venerdì 11 maggio 2018


EFFETTI DELLE DIMISSIONI  PER GIUSTA CAUSA PER IL LAVORATORE



Il lavoratore che presenta le dimissioni per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 7 novembre 2001 n. 13782) ed altresì a richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi), ove ne sussistano i presupposti.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è escluso invece che al lavoratore spetti uno specifico risarcimento del danno a compenso del pregiudizio determinato da tale chiusura del rapporto di lavoro, (Cass. 7 novembre 2001 n. 13782). Si segnala tuttavia un’isolata sentenza di merito (Trib. Roma 17 giugno 2005) che ha riconosciuto al lavoratore dimissionario il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari all’importo dell’ultima retribuzione di fatto spettante, moltiplicata per il numero di mesi verosimilmente necessari allo stesso per reperire altra occupazione.

Inoltre, analizzando l’articolo 2087 c.c., si intuisce come il legislatore prevede che l’imprenditore, in virtù della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. Pertanto, in virtù dell’obbligo datoriale di tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, nel caso in cui ad un inadempimento datoriale si accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute, quest’ultimo potrà agire in Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. 20 aprile 1998 n. 4012).

Inoltre, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che i comportamenti illegittimi del datore siano obiettivamente lesivi per il lavoratore, non essendo a ciò sufficiente che i medesimi siano semplicemente avvertiti come tali dallo stesso. In particolare, grava in capo al datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore; diversamente, sul lavoratore grava il solo onere di provare la lesione dell’integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della propria prestazione lavorativa (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).

Per maggiori informazioni se desideri esporre il Tuo caso simile, scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il 328.2408154

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giovedì 10 maggio 2018


DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

In quali casi un lavoratore può presentare dimissioni per giusta causa, ottenendo la disoccupazione ?

L’Avvocato del Lavoro chiarisce che le dimissioni per giusta causa sono disciplinate dall’articolo 2119 c.c., il quale prevede il diritto di recedere immediatamente dal rapporto di lavoro, senza obbligo di dare il preavviso, qualora si verifichino gravi cause o siano posti in essere gravi inadempimenti da parte del datore di lavoro, tali da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria del rapporto, (Cass. 17 dicembre 1997, n. 12768).

Pertanto, occorre che si verifichi un fatto che comprometta la normale prosecuzione del rapporto di lavoro.
Analizzando nel dettaglio la questione, è doveroso specificare che la valutazione dell'effettiva gravità dell'inadempimento del datore di lavoro ai suoi obblighi contrattuali è rimessa al sindacato del giudice del merito (Cass. 18 ottobre 2002, n. 14829). Dunque, la comunicazione delle dimissioni per giusta causa deve essere formulata in maniera chiara e univoca da parte del lavoratore (“mi dimetto per giusta causa” oppure “conferisco le dimissioni per giusta casa”).

Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa individuate dalla giurisprudenza, ritroviamo ad esempio: il mancato o ritardato pagamento della retribuzione omesso versamento dei contributi; molestie sessuali perpetrate dal datore di lavoro nei confronti del dipendente mobbing; demansionamento del lavoratore tale da creare un pregiudizio al bagaglio professionale del lavoratore.

Il lavoratore deve necessariamente reagire immediatamente, essendo l’impossibilità della prosecuzione anche provvisoria del rapporto, un presupposto imprescindibile affinché le dimissioni per giusta causa siano legittime, salvo che il differimento sia giustificato, in via del tutto eccezionale, ma comunque per un periodo brevissimo di tempo. (Trib. Grosseto 30 marzo 2005).
Inoltre, le dimissioni per giusta causa consentono al lavoratore di accedere alla disoccupazione (la c.d. Naspi).

Se desideri un parere relativamente alla possibilità di presentare le tue dimissioni per giusta causa, puoi scrivere a: dirittissimo@gmail.com oppure contattare il 328.2408154 per metterti in contatto con il giuslavorista di Dirittissimo.
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martedì 1 maggio 2018




5 CONSIGLI PER RECUPERARE LO STIPENDIO SE IL DATORE DI LAVORO NON PAGA LA BUSTA

Spesso i lavoratori, specialmente di questi tempi, si ritrovano a dover  “fare i conti” con la crisi dell’azienda e a non ricevere gli stipendi concordati. Questi, infatti, vengono sospesi, ridotti e a volte non pagati+
Che fare, allora, in questi casi? In molti si rivolgono, in prima battuta, al sindacato
E, purtroppo, neanche in questo caso riescono ad ottenere sempre giustizia.

