giovedì 5 aprile 2018


DIRIGENTI E COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO



Quali sono i criteri in base ai quali un’azienda deve corrispondere al dirigente o all’impiegato con funzioni direttive un compenso per il lavoro straordinario?

Una recente pronuncia della Cassazione (Sez. Lav. 12 aprile 2017, n. 9380 – Pres. Di Cerbo; Rel. De Gregorio; P.M. Celeste; Ric. G.N.; Controric. e Ric inc. E.L. s.p.a.).

L'Avvocato del Lavoro specifica preliminarmente che al dirigente o all’impiegato con funzioni direttive spetta un compenso per il lavoro straordinario solo se la prestazione lavorativa si protrae oltre il limite globale di ragionevolezza del normale orario di lavoro.

L’orientamento della Cassazione fino a qualche anno fa era diverso (Cass. 10 febbraio 2000, n. 1491). 

I Giudici di Piazza Cavour affermavano che le mansioni svolte dal dipendente, essendo di natura direttiva, non sono soggette a limitazione di orario e non danno il conseguente diritto alla maturazione di ulteriori compensi aggiuntivi, se non in ipotesi di “lavoro usurante” ed “irragionevole”.

Pertanto, l’aver svolto del lavoro straordinario era difficilmente verificabile, quindi andava considerato uno straordinario forfettizzato da corrispondere al lavoratore.

Data la complessità della situazione, se Vi trovate in tali ipotesi, il consiglio è quello di rivolgersi ad un Legale specializzato in tal materia affinchè possiate capire se potete usufruire della remunerabilità per il lavoro straordinario svolto ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione?

Per info e maggiori dettagli, scrivi a: dirittissimo@gmail.com

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mercoledì 4 aprile 2018


PRINCIPIO DI IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE -
Entro quale tempistica il datore di lavoro deve promuovere una contestazione disciplinare?
Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo affronta un aspetto controverso in materia di contestazione disciplinare commentando una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sez. Lav. 11 aprile 2017, n. 9285 - Pres. Amoroso; Rel. Esposito; P.M. Mastroberardin; Ric. U.L.; Controric. S.E.V.E.L. S.p.A).
L’Avvocato del Lavoro anzitutto chiarisce che, il principio di immediatezza della contestazione disciplinare deve essere inteso in senso relativo, ovvero la tempistica può subire variazioni in base alla complessità della struttura organizzativa dell’impresa, la quale ha un peso rilevante tanto da poter far ritardare l’emissione della contestazione disciplinare; in tali ipotesi, dunque, il predetto principio può incidere sul tempo, il quale potrebbe essere più o meno lungo, restando in ogni caso riservata al giudice la valutazione delle circostanze sia di fatto che in concreto possono giustificare o meno il ritardo, come accaduto nella sentenza oggetto del commento del Nostro Avvocato del Lavoro.
Il requisito dell’immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed inteso a consentirgli un’adeguata difesa, al fine di contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti, e, nel caso di ritardo della contestazione, ha altresì lo scopo di tutelare il legittimo affidamento del prestatore (in relazione al carattere facoltativo dell’esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni di correttezza e buona fede) sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto (cfr., ex aliis, Cass. n. 13167/2009). Ne consegue che “il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio dei datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro”.
La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui «il principio dell’immediatezza della contestazione disciplinare, non consente all’imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l’incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l’immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro.
Pertanto, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa l’organizzazione aziendale.».
L’Avvocato del Lavoro chiarisce che nel caso di specie della sentenza sopracitata, la Corte d’Appello aveva congruamente motivato le ragioni in virtù delle quali doveva escludersi la tardività della contestazione, ovvero le considerevoli dimensioni aziendali, la complessità dei fatti di cui l’imputazione penale, le difficoltà delle indagini investigative e la molteplicità di soggetti coinvolti nell'interno dell’indagine.
Pertanto, è consigliabile rivolgersi ad un Avvocato del lavoro per sapere preventivamente quando e se sussistono i presupposti affinché un’azienda possa avanzare una contestazione disciplinare e di conseguenza procedere efficacemente all’impugnazione in virtù della violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare.


