lunedì 7 marzo 2016





REATO DI OMICIDIO STRADALE: PENE PIU' SEVERE E CRITICITA'


La novità principale contenuta nella legge che ha ricevuto il via libera dal Senato il 2 marzo scorso, è l'introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.


Dopo l'art. 589 c.p. che riguarda l'omicidio colposo, sono stati introdotti il bis e il ter.
Secondo il nuovo art. 589-bis c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida con tasso alcolico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l, sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va dai quattro agli otto anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni.


È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.


Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato:
-da 3 a 5 anni per lesioni gravi
-da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente che potrà essere di nuovo conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Nei casi più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.


Per quanto riguarda la prescrizione i termini sono raddoppiati.
E' previsto altresì l'arresto in flagranza nei casi più gravi.


Tra le critiche al DDL, opposte anche da coloro che erano favorevoli a un inasprimento delle sanzioni, vi è la sproporzione delle pene e soprattutto l'equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe a quelli derivanti dalle specifiche violazioni del codice della strada.

Nessun commento:

Posta un commento