EREDITA': COME PROTEGGERSI DALLE DONAZIONI IN VITA?
La donazione è un contratto,
con il quale un soggetto, per spirito
di liberalità, arricchisce un altro soggetto disponendo in suo favore un
suo diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.
Può accadere che una donazione fatta da un soggetto
quando era ancora in vita vada a ledere,
alla morte di questo, i diritti
degli eredi cd. necessari, ovverosia i legittimari.
Nel nostro ordinamento se un soggetto alla
sua morte lascia coniuge, discendenti o ascendenti, a questi è riservata una
quota dell'eredità, detta legittima,
e spetta anche contro la volontà del
defunto e non può essere lesa da disposizioni testamentarie né da
eventuali donazioni fatte in vita.
1. al coniuge: al diritto di abitazione sulla
casa familiare, la metà del patrimonio del de cuius, ridotta a un
terzo o a un quarto se egli concorre con uno o più figli.
2. ai figli: (o eventualmente
ai loro discendenti), invece, sono riservati, a seconda che
essi siano uno o più di uno, un mezzo o due terzi del patrimonio.
3. agli ascendenti: in mancanza di figli, è riservato un
terzo del patrimonio; la quota è ridotta a un quarto se gli ascendenti
concorrono con il coniuge.
Qualora il legittimario non abbia ricevuto
quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà
quindi agire in giudizio per
ottenere la quota che gli spetta, se a causa di alcune donazioni
effettuate dal de cuius quando egli era ancora in vita un erede
necessario sia stato leso.
La donazione
resterà comunque un atto valido ed efficace tuttavia il soggetto che dalla stessa
abbia subito una diminuzione dei suoi diritti successori potrà esperire la cd.
azione di riduzione delle donazioni, e si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via
alle anteriori, se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è
stato disposto per testamento = ossia deve prima agire per la riduzione
delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti
ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni. L'azione di
riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal legittimario entro dieci
anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del
donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta
alla prescrizione ordinaria decennale.
Se la donazione
ha avuto ad oggetto un immobile la riduzione va fatta separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la
quota riservata.
Se pero’ la separazione non può farsi comodamente:
a) il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della
porzione disponibile egli deve lasciare l'intero bene
nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione
disponibile.
b) il donatario ha nell'immobile un'eccedenza sia inferiore al quarto può ritenere l'intero immobile e compensare i legittimari in denaro.
c) il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile
e della quota che gli spetta come legittimario.
· Laddove il donatario aveva ipotecato
o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il legittimario lo
consegue comunque libero da pesi.
· il donatario lo aveva addirittura alienato
a titolo oneroso, il legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario
e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del
terzo acquirente, potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in
denaro del bene.
per ulteriori informazioni scrivici a dirirtissimo@gmail.com
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