SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MANSIONI INCOMPATIBILI CON LA PROPRIA SALUTE
Se sei un dipendente quando puoi rifiutarti di svolgere nuove mansioni?
·
in caso di inidoneità
fisica
·
problemi di salute
·
problemi di salute psico-fisica
>>> onere della prova spetta al datore di lavoro
Secondo i giudici, tale regola
sull’onere della prova, risponde al principio di correttezza e buona fede
e all’obbligo del datore di lavoro di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti.
Il lavoratore deve far presente la
circostanza dell’incompatibilità tra stato di salute e nuove mansioni senza
necessità di doverne dare dimostrazione attraverso apposita documentazione medica.
>>> il datore di
lavoro è tenuto a prendere in considerazione le giustificazioni addotte e a
procedere a loro accertamento, sottoponendo il dipendente alla visita medica per stabilire se, rispetto alla mansione
specifica, il dipendente risulta:
a)
idoneo;
b)
idoneo parziale, temporaneo o
permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c)
inidoneo temporanea;
d)
inidoneo permanente.
In generale è il lavoratore a dover
fare richiesta di visita medica
per l’accertamento dei rischi lavorativi.
Nel caso delle nuove però compete al datore di lavoro il previo accertamento
sanitario della possibilità di assegnarle o meno, il lavoratore fa presenti i
propri problemi di salute incompatibili con il nuovo tipo di compiti da
svolgere, il nuovo ambiente lavorativo, i nuovi strumenti e macchinari ecc. il
datore deve disporre la visita medica.
–
Se si riscontra l’inidoneità
parziale o totale, temporanea o permanente, il
rifiuto del dipendente è giustificato e legittimo e impone al datore
di rivedere le mansioni.
–
Spetterà al datore dimostrare che,
al contrario, le mansioni sono compatibili e ciò solo a seguito di apposita
visita da parte del medico del lavoro.
–
In mancanza di prova contraria
fornita dal datore di lavoro, il rifiuto del dipendente di svolgere le mansioni
rischiose per la salute è legittimo e non può pertanto giustificare il
licenziamento o altra sanzione disciplinare.
–
L’eventuale licenziamento
dovuto al rifiuto giustificato in tal senso è illegittimo e ricade sul datore
di lavoro la prova che le nuove mansioni siano invece compatibili con lo stato
di salute del dipendente
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