lunedì 4 aprile 2016

GLI ANIMALI NON SONO PIÙ DELLE COSE: LA RESPONSABILITÀ DEI VETERINARI





La responsabilità civile del veterinario prevista dall'art. 2236 c.c.
= Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave."

·                 Il veterinario, risponde di errata diagnosi, negligenza, imperizia e imprudenza come i medici che curano gli umani;

·     risponderà solo quando il suo operato sia intenzionalmente negligente nel causare un danno, oppure sia determinato da un comportamento gravemente colposo;

·     il veterinario risponderà anche per colpa lieve nel caso di interventi routine e privi di particolari difficoltà
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La responsabilità gravante sul veterinario è di tipo contrattuale nei confronti del proprietario di un animale, indipendentemente dalla sottoscrizione di un contratto in forma scritta, infatti da ormai 5 anni sono obbligati a contrarre un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio professionale.
(= un contratto d'opera intellettuale)

Il proprietario dell'animale:
a)  deve rispettare il termine di prescrizione pari a dieci anni
b) deve dimostrare unicamente l'esistenza del rapporto giuridico e il danno.
Il veterinario: deve provare di avere agito con diligenza e perizia che l'inadempimento, l'errore, o la colpa non è a lui imputabile.

Sono ravvisabili aspetti di responsabilità extracontrattuale 
·       un animale che, sotto la custodia del veterinario, provochi danni ad un terzo soggetto (=responsabilità aquiliana per danni a terzi).
·       il professionista è responsabile anche degli animali che ha in custodia e risponde di eventuali danni da questi causati verso terzi.
Se il veterinario presta la propria attività professionale in una struttura, il proprietario dell'animale instaura un rapporto sia con il professionista, sia con la struttura che mette a disposizione lo spazio, le attrezzature e l'assistenza
---> responsabilità contrattuale del veterinario + responsabilità oggettiva della struttura

I medici veterinari, sono obbligati a fornire un consenso informato al proprietario dell'animale.

il risarcimento del danno
= e’ stato riconosciuto dopo molti anni al proprietario dell'animale anche il risarcimento del danno morale per la perdita dell'animale d'affezione - Tribunale di Milano, Sezione V, del 20/7/2010 – Corte d'Appello di Roma del 27 marzo 2015 -
La legge riconosce il legame particolare che si instaura tra animale e padrone: il loro rapporto rientra in quelle attività, garantite dalla Costituzione, attraverso le quali si realizza la persona. Qualora questo tipo di legame affettivo si spezzi per colpa altrui, si viene quindi a legittimare un risarcimento anche dei danni morali subiti dal padrone."
La relazione tra cane e padrone è un legame affettivo a tutti gli effetti  e non si può considerare futile la perdita dell'animale poiché va a ledere la sfera emotivo-interiore del padrone.
Per gli errori commessi in "medicina veterinaria" vi è la tutela risarcitoria per il proprietario dell'animale nei confronti del Veterinario, della struttura in cui lo stesso esercita, a titolo patrimoniale e non patrimoniale.


per qualsiasi informazione scrivici su dirittissimo@gmail.com




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