INFORTUNIO
IN PALESTRA: COME
COMPORTARSI?
IN
QUALI CASI E’ POSSIBILE OTTENERE UN RISARCIMENTO?
Ti
è mai capitato di farti male in palestra, magari cadendo, mentre ti appresti a
fare i tuoi esercizi, per esempio, sul tapis roulant?
Ci
sono dei casi in cui puoi chiedere ed ottenere il risarcimento al gestore della
palestra.
In
linea generale è bene sapere che per il risarcimento dell’infortunio
procuratovi all’interno della palestra, sono applicabili le regole che valgono
per i casi di sinistri stradali.
Fra
cliente e la palestra, già dal momento dell’iscrizione, s’intende concluso un
vero e proprio contratto atipico,
cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile.
L’iscritto
nel momento in cui si iscrive in palestra, acquista, dietro corresponsione di
una somma di denaro a titolo di abbonamento, il diritto di usufruire della
palestra e il dovere da parte dell’istruttore con una preparazione
professionale di essere in grado di valutare a priori se l’iscritto può/ è capace
di effettuare quel determinato esercizio senza che ciò costituisca un rischio.
Di
contro, il gestore della palestra può dedurre la capacità del soggetto di esser
in grado di svolgere un certo tipo di
attività, solo dopo che l’iscritto abbia consegnato il certificato medico che
attesti il suo buono stato di salute.
ALCUNI
CONSIGLI UTILI
Anzitutto,
è consigliabile scegliere una palestra che preveda un’assicurazione il più
possibile onnicomprensiva.
L’assicurazione
è obbligatoria solo per i tesserati con le federazioni e discipline
riconosciuti dal CONI, ma in generale i centri sportivi sono muniti di
assicurazione in caso di infortunio dei clienti. La quota assicurativa in
questi casi, se non è autonoma, viene inserita in quella di iscrizione o di associazione.
E’ quindi buona abitudine informarsi sulle condizioni della polizza
assicurativa e, in alternativa, tutelarsi autonomamente stipulando una polizza
del modello delle assicurazioni R.C.: ne esistono di tutte le tipologie ed i
costi sono relativamente contenuti.
Da
un punto di vista pratico, appena avvenuto l’infortunio, è necessario
rivolgersi subito al medico e farsi rilasciare, dopo la visita, un certificato
che comprovi la gravità del danno e indichi le cure mediche da seguire.
Inoltre,
è bene conservare sempre tutte le ricevute dei pagamenti effettuati per
svolgere le terapie per poter ottenere il rimborso degli stessi.
Occorre
avvertire dell’incidente/infortunio altresì il gestore della palestra e la
Compagnia Assicuratrice, meglio se con una raccomandata con ricevuta di ritorno
per conservare la prova dell’avvenuta ricezione.
Di
norma, anche il medico dell’assicurazione effettua una visita per verificare
l’effettivo danno, a seguito della quale verrà proposta una liquidazione.
Detto
ciò, prestate attenzione alle ipotesi che si possono verificare:
1)
se la palestra non è assicurata per infortuni o lo è, ma non per il tipo di
infortunio avvenuto….
In questi casi può essere utile rivolgersi ad
un legale per farsi consigliare ed, eventualmente, intraprendere una causa
giudiziale di risarcimento danni.
2)se
gli attrezzi della palestra sono degradati…
In
tali casi, dovete sapere che in virtù dell’art. 2051 cc. il gestore è il “custode”
dei beni presenti all’interno dei locali e dunque ha l’obbligo di adottare
tutte le cautele necessarie per preservare l’incolumità fisica dei clienti
della palestra. Pertanto, deve cercare di prevenire qualsiasi situazione di
pericolo dovuta al malfunzionamento degli attrezzi della palestra. A titolo
esemplificativo, deve controllare che i cavi di una panca con i pesi siano ben
saldi o che il pavimento non sia scivoloso.
Se
trascura la regolare di ordinaria manutenzione e, a causa di ciò, si verifica
un infortunio, sarà necessariamente obbligato a risarcire il danno.
Potrebbe
invece sussistere una responsabilità in solido tra gestore della palestra e
insegnante, per esempio di un corso che si svolge in palestra, nell’ipotesi in
cui l’infortunio si verificasse durante lo svolgimento di un esercizio
consigliato dall’insegnante stesso; quest’ultimo infatti potrebbe rispondere
dell’infortunio assieme al gestore della struttura, poiché gli esercizi devono
essere calibrati in base all’età, alle condizioni fisiche e alle effettive
capacità degli allievi. La casistica è talmente vasta che è impossibile ridurla
ad una regola universale.
E’
sempre consigliabile sentire il parere di un legale che possa far luce sulla
della responsabilità in capo all’insegnante o al gestore.
Attenzione, perché i casi vanno valutati
analiticamente di volta in volta. Esistono dei casi in cui non ci si può
appellare al mancato controllo sulle attrezzature da parte del gestore della
palestra (quando per esempio, la persona, un principiante, avrebbe dovuto con
l’ordinaria diligenza, evitare di fare un movimento per il quale non era
allenato).
Sarà
poi il giudice a valutare se il danno è derivato dalla potenziale lesività
dell’attrezzatura e/o a causa del comportamento negligente del
gestore/insegnante. In altre parole, se il danno non è conseguenza di un
comportamento imprudente e indisciplinato del cliente o di un evento totalmente
imprevedibile ed eccezionale, il giudice riconoscerà un diritto al
risarcimento.
TIPOLOGIE
DI DANNI CHE POSSONO ESSERE RISARCITI
Generalmente
vengono rimborsate le spese sostenute per le terapie e il mancato guadagno
derivante dal danno, ad esempio per il fatto che non si è potuti svolgere l’attività
lavorativa a causa del riposo forzato imposto dal medico.
E’
bene sapere che la giurisprudenza riconosce inoltre come risarcibili anche il
c.d. danno morale e quello c.d. danno biologico.
Il
primo consiste nel “momentaneo turbamento psicologico collegato alla sofferenza
fisica e al dolore morale” mentre il secondo, più grave, si verifica quando
l’infortunio ha inciso negativamente sullo stato d’animo di chi l’ha subito e
sulla sua attitudine psicologica a partecipare alle normali attività quotidiane.
La categoria è ampia e ricomprende, tra le tante, la riduzione dalla capacità
di relazione con altri individui e la diminuzione dell’attitudine di una
persona a lavorare, od anche la diminuzione della capacità sessuale.
Qualora
vi fosse capitata una situazione simile e volete sapere se c’è possibilità di
chiedere un giusto risarcimento, consigliamo di sentire il parere di un legale
che Vi potrà illustrare la casistica e valutare con Voi la possibilità di
intraprendere un’azione legale per ottenere quanto Vi spetta.
Per
maggiori info scrivi a: dirittissimo@gmail.com
oppure contatta il: 328.2408154
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