martedì 29 marzo 2016

CANONE RAI: ATTENZIONE ALLE SCADENZE PER INVIARE L'AUTOCERTIFICAZIONE DI NON POSSESSO DELLA TV!!!




Cari lettori, sappiate che chi omette, anche per un solo anno, di inviare all’Agenzia delle Entrate l'autocertificazione per non pagare il Canone Rai, non avrà seconde possibilità!


In base alla riforma sul canone Rai, la legge presume che tutti gli intestatari di un contratto della luce ad uso residenziale siano anche detentori di un televisore; a tali soggetti, pertanto, viene automaticamente addebitata l’imposta sulla tv direttamente sulla bolletta della luce, senza che ne facciano richiesta. Tale presunzione che ammette la prova contraria, in termini tecnici si definisce “presunzione relativa”: in particolare, inviando l’autocertificazione conforme al modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente può dichiarare di non possedere alcun apparecchio televisivo e, quindi, non pagare la relativa tassa.


Orbene, in base a quanto previsto dalla Legge in materia, l’autocertificazione è il solo e unico modo per superare la presunzione di detenzione della Tv. Questo significa che, in caso di mancato invio della dichiarazione, non c’è altra possibilità di dimostrare il contrario, ad esempio impugnando davanti al giudice un eventuale accertamento fiscale.
In parole semplici, se Tizio non possiede un apparecchio televisivo e si dimentica per un anno di inviare l'autocertificazione all'Agenzia dell'Entrate, riceverà senza dubbio un accertamento dell'Agenzia dell'Entrate con cui gli verrà richiesto il versamento del canone. Ma in tal caso, a differenza di ciò che avviene normalmente, non potrà impugnare l'accertamento in Commissione Tributaria come prevedrebbe la nostra Costituzione in virtù del diritto di difesa.
Questo perché ha fatto ormai scadere i termini per l’invio della certificazione e la “presunzione relativa” di possesso della Tv (quella cioè che gli consentiva la prova contraria) si è, invece, trasformata in una “presunzione assoluta” (che, cioè, non consente la prova contraria).
Così come scritta, la riforma sul canone Rai non consente alcuna tutela davanti al giudice per vincere la “presunzione di detenzione della Tv” qualora il contribuente faccia scadere il termine per l’invio dell’autocertificazione (1° luglio/31 gennaio di ogni anno).


È evidente che un sistema di questo tipo fa leva sulla scarsa attenzione di gran parte della popolazione  – specie se si tratta di contribuenti di età avanzata – e sulla poca dimestichezza con la tecnologia, dal momento che è richiesta una procedura che prevede di scaricare on line un apposito modulo (che deve essere solo e soltanto quello!) per dichiarare la propria esenzione dal pagamento del canone per non possesso della TV.


Ma, al di là delle svariate ragioni alla base della dimenticanza da parte del cittadino di inviare l’autocertificazione, un meccanismo di questo tipo mette a rischio, senza dubbio, la stessa certezza del diritto e i principi costituzionali alla base della difesa giudiziale.




Per questo motivo, Vi vogliamo tenere aggiornati riguardo alle modalità e scadenze da rispettare per l'invio o meno dell'autocertificazione suddetta.


Per esempio, ricordate che qualora due coniugi siano intestatari di un'utenza elettrica residenziale, perché entrambi proprietari di un immobile, uno dei due, per evitare il pagamento doppio del Canone, può inviare l'autocertificazione in cui dichiara che un membro della stessa famiglia sta pagando già il Canone.


Il modulo per effettuare la dichiarazione è stato pubblicato unitamente al provvedimento di approvazione in data 24 Marzo c.m. e si può scaricare dal sito dell'Agenzia dell'Entrate o anche sul sito della RAI e l'invio deve avvenire o tramite raccomandata a/r o con modalità telematica.




Attenzione alle scadenze per l'invio:




1) Compilazione del modulo ed invio con raccomandata entro il 30 aprile 2016 per poter avere l'esenzione valida dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per chi sceglie la modalità di invio con raccomandata a/r all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Torino, 1, S.A.T.- Sportello Abbonamenti TV- Casella postale 22, 10121 Torino.


