EFFETTI DELLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA PER IL LAVORATORE
Il lavoratore che presenta le dimissioni per giusta causa
ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 7 novembre 2001 n.
13782) ed altresì a richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi), ove ne
sussistano i presupposti.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è
escluso invece che al lavoratore spetti uno specifico risarcimento del danno a
compenso del pregiudizio determinato da tale chiusura del rapporto di lavoro,
(Cass. 7 novembre 2001 n. 13782). Si segnala tuttavia un’isolata sentenza di
merito (Trib. Roma 17 giugno 2005) che ha riconosciuto al lavoratore
dimissionario il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari
all’importo dell’ultima retribuzione di fatto spettante, moltiplicata per il
numero di mesi verosimilmente necessari allo stesso per reperire altra
occupazione.
Inoltre, analizzando l’articolo 2087 c.c., si
intuisce come il legislatore prevede che l’imprenditore, in virtù della sua
posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte
le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle
sue dipendenze. Pertanto, in virtù dell’obbligo datoriale di tutelare
l’integrità psico-fisica del dipendente, nel caso in cui ad un inadempimento
datoriale si accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute, quest’ultimo
potrà agire in Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass.
20 aprile 1998 n. 4012).
Inoltre,
ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che i
comportamenti illegittimi del datore siano obiettivamente lesivi per il
lavoratore, non essendo a ciò sufficiente che i medesimi siano semplicemente avvertiti
come tali dallo stesso. In particolare, grava in capo al datore di lavoro
l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di protezione dell’integrità
psico-fisica del lavoratore; diversamente, sul lavoratore grava il solo onere
di provare la lesione dell’integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra
tale evento dannoso e l’espletamento della propria prestazione lavorativa
(Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).
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