Per maggiori informazioni e per contattare i nostri Avvocati: studiolegale@dirittissimo.com 
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lunedì 19 marzo 2018


DANNI DA INSIDIE STRADALI, BUCHE o MARCIAPIEDI? 
ECCO COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO!



Avete subito un danno causato dalla cattiva manutenzione delle strade o marciapiedi? 

Ecco i requisiti per chiedere il risarcimento:

- trattasi di risarcimento del danno da cose in custodia. L'Ente proprietario della strada aveva il dovere di custodire e fare la manutenzione. Verificare pertanto chi è il proprietario/custode.

- un rapporto causa/effetto tra l'anomalia della strada e il danno (cd. nesso causale).

Come richiedere il risarcimento?

- Meglio sarebbe, subito dopo il sinistro, far intervenire le Autorità di Pubblica Sicurezza (Polizia Municipale, Polizia di Stato, etc.) affinché redigano un verbale ove siano riportate le condizioni del tratto di strada percorso.

- Vi consigliamo inoltre di scattare delle fotografie del posto (molto importante) e delle condizioni del mezzo e recuperare i nominativi di eventuali testimoni che hanno assistito all'incidente.

Che tipo di danni avete subito?

- Se avete subito solo dei danni materiali al veicolo, fate predisporre un preventivo per le riparazioni dal Vostro carrozziere e/o meccanico di fiducia. In ogni caso fate qualche fotografia del mezzo.

- Se avete subito dei danni fisici è necessario recarsi nel più vicino Pronto Soccorso per le diagnosi e per la certificazione del tipo di lesioni subite e per le cure del caso. Eventualmente, in un secondo momento, a guarigione avvenuta, potrebbe essere utile avere una valutazione del medico legale.

A chi rivolgersi?

- Una volta raccolti questi elementi, individuate l'ente proprietario della strada.

Occorre inviare alla sede legale dell'Ente proprietario della strada, una diffida/messa in mora con richiesta di risarcimento dei danni. La richiesta dovrà essere presentata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avete subito un danno causato dalla cattiva manutenzione della strada e avete bisogno di consulenza qualificata? Scrivete una mail a: 

dirittissimo@gmail.com, oppure chiamate il 328.2408154.


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lunedì 5 marzo 2018


INFORTUNIO IN PALESTRA: COME COMPORTARSI?

IN QUALI CASI E’ POSSIBILE OTTENERE UN RISARCIMENTO?



Ti è mai capitato di farti male in palestra, magari cadendo, mentre ti appresti a fare i tuoi esercizi, per esempio, sul tapis roulant?


Ci sono dei casi in cui puoi chiedere ed ottenere il risarcimento al gestore della palestra.


In linea generale è bene sapere che per il risarcimento dell’infortunio procuratovi all’interno della palestra, sono applicabili le regole che valgono per i casi di sinistri stradali.

Fra cliente e la palestra, già dal momento dell’iscrizione, s’intende concluso un vero e proprio contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice Civile.


L’iscritto nel momento in cui si iscrive in palestra, acquista, dietro corresponsione di una somma di denaro a titolo di abbonamento, il diritto di usufruire della palestra e il dovere da parte dell’istruttore con una preparazione professionale di essere in grado di valutare a priori se l’iscritto può/ è capace di effettuare quel determinato esercizio senza che ciò costituisca un rischio.

Di contro, il gestore della palestra può dedurre la capacità del soggetto di esser in grado di svolgere  un certo tipo di attività, solo dopo che l’iscritto abbia consegnato il certificato medico che attesti il suo buono stato di salute.



ALCUNI CONSIGLI UTILI

Anzitutto, è consigliabile scegliere una palestra che preveda un’assicurazione il più possibile onnicomprensiva.