2) invio tramite modalità telematica del sito Agenzia dell'Entrate, la scadenza è prevista per il 10 maggio 2016 e vale per tutto il 2016 come sopra.




Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall'erede.




Si considera apparecchio televisivo tale per cui vi è l'obbligo di pagare l'imposta TV, una televisione che riceva il digitale terrestre o il segnale satellitare.
I pc o monitor anche se consentono la visione di programmi via Internet, non prevedono l'obbligo del pagamento del canone, ma non devono ricevere il segnale radiotelevisivo via digitale o satellitare.




IN CASO DI RITARDO....




Se il modello di dichiarazione sostitutiva viene presentato in ritardo, ovvero fino al 30 giugno 2016, l'esenzione dal pagamento varrà solo dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016, mentre dovrà essere pagato il semestre gennaio-giugno.


Nel 2017 la dichiarazione andrà presentata dal 1 luglio 2016 dell'anno precedente al 31 gennaio


La dichiarazione ha validità annuale quindi va ripresentata ogni anno.






N.B. Aspes - servizi al cittadino- (www.aspes.org ) fornisce consulenza anche per la compilazione dei moduli utili per l'esenzione dal Canone Rai  (moduli che compiliamo per Vostro conto) e per qualsiasi altra informazione o domanda su quest'argomento.




Scriveteci a dirittissimo@gmail.com




Celeste Collovati
Consulenza legale Aspes















martedì 22 marzo 2016


EREDITA': COME PROTEGGERSI DALLE DONAZIONI IN VITA?




La donazione è un contratto, con il quale un soggetto, per spirito di liberalità, arricchisce un altro soggetto disponendo in suo favore un suo diritto o assumendo verso lo stesso un'obbligazione.
Può accadere che una donazione fatta da un soggetto quando era ancora in vita vada a ledere, alla morte di questo, i diritti degli eredi cd. necessari, ovverosia i legittimari.
Nel nostro ordinamento se un soggetto alla sua morte lascia coniuge, discendenti o ascendenti, a questi è riservata una quota dell'eredità, detta legittima, e spetta anche contro la volontà del defunto e non può essere lesa da disposizioni testamentarie né da eventuali donazioni fatte in vita.
1.    al coniuge: al diritto di abitazione sulla casa familiare, la metà del patrimonio del de cuius, ridotta a un terzo o a un quarto se egli concorre con uno o più figli.
2.    ai figli: (o eventualmente ai loro discendenti), invece, sono riservati, a seconda che essi siano uno o più di uno, un mezzo o due terzi del patrimonio.
3.    agli ascendenti: in mancanza di figli, è riservato un terzo del patrimonio; la quota è ridotta a un quarto se gli ascendenti concorrono con il coniuge.
Qualora il legittimario non abbia ricevuto quanto allo stesso spettante in forza delle predette garanzie, egli potrà quindi agire in giudizio per ottenere la quota che gli spetta, se a causa di alcune donazioni effettuate dal de cuius quando egli era ancora in vita un erede necessario sia stato leso.
La donazione resterà comunque un atto valido ed efficace tuttavia il soggetto che dalla stessa abbia subito una diminuzione dei suoi diritti successori potrà esperire la cd. azione di riduzione delle donazioni, e si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori, se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento = ossia deve prima agire per la riduzione delle quote spettanti agli eredi e dei legati. Solo dopo, qualora risulti ancora insoddisfatto, potrà agire per la riduzione delle donazioni. L'azione di riduzione, in ogni caso, può essere esercitata dal legittimario entro dieci anni dall'apertura della successione, normalmente coincidente con la morte del donante.
Infatti tale impugnazione è sottoposta alla prescrizione ordinaria decennale.

Se la donazione ha avuto ad oggetto un immobile la riduzione va fatta separando dall'immobile la parte necessaria per integrare la quota riservata.
Se pero’ la separazione non può farsi comodamente:
a)  il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile egli deve lasciare l'intero bene nell'eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile.
b)    il donatario ha nell'immobile un'eccedenza sia inferiore al quarto può ritenere l'intero immobile e compensare i legittimari in denaro.
c)    il donatario che è anche legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore del bene non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
·   Laddove il donatario aveva ipotecato o gravato da diritti altrui l'immobile donato, il legittimario lo consegue comunque libero da pesi.