Così non resta che rivolgersi all’avvocato del lavoro.

L’avvocato del lavoro cerca in prima battuta di raggiungere soluzioni non conflittuali, per poi ricorrere al giudice quando proprio ha tentato tutte le carte.


Cosa, allora, potrebbe consigliarvi il vostro legale di fiducia, per recuperare lo stipendio non pagato? L’avvocato del Lavoro ve lo spiega in questo articolo


1)    La diffida
Di sicuro, un atteggiamento inizialmente collaborativo può essere una scelta vincente, specie con le aziende che hanno una momentanea crisi di liquidità. 
La lettera di sollecito (anche detta “messa in mora” o “diffida”) serve anche a interrompere i termini della prescrizione. La lettera viene redatta dall’avvocato del Lavoro e in essa è sempre meglio quantificare con esattezza l’importo dovuto, quanto meno indicando le mensilità e gli altri emolumenti che non sono stati pagati.
Se poi il conteggio è complesso, e include anche rivendicazioni di straordinari e permessi non retribuiti, meglio farsi redigere un conteggio analitico da un consulente del lavoro (documento che, eventualmente, potrà anche essere allegato alla lettera di diffida).

2)    La conciliazione alla DTL


La Direzione Territoriale del Lavoro è un organo che si trova in tutte le province (ha infatti sostituito la vecchia DPL, Direzione Provinciale del Lavoro). Tra i suoi compiti c'è quello di svolgere dei tentativi di conciliazione tra lavoratori e datore di lavoro (tentativi che, una volta, dovevano essere esperiti obbligatoriamente prima di fare la causa in tribunale; oggi invece sono liberi e volontari).
Il tentativo di conciliazione, che si svolge davanti a un avvocato del Lavoro e uno dell’azienda, con un presidente della commissione, è gratuito e relativamente breve (tutto si svolge in una udienza o al massimo due). A seconda del carico di lavoro dell’ufficio, la convocazione delle parti viene effettuata a distanza di poche settimane dalla richiesta.
Su richiesta dell’Avvocato del lavoro, la DTL comunicherà poi alle parti la data dell’incontro. In tale sede, il mancato raggiungimento dell’accordo non ha alcuna ripercussione né sanzione per entrambe le parti. Al contrario, il verbale di accordo diventa titolo esecutivo e consente al lavoratore – in caso di inadempimento del datore – di andare direttamente dall’ufficiale giudiziario per il pignoramento (previa notifica dell’atto di precetto). Ma per questo è necessario comunque valersi di un avvocato che spiegherà meglio la procedura.
3) La negoziazione assistita

Lo strumento è stato appena inserito dalla nuova riforma della giustizia e richiede la presenza degli avvocati del lavoro di entrambe le parti. Anch’esso è un sistema di risoluzione stragiudiziale della controversia, che mira a tentare un accordo bonario tra le parti.

4) Tentativo di conciliazione monocratico

Sempre presso la DTL il lavoratore può chiedere l’intervento di un ispettore che verifichi se il datore è in regola con le norme lavoristiche e contributive. Come lo strumento della conciliazione, anche questo è volontario, facoltativo.

A differenza dell’altro tentativo di conciliazione in DTL, in tal caso, se non si raggiunge l’accordo, scatta una verifica presso la sede del datore per accertare (con acquisizione di documentazione e testimonianze) se il rapporto di impiego si è svolto correttamente o meno. E, in quest’ultimo caso, potrebbero essere comminate all’azienda sanzioni particolarmente rilevanti.

5) Ricorso in Tribunale

La carta del tribunale è sicuramente l’ultima strada da considerare: sia per i tempi che comporta, sia per i costi, sia soprattutto per la forte conflittualità che si potrebbe creare tra le parti in causa.
Tuttavia, se l’azienda è a rischio insolvenza e, quindi, in procinto di fallimento, forse è meglio non aspettare e procedere subito con la via giudiziale: in tal modo vi procurereste subito un titolo da spendere poi, in caso di fallimento, innanzi al giudice delegato e ottenere più velocemente il pagamento.