L’assicurazione è obbligatoria solo per i tesserati con le federazioni e discipline riconosciuti dal CONI, ma in generale i centri sportivi sono muniti di assicurazione in caso di infortunio dei clienti. La quota assicurativa in questi casi, se non è autonoma, viene inserita in quella di iscrizione o di associazione. E’ quindi buona abitudine informarsi sulle condizioni della polizza assicurativa e, in alternativa, tutelarsi autonomamente stipulando una polizza del modello delle assicurazioni R.C.: ne esistono di tutte le tipologie ed i costi sono relativamente contenuti.

Da un punto di vista pratico, appena avvenuto l’infortunio, è necessario rivolgersi subito al medico e farsi rilasciare, dopo la visita, un certificato che comprovi la gravità del danno e indichi le cure mediche da seguire.

Inoltre, è bene conservare sempre tutte le ricevute dei pagamenti effettuati per svolgere le terapie per poter ottenere il rimborso degli stessi.

Occorre avvertire dell’incidente/infortunio altresì il gestore della palestra e la Compagnia Assicuratrice, meglio se con una raccomandata con ricevuta di ritorno per conservare la prova dell’avvenuta ricezione.

Di norma, anche il medico dell’assicurazione effettua una visita per verificare l’effettivo danno, a seguito della quale verrà proposta una liquidazione.

Detto ciò, prestate attenzione alle ipotesi che si possono verificare:



1) se la palestra non è assicurata per infortuni o lo è, ma non per il tipo di infortunio avvenuto….

 In questi casi può essere utile rivolgersi ad un legale per farsi consigliare ed, eventualmente, intraprendere una causa giudiziale di risarcimento danni.

2)se gli attrezzi della palestra sono degradati…

In tali casi, dovete sapere che in virtù dell’art. 2051 cc. il gestore è il “custode” dei beni presenti all’interno dei locali e dunque ha l’obbligo di adottare tutte le cautele necessarie per preservare l’incolumità fisica dei clienti della palestra. Pertanto, deve cercare di prevenire qualsiasi situazione di pericolo dovuta al malfunzionamento degli attrezzi della palestra. A titolo esemplificativo, deve controllare che i cavi di una panca con i pesi siano ben saldi o che il pavimento non sia scivoloso.

Se trascura la regolare di ordinaria manutenzione e, a causa di ciò, si verifica un infortunio, sarà necessariamente obbligato a risarcire il danno.

Potrebbe invece sussistere una responsabilità in solido tra gestore della palestra e insegnante, per esempio di un corso che si svolge in palestra, nell’ipotesi in cui l’infortunio si verificasse durante lo svolgimento di un esercizio consigliato dall’insegnante stesso; quest’ultimo infatti potrebbe rispondere dell’infortunio assieme al gestore della struttura, poiché gli esercizi devono essere calibrati in base all’età, alle condizioni fisiche e alle effettive capacità degli allievi. La casistica è talmente vasta che è impossibile ridurla ad una regola universale.

E’ sempre consigliabile sentire il parere di un legale che possa far luce sulla della responsabilità in capo all’insegnante o al gestore.

Attenzione, perché i casi vanno valutati analiticamente di volta in volta. Esistono dei casi in cui non ci si può appellare al mancato controllo sulle attrezzature da parte del gestore della palestra (quando per esempio, la persona, un principiante, avrebbe dovuto con l’ordinaria diligenza, evitare di fare un movimento per il quale non era allenato).

Sarà poi il giudice a valutare se il danno è derivato dalla potenziale lesività dell’attrezzatura e/o a causa del comportamento negligente del gestore/insegnante. In altre parole, se il danno non è conseguenza di un comportamento imprudente e indisciplinato del cliente o di un evento totalmente imprevedibile ed eccezionale, il giudice riconoscerà un diritto al risarcimento.