·    il donatario lo aveva addirittura alienato a titolo oneroso, il legittimario dovrà prima escutere i beni del donatario e solo in seguito potrà ottenere la restituzione dell'immobile da parte del terzo acquirente, potrà sottrarsi alla restituzione solo pagando il valore in denaro del bene.




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giovedì 17 marzo 2016

ASSICURAZIONE E SPESE DI GIUDIZIO



Secondo l'art. 1917 c.c. "le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse". 
Capita non di rado che se rimangono dubbi in ordine al responsabile dell'incidente ed in assenza di un accordo transattivo tra le parti, si arrivi in sede giudiziale per dirimere il contrasto sorto. 

Bisogna citare:
a)    la compagnia assicurativa
b)    il conducente dell'altro veicolo coinvolto:
= litisconsorzio necessario

Il danneggiato chiamato in giudizio non è tuttavia obbligato a costituirsi potendo rimanere contumace essendosi già costituita l'assicurazione per contestare la domanda attorea:, non avendo altro da aggiungere alle difese promosse dalla compagnia assicuratrice.
Tuttavia, puo’ accadere che l'assicurato decida di costituirsi in giudizio con il supporto di un avvocato ed in tal caso il codice civile assume che l'assicuratore sia tenuto a pagare le spese sostenute per resistere all'azione, nel limiti del quarto della somma assicurata, con l'eventualità di una ripartizione proporzionale al rispettivo interesse se al danneggiato è dovuta una somma superiore al capitale assicurato.
Con la sentenza n. 5479/2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto dell'assicurato alla rifusione delle spese processuali, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, è ammissibile solo se la sua attività processuale abbia una qualche utilità per entrambe le parti.



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mercoledì 16 marzo 2016

SEI MALATO? …BENEFICI CONCESSI DALLA LEGGE 140/92




Quali sono le malattie che consentono di accedere ai numerosi benefici concessi DALLA LEGGE 104/1992?

Ø  non esiste un vero e proprio "elenco tassativo" di patologie

à di volta in volta accertamenti sanitari effettuati dall'apposita commissione ASL; à predisposte particolari tabelle ministeriali  che valutano nel dettaglio all'incidenza delle infermità sulla capacità lavorativa; 
à alla gravità della patologia viene associata una correlata percentuale di invalidità;

·    una percentuale "fissa" individuate secondo classi funzionali definite in base a criteri di evidenza clinica. 
·    per le infermità non indicate in tabella occorre effettuare una valutazione del danno in via analogica indiretta, o per equivalenza
·         Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica,
    nel caso di formazione tecnico-professionale percentuale aumenta poiché l'infermità incide significativamente sulla sua capacità lavorativa specifica e in occupazioni confacenti alle sue attitudini,
·       l'infermità può altresì non avere incidenza sulla capacità lavorativa, specifica o attitudinale, nel caso la percentuale diminuisce.  


1.    infermità unica
2.    infermità coesistenti
3.    infermità concorrenti

un po di esempi:

