giovedì 17 marzo 2016

ASSICURAZIONE E SPESE DI GIUDIZIO



Secondo l'art. 1917 c.c. "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse". 
Capita non di rado che se rimangono dubbi in ordine al responsabile dell'incidente ed in assenza di un accordo transattivo tra le parti, si arrivi in sede giudiziale per dirimere il contrasto sorto. 

Bisogna citare:
a)    la compagnia assicurativa
b)    il conducente dell'altro veicolo coinvolto:
= litisconsorzio necessario

Il danneggiato chiamato in giudizio non è tuttavia obbligato a costituirsi potendo rimanere contumace essendosi già costituita l'assicurazione per contestare la domanda attorea:, non avendo altro da aggiungere alle difese promosse dalla compagnia assicuratrice.
Tuttavia, puo’ accadere che l'assicurato decida di costituirsi in giudizio con il supporto di un avvocato ed in tal caso il codice civile assume che l'assicuratore sia tenuto a pagare le spese sostenute per resistere all'azione, nel limiti del quarto della somma assicurata, con l'eventualità di una ripartizione proporzionale al rispettivo interesse se al danneggiato è dovuta una somma superiore al capitale assicurato.
Con la sentenza n. 5479/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese processuali, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, è ammissibile solo se la sua attività processuale abbia una qualche utilità per entrambe le parti.



per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com

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