venerdì 11 maggio 2018


EFFETTI DELLE DIMISSIONI  PER GIUSTA CAUSA PER IL LAVORATORE



Il lavoratore che presenta le dimissioni per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 7 novembre 2001 n. 13782) ed altresì a richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi), ove ne sussistano i presupposti.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è escluso invece che al lavoratore spetti uno specifico risarcimento del danno a compenso del pregiudizio determinato da tale chiusura del rapporto di lavoro, (Cass. 7 novembre 2001 n. 13782). Si segnala tuttavia un’isolata sentenza di merito (Trib. Roma 17 giugno 2005) che ha riconosciuto al lavoratore dimissionario il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari all’importo dell’ultima retribuzione di fatto spettante, moltiplicata per il numero di mesi verosimilmente necessari allo stesso per reperire altra occupazione.

Inoltre, analizzando l’articolo 2087 c.c., si intuisce come il legislatore prevede che l’imprenditore, in virtù della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. Pertanto, in virtù dell’obbligo datoriale di tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, nel caso in cui ad un inadempimento datoriale si accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute, quest’ultimo potrà agire in Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. 20 aprile 1998 n. 4012).

Inoltre, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che i comportamenti illegittimi del datore siano obiettivamente lesivi per il lavoratore, non essendo a ciò sufficiente che i medesimi siano semplicemente avvertiti come tali dallo stesso. In particolare, grava in capo al datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore; diversamente, sul lavoratore grava il solo onere di provare la lesione dell’integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della propria prestazione lavorativa (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).

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