o    aritmie gravi, invalidità dal 71 all'80%;
o    aritmie gravissime: invalidità dall'81 al 100%;
o    miocardiopatie con insufficienza cardiaca grave: : invalidità dal 71 all'80%;
o    trapianto cardiaco complicato: invalidità dal 61 al 100%;
o    pervietà del dotto arterioso stadio V: invalidità dall'81 al 100%;
o    pericardite cronica o esiti di pericardite cronica – stadio V: invalidità dall'81 al 100%;
o    cardiopatia ipertensiva scompensata: invalidità dall'81 al 100%;
o    trapianto di cuore e polmoni complicato, la percentuale ottenuta va considerata in concorrenza con la valutazione di base del trapianto cuore - polmoni: invalidità dal 71 al 100%;
o    interstiziopatie severe: invalidità al 100%;
o    trapianto di polmone/i complicato: invalidità dal 71 al 100%;
o    cirrosi epatica classe B di childpugh (punteggio 7-9): invalidità dal 61 all'80%;
o    cirrosi epatica classe C di childpugh (punteggio >9): invalidità dall'81 al 100%;
o    trapianto di fegato complicato: invalidità dal 61 al 100%;
o    trapianto di intestino complicato: invalidità dal 61 al 100%;
o    insufficienza renale cronica invalidità dal 71 all'80%;
o    trapianto renale con complicanze: invalidità dal 51 al 100%.
o    diabete mellito con complicanze moderate: invalidità dal 61 al 90%;
o    agenesia completa bilaterale degli arti superiori: invalidità al 100%;
o    amputazione o perdita delle due mani non protesizzabile invalidità al 100%;
o    amputazione o perdita delle due mani con protesi funzionale: invalidità al 90%;
o    sclerosi multipla EDSS 4-5: invalidità dal 61 all'80%
o    morbo di Alzheimer con cdr 1: invalidità dall'81 al 90%;
o    morbo di Alzheimer con cdr 2-5: invalidità del 100%;
o    morbo di Parkinson – stadio 3 di hy: invalidità dal 71 al 90%;
o    epilessia con crisi settimanali invalidità dal 71 al 90%;
o    paraplegia: invalidità del 100%
o    schizofrenia residuale (tab. b1- b2-b3, deficit grave): invalidità del 100%;
o    disturbo schizo-affettivo invalidità del 100%;
o    disturbo bipolare II e disturbo bipolare: invalidità del 75%;
o    ritardo mentale di media gravità : invalidità dal 61 all'80%;
o    ritardo mentale grave e profondo invalidità del 100%.
o    sordità un'invalidità in percentuale fissa dell'80%
o    cecità parziale 80% d'invalidità;
o    cecità assoluta : 100% d'invalidità.
o    laringectomia totale: 70% d'invalidità;
o    laringectomia totale con trache-ostomia: 80% d'invalidità.
o    fibrosi cistica con manifestazioni conclamate di malattia: invalidità dal 51 al 100%;
o    sindrome di down: 100% d'invalidità;
o    l'infezione da HIV, si raggiunge un'invalidità compresa tra il 21 e il 100%, a seconda del grado di evoluzione della malattia.
o    l'artrite reumatoide, che realizza un'invalidità compresa tra il 21 e il 100%,.

o    l'artrosi dà luogo a un'invalidità dal 5 al 100%, a seconda della gravità.


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lunedì 14 marzo 2016

VUOI DARE LA DISDETTA DEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON SKY?


non è poi così complicato basta seguire alcuni accorgimenti:

Occorre trasmettere una raccomandata con avviso di ricevimento all'azienda destinataria della disdetta mediante utilizzo di appositi formulari da compilare e stampare reperibili sul sito web di Sky.
I moduli predisposti da Sky permettono di recedere dal rapporto (diversi a seconda del tipo di abbonamento sottoscritto).

La disdetta si perfeziona generalmente nel giro di un mese, mese durante il quale si continuerà ad essere abbonati
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·   abbandonare la pay tv quando il contratto sta giungendo alla sua naturale scadenza: MODULO DISDETTA A SCADENZA CONTRATTO SKY.: esso andrà compilato e spedito con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'ultimo giorno di abbonamento, in caso contrario qualora non venga rispettato il termine si incorrere nel rinnovo automatico annuale.
·         interrompere il rapporto senza attendere che termini il periodo per il quale è stato stipulato il relativo contratto: MODULO RECESSO CONTRATTO SKY NON A SCADENZA.
·        dopo aver stipulato un contratto con Sky, si voglia sfruttare la possibilità, offerta a coloro che hanno stipulato fuori dai negozi Sky, di tornare liberamente sui propri passi entro 14 giorni: MODULO RECESSO CONTRATTO SKY ENTRO I PRIMI 14 GIORNI
.
Nel caso di disdetta alla naturale scadenza del contratto non sono previsti costi e lo stesso vale nel caso di recesso entro i primi 14 giorni dalla stipula del contratto.
Qualora decidiate di disdire l'abbonamento prima che lo stesso scada: in tal caso, infatti, va pagato un costo di disattivazione ai quali si aggiunge il rimborso di promozioni eventualmente in essere o altri eventuali costi previsti in contratto.
Una volta che la disdetta si è perfezionata bisogna restituire tempestivamente sia il decoder che le eventuali ulteriori apparecchiature fornite da Sky in comodato d'uso.
Se la restituzione non avviene entro il termine massimo di 30 giorni, infatti, il rischio è quello di trovarsi costretti a pagare penali anche elevate.



