GLI ANIMALI NON SONO PIÙ
DELLE COSE: LA RESPONSABILITÀ DEI VETERINARI
La responsabilità civile
del veterinario prevista dall'art. 2236
c.c.
= Se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave."
· Il veterinario, risponde di errata
diagnosi, negligenza, imperizia e imprudenza come i medici che curano gli umani;
· risponderà solo quando il suo operato sia
intenzionalmente negligente nel causare un danno, oppure sia determinato da un
comportamento gravemente colposo;
· il veterinario risponderà anche per colpa
lieve nel caso di interventi routine e privi di particolari difficoltà
La responsabilità
gravante sul veterinario è di tipo
contrattuale nei confronti del proprietario di un animale, indipendentemente
dalla sottoscrizione di un contratto in forma scritta, infatti da ormai 5
anni sono obbligati a contrarre un'assicurazione per i danni derivanti
dall'esercizio professionale.
(= un contratto d'opera intellettuale)
Il proprietario
dell'animale:
a) deve rispettare il termine di prescrizione
pari a dieci anni
b) deve dimostrare unicamente l'esistenza del
rapporto giuridico e il danno.
Il veterinario: deve provare di avere agito con diligenza
e perizia che l'inadempimento, l'errore, o la colpa non è a lui imputabile.
· un animale che, sotto la custodia del
veterinario, provochi danni ad un terzo soggetto (=responsabilità aquiliana per
danni a terzi).
· il professionista è responsabile anche
degli animali che ha in custodia e risponde di eventuali danni da questi
causati verso terzi.
Se il veterinario presta la propria
attività professionale in una struttura, il proprietario dell'animale instaura
un rapporto sia con il professionista, sia con la struttura che mette a
disposizione lo spazio, le attrezzature e l'assistenza
il risarcimento del danno
= e’ stato riconosciuto dopo molti anni al
proprietario dell'animale anche il risarcimento del danno morale per la perdita
dell'animale d'affezione - Tribunale di Milano, Sezione V, del 20/7/2010
– Corte d'Appello di Roma del 27 marzo 2015 -
La legge riconosce il legame particolare che si
instaura tra animale e padrone: il loro rapporto rientra in quelle attività,
garantite dalla Costituzione, attraverso le quali si realizza la persona.
Qualora questo tipo di legame affettivo si spezzi per colpa altrui, si viene quindi
a legittimare un risarcimento anche dei danni morali subiti dal padrone."
La relazione tra cane e padrone è un legame
affettivo a tutti gli effetti e non si
può considerare futile la perdita dell'animale poiché va a ledere la sfera
emotivo-interiore del padrone.
Per
gli errori commessi in "medicina veterinaria" vi è la tutela
risarcitoria per il proprietario dell'animale nei confronti del Veterinario,
della struttura in cui lo stesso esercita, a titolo patrimoniale e non
patrimoniale.
per qualsiasi informazione scrivici su dirittissimo@gmail.com
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