ASSICURAZIONE E SPESE DI GIUDIZIO
Secondo l'art. 1917 c.c. "le spese sostenute per
resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del
quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si
ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo
interesse".
Capita non di rado che se rimangono dubbi in ordine al
responsabile dell'incidente ed in assenza di un accordo transattivo tra le
parti, si arrivi in sede giudiziale per dirimere il contrasto sorto.
Bisogna citare:
a)
la compagnia
assicurativa
b)
il conducente dell'altro veicolo coinvolto:
= litisconsorzio necessario
Il danneggiato chiamato in giudizio non è tuttavia obbligato a
costituirsi potendo rimanere contumace essendosi già costituita l'assicurazione per
contestare la domanda attorea:, non
avendo altro da aggiungere alle difese promosse dalla compagnia
assicuratrice.
Tuttavia, puo’ accadere che l'assicurato decida di costituirsi
in giudizio con il supporto di un avvocato ed in tal caso il codice civile assume che l'assicuratore sia tenuto a pagare le spese sostenute per resistere
all'azione, nel limiti del quarto della somma assicurata, con
l'eventualità di una ripartizione proporzionale al rispettivo interesse se al
danneggiato è dovuta una somma superiore al capitale assicurato.
Con la sentenza n. 5479/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che
il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese processuali, da parte
dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal
terzo danneggiato, è ammissibile solo
se la sua attività processuale abbia una qualche utilità per entrambe le parti.
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