martedì 22 marzo 2016


EREDITA': COME PROTEGGERSI DALLE DONAZIONI IN VITA?




La donazione è un contratto, con il quale un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro soggetto disponendo in suo favore un suo diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.
Può accadere che una donazione fatta da un soggetto quando era ancora in vita vada a ledere, alla morte di questo, i diritti degli eredi cd. necessari, ovverosia i legittimari.
Nel nostro ordinamento se un soggetto alla sua morte lascia coniuge, discendenti o ascendenti, a questi è riservata una quota dell'eredità, detta legittima, e spetta anche contro la volontà del defunto e non può essere lesa da disposizioni testamentarie né da eventuali donazioni fatte in vita.
1.    al coniuge: al diritto di abitazione sulla casa familiare, la metà del patrimonio del de cuius, ridotta a un terzo o a un quarto se egli concorre con uno o più figli.
2.    ai figli: (o eventualmente ai loro discendenti), invece, sono riservati, a seconda che essi siano uno o più di uno, un mezzo o due terzi del patrimonio.
3.    agli ascendenti: in mancanza di figli, è riservato un terzo del patrimonio; la quota è ridotta a un quarto se gli ascendenti concorrono con il coniuge.
Qualora il legittimario non abbia ricevuto quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà quindi agire in giudizio per ottenere la quota che gli spetta, se a causa di alcune donazioni effettuate dal de cuius quando egli era ancora in vita un erede necessario sia stato leso.
La donazione resterà comunque un atto valido ed efficace tuttavia il soggetto che dalla stessa abbia subito una diminuzione dei suoi diritti successori potrà esperire la cd. azione di riduzione delle donazioni, e si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento = ossia deve prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni. L'azione di riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal legittimario entro dieci anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta alla prescrizione ordinaria decennale.

Se la donazione ha avuto ad oggetto un immobile la riduzione va fatta separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la quota riservata.
Se pero’ la separazione non può farsi comodamente:
a)  il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile egli deve lasciare l'intero bene nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
b)    il donatario ha nell'immobile un'eccedenza sia inferiore al quarto può ritenere l'intero immobile e compensare i legittimari in denaro.
c)    il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
·   Laddove il donatario aveva ipotecato o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il legittimario lo consegue comunque libero da pesi.

·    il donatario lo aveva addirittura alienato a titolo oneroso, il legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del terzo acquirente, potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in denaro del bene.




per ulteriori informazioni scrivici a dirirtissimo@gmail.com

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