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giovedì 10 marzo 2016


SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: NUOVE MANSIONI INCOMPATIBILI CON LA PROPRIA SALUTE






Se sei un dipendente quando puoi rifiutarti di svolgere nuove mansioni?
·         in caso di inidoneità fisica
·         problemi di salute
·         problemi di salute psico-fisica

>>> onere della prova spetta al datore di lavoro
Secondo i giudici, tale regola sull’onere della prova, risponde al principio di correttezza e buona fede e all’obbligo del datore di lavoro di tutelare e garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti.

Il lavoratore deve far presente la circostanza dell’incompatibilità tra stato di salute e nuove mansioni senza necessità di doverne dare dimostrazione attraverso apposita documentazione medica.
>>> il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione le giustificazioni addotte e a procedere a loro accertamento, sottoponendo il dipendente alla visita medica per stabilire se, rispetto alla mansione specifica, il dipendente risulta:
a)      idoneo;
b)      idoneo parziale, temporaneo o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c)      inidoneo temporanea;
d)     inidoneo permanente.
In generale è il lavoratore a dover fare richiesta di visita medica per l’accertamento dei rischi lavorativi.
Nel caso delle nuove però compete al datore di lavoro il previo accertamento sanitario della possibilità di assegnarle o meno, il lavoratore fa presenti i propri problemi di salute incompatibili con il nuovo tipo di compiti da svolgere, il nuovo ambiente lavorativo, i nuovi strumenti e macchinari ecc. il datore deve disporre la visita medica.
        Se si riscontra l’inidoneità parziale o totale, temporanea o permanente, il rifiuto del dipendente è giustificato e legittimo e impone al datore di rivedere le mansioni.
        Spetterà al datore dimostrare che, al contrario, le mansioni sono compatibili e ciò solo a seguito di apposita visita da parte del medico del lavoro.
        In mancanza di prova contraria fornita dal datore di lavoro, il rifiuto del dipendente di svolgere le mansioni rischiose per la salute è legittimo e non può pertanto giustificare il licenziamento o altra sanzione disciplinare.
        L’eventuale licenziamento dovuto al rifiuto giustificato in tal senso è illegittimo e ricade sul datore di lavoro la prova che le nuove mansioni siano invece compatibili con lo stato di salute del dipendente



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lunedì 7 marzo 2016





REATO DI OMICIDIO STRADALE: PENE PIU' SEVERE E CRITICITA'


La novità principale contenuta nella legge che ha ricevuto il via libera dal Senato il 2 marzo scorso, è l'introduzione dei due nuovi reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali.


Dopo l'art. 589 c.p. che riguarda l'omicidio colposo, sono stati introdotti il bis e il ter.
Secondo il nuovo art. 589-bis c.p., chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, sia ponendosi alla guida con tasso alcolico superiore a 0,8 g/l ma non superiore a 1,5 g/l, sia effettuando manovre pericolose, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.


Se l’investitore si dimostra lucido e sobrio, ma la sua velocità di guida è il doppio del consentito, la pena va dai quattro agli otto anni. In caso di omicidio multiplo, la pena può essere triplicata ma non superiore a 18 anni.


È invece punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chi, guidando non sobrio o non lucido, procura lesioni permanenti.


Nel caso di lesioni aumentano le pene se chi guida è ubriaco o drogato:
-da 3 a 5 anni per lesioni gravi
-da 4 a 7 anni per quelle gravissime.
Se invece il colpevole ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l'incidente è causato da manovre pericolose, la reclusione sarà da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.
In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali, viene automaticamente revocata la patente che potrà essere di nuovo conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Nei casi più gravi, se ad esempio il conducente fugge dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.


Per quanto riguarda la prescrizione i termini sono raddoppiati.
E' previsto altresì l'arresto in flagranza nei casi più gravi.


