcuna tutela davanti al giudice per vincere la “presunzione di detenzione della Tv” qualora il contribuente faccia scadere il termine per l’invio dell’autocertificazione (1° luglio/31 gennaio di ogni anno).


È evidente che un sistema di questo tipo fa leva sulla scarsa attenzione di gran parte della popolazione  – specie se si tratta di contribuenti di età avanzata – e sulla poca dimestichezza con la tecnologia, dal momento che è richiesta una procedura che prevede di scaricare on line un apposito modulo (che deve essere solo e soltanto quello!) per dichiarare la propria esenzione dal pagamento del canone per non possesso della TV.


Ma, al di là delle svariate ragioni alla base della dimenticanza da parte del cittadino di inviare l’autocertificazione, un meccanismo di questo tipo mette a rischio, senza dubbio, la stessa certezza del diritto e i principi costituzionali alla base della difesa giudiziale.




Per questo motivo, Vi vogliamo tenere aggiornati riguardo alle modalità e scadenze da rispettare per l'invio o meno dell'autocertificazione suddetta.


Per esempio, ricordate che qualora due coniugi siano intestatari di un'utenza elettrica residenziale, perché entrambi proprietari di un immobile, uno dei due, per evitare il pagamento doppio del Canone, può inviare l'autocertificazione in cui dichiara che un membro della stessa famiglia sta pagando già il Canone.


Il modulo per effettuare la dichiarazione è stato pubblicato unitamente al provvedimento di approvazione in data 24 Marzo c.m. e si può scaricare dal sito dell'Agenzia dell'Entrate o anche sul sito della RAI e l'invio deve avvenire o tramite raccomandata a/r o con modalità telematica.




Attenzione alle scadenze per l'invio:




1) Compilazione del modulo ed invio con raccomandata entro il 30 aprile 2016 per poter avere l'esenzione valida dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per chi sceglie la modalità di invio con raccomandata a/r all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Torino, 1, S.A.T.- Sportello Abbonamenti TV- Casella postale 22, 10121 Torino.


2) invio tramite modalità telematica del sito Agenzia dell'Entrate, la scadenza è prevista per il 10 maggio 2016 e vale per tutto il 2016 come sopra.




Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall'erede.




Si considera apparecchio televisivo tale per cui vi è l'obbligo di pagare l'imposta TV, una televisione che riceva il digitale terrestre o il segnale satellitare.
I pc o monitor anche se consentono la visione di programmi via Internet, non prevedono l'obbligo del pagamento del canone, ma non devono ricevere il segnale radiotelevisivo via digitale o satellitare.




IN CASO DI RITARDO....




Se il modello di dichiarazione sostitutiva viene presentato in ritardo, ovvero fino al 30 giugno 2016, l'esenzione dal pagamento varrà solo dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016, mentre dovrà essere pagato il semestre gennaio-giugno.


Nel 2017 la dichiarazione andrà presentata dal 1 luglio 2016 dell'anno precedente al 31 gennaio


La dichiarazione ha validità annuale quindi va ripresentata ogni anno.






N.B. Aspes - servizi al cittadino- (www.aspes.org ) fornisce consulenza anche per la compilazione dei moduli utili per l'esenzione dal Canone Rai  (moduli che compiliamo per Vostro conto) e per qualsiasi altra informazione o domanda su quest'argomento.




Scriveteci a dirittissimo@gmail.com




Celeste Collovati
Consulenza legale Aspes















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