Se hai subito un caso simile e hai bisogno di assistenza, puoi scrivere a: dirittissimo@gmail.com e sarai contattato da un nostro avvocato del Lavoro specializzato.

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giovedì 5 aprile 2018


DIRIGENTI E COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO



Quali sono i criteri in base ai quali un’azienda deve corrispondere al dirigente o all’impiegato con funzioni direttive un compenso per il lavoro straordinario?

Una recente pronuncia della Cassazione (Sez. Lav. 12 aprile 2017, n. 9380 – Pres. Di Cerbo; Rel. De Gregorio; P.M. Celeste; Ric. G.N.; Controric. e Ric inc. E.L. s.p.a.).

L'Avvocato del Lavoro specifica preliminarmente che al dirigente o all’impiegato con funzioni direttive spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario di lavoro.

L’orientamento della Cassazione fino a qualche anno fa era diverso (Cass. 10 febbraio 2000, n. 1491). 

I Giudici di Piazza Cavour affermavano che le mansioni svolte dal dipendente, essendo di natura direttiva, non sono soggette a limitazione di orario e non danno il conseguente diritto alla maturazione di ulteriori compensi aggiuntivi, se non in ipotesi di “lavoro usurante” ed “irragionevole”.

Pertanto, l’aver svolto del lavoro straordinario era difficilmente verificabile, quindi andava considerato uno straordinario forfettizzato da corrispondere al lavoratore.

Data la complessità della situazione, se Vi trovate in tali ipotesi, il consiglio è quello di rivolgersi ad un Legale specializzato in tal materia affinchè possiate capire se potete usufruire della remunerabilità per il lavoro straordinario svolto ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione?

Per info e maggiori dettagli, scrivi a: dirittissimo@gmail.com

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Possibilità di appuntamenti nelle nostre sedi di Milano o Torino

mercoledì 4 aprile 2018


PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE -
Entro quale tempistica il datore di lavoro deve promuovere una contestazione disciplinare?
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo affronta un aspetto controverso in materia di contestazione disciplinare commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2017, n. 9285 - Pres. Amoroso; Rel. Esposito; P.M. Mastroberardin; Ric. U.L.; Controric. S.E.V.E.L. S.p.A).
L’Avvocato del Lavoro anzitutto chiarisce che, il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, ovvero la tempistica può subire variazioni in base alla complessità della struttura organizzativa dell’impresa, la quale ha un peso rilevante tanto da poter far ritardare l’emissione della contestazione disciplinare; in tali ipotesi, dunque, il predetto principio può incidere sul tempo, il quale potrebbe essere più o meno lungo, restando in ogni caso riservata al giudice la valutazione delle circostanze sia di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo, come accaduto nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro.
Il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, al fine di contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, nel caso di ritardo della contestazione, ha altresì lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del prestatore (in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede) sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto (cfr., ex aliis, Cass. n. 13167/2009). Ne consegue che “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio dei datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro”.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui «il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Pertanto, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale.».
L’Avvocato del Lavoro chiarisce che nel caso di specie della sentenza sopracitata, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato le ragioni in virtù delle quali doveva escludersi la tardività della contestazione, ovvero le considerevoli dimensioni aziendali, la complessità dei fatti di cui l’imputazione penale, le difficoltà delle indagini investigative e la molteplicità di soggetti coinvolti nell'interno dell’indagine.
Pertanto, è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato del lavoro per sapere preventivamente quando e se sussistono i presupposti affinché un’azienda possa avanzare una contestazione disciplinare e di conseguenza procedere efficacemente all’impugnazione in virtù della violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.


Per maggiori informazioni e per contattare i nostri Avvocati: studiolegale@dirittissimo.com 
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lunedì 19 marzo 2018


DANNI DA INSIDIE STRADALI, BUCHE o MARCIAPIEDI? 
ECCO COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO!



Avete subito un danno causato dalla cattiva manutenzione delle strade o marciapiedi? 