Tra le critiche al DDL, opposte anche da coloro che erano favorevoli a un inasprimento delle sanzioni, vi è la sproporzione delle pene e soprattutto l'equiparazione degli incidenti causati dalla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droghe a quelli derivanti dalle specifiche violazioni del codice della strada.

mercoledì 2 marzo 2016


SEI SOLITO ACQUISTARE PRODOTTI E BENI A DISTANZA?


sei solito acquistare beni/servizi/prodotti da cataloghi, o via fax, o online?
  • fuori dai locali commerciali
  • manca la presenza fisica e simultanea del venditore e del compratore
  • tu sei posizione di “debolezza del consumatore”
  • non puoi preventivamente visionare il bene o il servizio prima dell’acquisto
 sappi che stai concludendo UN CONTRATTO A DISTANZA
Il contratto a distanza è quel contratto che ha per oggetto beni e servizi stipulato tra un professionista ed un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza, organizzato dal professionista che, per esso, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza (stampati, lettere, pubblicità con buoni d’ordine, cataloghi, fax, messaggi di posta elettronica ecc.) fino alla conclusione del contratto stesso. 
Restano esclusi 
a)    contratti relativi a servizi finanziari
b)    contratti conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati
c)    contratti conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni
d)    contratti relativi alla costruzione e alla vendita di beni immobili.
 
Per garantire la piena tutela del consumatore, è stato previsto in capo al venditore una serie di obblighi informativi che devono essere compiuti prima della conclusione del contratto, nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede ( =  ((risarcimento dei danni sofferti dal consumatore).
Le informazioni precontrattuali devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata e nel rispetto del principio generale di trasparenza.
  • l’identità del professionista;
  • la sede;
  • dati fondamentali ai fini della garanzia per vizi o difetti
  • esistenza o meno dell’esercizio del diritto di recesso;
  •  caratteristiche del bene o servizio, costi,
  • modalità di pagamento e di consegna del bene;
  • forma di esecuzione del contratto;
  • durata di validità dell’offerta e del prezzo
  • durata minima del contratto ad esecuzione continuata o periodica.
Con l’introduzione del d.lgs. 21/2014, l’obbligo di informativa precontrattuale e’ divenuto più gravoso:
  • indirizzo geografico, numero di telefono, fax, indirizzo elettronico;
  • l’importo deve essere comprensivo delle tasse;
  • sede per reclami vari;
  •  ai servizi di assistenza ed alle garanzie commerciali esistenti;
E’ fermo l’obbligo per il venditore di inviare al consumatore conferma scritta delle informazioni già fornite oralmente al momento della conclusione del contratto. 
L’inadempimento agli obblighi informativi implica una serie di sanzioni quali ampliamento del termine per l’esercizio del diritto del consumatore di recedere dal contratto fino ad un anno in più, oppure la nullità del contratto per indeterminatezza dell’oggetto e pertanto il contratto non produce alcun effetto , ed infine l’annullabilità del contratto 
Per tutti i contratti di vendita il recapito  dei  beni  deve avvenire senza ritardo ingiustificato e, al  più tardi, entro  trenta  giorni dalla data di conclusione del contratto e, si considera effettuata con il trasferimento della disponibilità materiale al consumatore.
il consumatore nel caso di mancata consegna deve assegnare al venditore un termine supplementare, se anche questo termine scade senza che i beni siano  stati consegnati, il consumatore è legittimato a risolvere il contratto, con diritto al risarcimento dei danni.
In ogni caso il venditore deve rimborsare senza ritardo tutte le somme versate dal consumatore in esecuzione del contratto.

In caso di ripensamento? il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deteriorato, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore.
In caso di recesso? Il consumatore:
  • se correttamente informato può, unilateralmente, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione recedere dal contratto;
  •  se non informato il termine per ripensarci si allungherà a 12 mesi
Il consumatore può utilizzare - A) il modulo tipo di recesso  -B) presentare una qualsiasi altra dichiarazione  esplicita  raccomandata comunicando l'intenzione di recedere dal contratto, con la richiesta di restituire il prezzo pagato entro il termine di 14 giorni - C) in caso di mancata restituzione del prezzo entro il termine è possibile rivolgersi al giudice.
 - D) inviare il modulo di recesso elettronicamente.
 Obblighi: Il venditore rimborsa  tutti  i  pagamenti  ricevuti  dal consumatore, spese di consegna, entro quattordici giorni  dal  giorno  in cui è informato della decisione  del  consumatore  di  recedere; mentre il consumatore restituisce i beni