Ecco i requisiti per chiedere il risarcimento:

- trattasi di risarcimento del danno da cose in custodia. L'Ente proprietario della strada aveva il dovere di custodire e fare la manutenzione. Verificare pertanto chi è il proprietario/custode.

- un rapporto causa/effetto tra l'anomalia della strada e il danno (cd. nesso causale).

Come richiedere il risarcimento?

- Meglio sarebbe, subito dopo il sinistro, far intervenire le Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Polizia di Stato, etc.) affinché redigano un verbale ove siano riportate le condizioni del tratto di strada percorso.

- Vi consigliamo inoltre di scattare delle fotografie del posto (molto importante) e delle condizioni del mezzo e recuperare i nominativi di eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente.

Che tipo di danni avete subito?

- Se avete subito solo dei danni materiali al veicolo, fate predisporre un preventivo per le riparazioni dal Vostro carrozziere e/o meccanico di fiducia. In ogni caso fate qualche fotografia del mezzo.

- Se avete subito dei danni fisici è necessario recarsi nel più vicino Pronto Soccorso per le diagnosi e per la certificazione del tipo di lesioni subite e per le cure del caso. Eventualmente, in un secondo momento, a guarigione avvenuta, potrebbe essere utile avere una valutazione del medico legale.

A chi rivolgersi?

- Una volta raccolti questi elementi, individuate l'ente proprietario della strada.

Occorre inviare alla sede legale dell'Ente proprietario della strada, una diffida/messa in mora con richiesta di risarcimento dei danni. La richiesta dovrà essere presentata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avete subito un danno causato dalla cattiva manutenzione della strada e avete bisogno di consulenza qualificata? Scrivete una mail a: 

dirittissimo@gmail.com, oppure chiamate il 328.2408154.


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lunedì 5 marzo 2018


INFORTUNIO IN PALESTRA: COME COMPORTARSI?

IN QUALI CASI E’ POSSIBILE OTTENERE UN RISARCIMENTO?



Ti è mai capitato di farti male in palestra, magari cadendo, mentre ti appresti a fare i tuoi esercizi, per esempio, sul tapis roulant?


Ci sono dei casi in cui puoi chiedere ed ottenere il risarcimento al gestore della palestra.


In linea generale è bene sapere che per il risarcimento dell’infortunio procuratovi all’interno della palestra, sono applicabili le regole che valgono per i casi di sinistri stradali.

Fra cliente e la palestra, già dal momento dell’iscrizione, s’intende concluso un vero e proprio contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile.


L’iscritto nel momento in cui si iscrive in palestra, acquista, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di abbonamento, il diritto di usufruire della palestra e il dovere da parte dell’istruttore con una preparazione professionale di essere in grado di valutare a priori se l’iscritto può/ è capace di effettuare quel determinato esercizio senza che ciò costituisca un rischio.

Di contro, il gestore della palestra può dedurre la capacità del soggetto di esser in grado di svolgere  un certo tipo di attività, solo dopo che l’iscritto abbia consegnato il certificato medico che attesti il suo buono stato di salute.



ALCUNI CONSIGLI UTILI

Anzitutto, è consigliabile scegliere una palestra che preveda un’assicurazione il più possibile onnicomprensiva.

L’assicurazione è obbligatoria solo per i tesserati con le federazioni e discipline riconosciuti dal CONI, ma in generale i centri sportivi sono muniti di assicurazione in caso di infortunio dei clienti. La quota assicurativa in questi casi, se non è autonoma, viene inserita in quella di iscrizione o di associazione. E’ quindi buona abitudine informarsi sulle condizioni della polizza assicurativa e, in alternativa, tutelarsi autonomamente stipulando una polizza del modello delle assicurazioni R.C.: ne esistono di tutte le tipologie ed i costi sono relativamente contenuti.

Da un punto di vista pratico, appena avvenuto l’infortunio, è necessario rivolgersi subito al medico e farsi rilasciare, dopo la visita, un certificato che comprovi la gravità del danno e indichi le cure mediche da seguire.

Inoltre, è bene conservare sempre tutte le ricevute dei pagamenti effettuati per svolgere le terapie per poter ottenere il rimborso degli stessi.

Occorre avvertire dell’incidente/infortunio altresì il gestore della palestra e la Compagnia Assicuratrice, meglio se con una raccomandata con ricevuta di ritorno per conservare la prova dell’avvenuta ricezione.

Di norma, anche il medico dell’assicurazione effettua una visita per verificare l’effettivo danno, a seguito della quale verrà proposta una liquidazione.

Detto ciò, prestate attenzione alle ipotesi che si possono verificare:



1) se la palestra non è assicurata per infortuni o lo è, ma non per il tipo di infortunio avvenuto….

 In questi casi può essere utile rivolgersi ad un legale per farsi consigliare ed, eventualmente, intraprendere una causa giudiziale di risarcimento danni.

2)se gli attrezzi della palestra sono degradati…

In tali casi, dovete sapere che in virtù dell’art. 2051 cc. il gestore è il “custode” dei beni presenti all’interno dei locali e dunque ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per preservare l’incolumità fisica dei clienti della palestra. Pertanto, deve cercare di prevenire qualsiasi situazione di pericolo dovuta al malfunzionamento degli attrezzi della palestra. A titolo esemplificativo, deve controllare che i cavi di una panca con i pesi siano ben saldi o che il pavimento non sia scivoloso.

Se trascura la regolare di ordinaria manutenzione e, a causa di ciò, si verifica un infortunio, sarà necessariamente obbligato a risarcire il danno.

Potrebbe invece sussistere una responsabilità in solido tra gestore della palestra e insegnante, per esempio di un corso che si svolge in palestra, nell’ipotesi in cui l’infortunio si verificasse durante lo svolgimento di un esercizio consigliato dall’insegnante stesso; quest’ultimo infatti potrebbe rispondere dell’infortunio assieme al gestore della struttura, poiché gli esercizi devono essere calibrati in base all’età, alle condizioni fisiche e alle effettive capacità degli allievi. La casistica è talmente vasta che è impossibile ridurla ad una regola universale.

E’ sempre consigliabile sentire il parere di un legale che possa far luce sulla della responsabilità in capo all’insegnante o al gestore.

Attenzione, perché i casi vanno valutati analiticamente di volta in volta. Esistono dei casi in cui non ci si può appellare al mancato controllo sulle attrezzature da parte del gestore della palestra (quando per esempio, la persona, un principiante, avrebbe dovuto con l’ordinaria diligenza, evitare di fare un movimento per il quale non era allenato).

Sarà poi il giudice a valutare se il danno è derivato dalla potenziale lesività dell’attrezzatura e/o a causa del comportamento negligente del gestore/insegnante. In altre parole, se il danno non è conseguenza di un comportamento imprudente e indisciplinato del cliente o di un evento totalmente imprevedibile ed eccezionale, il giudice riconoscerà un diritto al risarcimento.



TIPOLOGIE DI DANNI CHE POSSONO ESSERE RISARCITI



Generalmente vengono rimborsate le spese sostenute per le terapie e il mancato guadagno derivante dal danno, ad esempio per il fatto che non si è potuti svolgere l’attività lavorativa a causa del riposo forzato imposto dal medico.

E’ bene sapere che la giurisprudenza riconosce inoltre come risarcibili anche il c.d. danno morale e quello c.d. danno biologico.

Il primo consiste nel “momentaneo turbamento psicologico collegato alla sofferenza fisica e al dolore morale” mentre il secondo, più grave, si verifica quando l’infortunio ha inciso negativamente sullo stato d’animo di chi l’ha subito e sulla sua attitudine psicologica a partecipare alle normali attività quotidiane. La categoria è ampia e ricomprende, tra le tante, la riduzione dalla capacità di relazione con altri individui e la diminuzione dell’attitudine di una persona a lavorare, od anche la diminuzione della capacità sessuale.



Qualora vi fosse capitata una situazione simile e volete sapere se c’è possibilità di chiedere un giusto risarcimento, consigliamo di sentire il parere di un legale che Vi potrà illustrare la casistica e valutare con Voi la possibilità di intraprendere un’azione legale per ottenere quanto Vi spetta.



Per maggiori info scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il: 328.2408154