TIPOLOGIE DI DANNI CHE POSSONO ESSERE RISARCITI



Generalmente vengono rimborsate le spese sostenute per le terapie e il mancato guadagno derivante dal danno, ad esempio per il fatto che non si è potuti svolgere l’attività lavorativa a causa del riposo forzato imposto dal medico.

E’ bene sapere che la giurisprudenza riconosce inoltre come risarcibili anche il c.d. danno morale e quello c.d. danno biologico.

Il primo consiste nel “momentaneo turbamento psicologico collegato alla sofferenza fisica e al dolore morale” mentre il secondo, più grave, si verifica quando l’infortunio ha inciso negativamente sullo stato d’animo di chi l’ha subito e sulla sua attitudine psicologica a partecipare alle normali attività quotidiane. La categoria è ampia e ricomprende, tra le tante, la riduzione dalla capacità di relazione con altri individui e la diminuzione dell’attitudine di una persona a lavorare, od anche la diminuzione della capacità sessuale.



Qualora vi fosse capitata una situazione simile e volete sapere se c’è possibilità di chiedere un giusto risarcimento, consigliamo di sentire il parere di un legale che Vi potrà illustrare la casistica e valutare con Voi la possibilità di intraprendere un’azione legale per ottenere quanto Vi spetta.



Per maggiori info scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il: 328.2408154









martedì 20 febbraio 2018

RECUPERO MENSILITA' NON PAGATE - COME FARE ?

Come fare per chiedere, tramite un Avvocato specializzato nel diritto del lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?

Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?

Fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo connesse allo svolgimento della propria prestazione lavorativa?

Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

La maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato, nulla è mutato riguardo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Anche giurisprudenza più recente si è chiesta se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una tutela meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto, è evidente che anche per tali lavoratori, debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si è pronunciato il Tribunale di Milano e Torino (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016), affermando che fino al luglio 2012, i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (vedi: Rivista Guida al Lavoro, n. 29/2016, pag. 36 e ss.).

Consigliamo al lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, di rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente, se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.

Per informazioni e contatti scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com -  oppure il 328.2408154.

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mercoledì 14 febbraio 2018


LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE - L’Avvocato del Lavoro commenta.


Quando il lavoratore diventa fisicamente inidoneo alla mansione, può essere licenziato dal datore di lavoro?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.


Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo vuole commentare una recente decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2016, n. 10018)  relativa ad un’impugnazione di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, ricorso depositato da un collega Avvocato del Lavoro di Torino.

È questo il caso di un lavoratore, licenziato a causa di una sopravvenuta infermità relativa parziale permanente che lo ha reso inidoneo a svolgere le mansioni precedente operate in azienda.


Erroneamente, a parere della Corte di Cassazione, l’azienda datrice di lavoro aveva giustificato il licenziamento, motivando tale scelta sul presupposto che fosse impossibile assegnare al lavoratore diverse ma equivalenti mansioni rispetto a quelle prestate sino a quel momento e che il lavoratore non avesse preventivamente manifestato espressamente la propria volontà ad un eventuale demansionamento.


Il ricorso per Cassazione presentato dall ’Avvocato del Lavoro di Torino veniva pertanto accolto dalla Corte, la quale ha affermato come sia onere del datore di lavoro dimostrare non solo l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa attuale e/o equivalente, ai sensi dell’Art. 2113 c.c., ma anche, in difetto, a mansioni diverse ovvero eventualmente inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nella impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.


Pertanto, in tali casi, è opportuno che il lavoratore oggetto di tale licenziamento, si rivolga ad un buon Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se la società datrice di lavoro abbia operato correttamente tale valutazione, estesa anche a mansioni inferiori, ed in caso contrario procedere con l’impugnazione del licenziamento, presso il competente Tribunale.


Vuoi saperne di più sull’argomento e valutare se che anche tu puoi procedere in giudizio con l’impugnazione del licenziamento sopravvenuta inidoneità alla mansione?


scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com oppure contatta il 328.2408154

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lunedì 12 febbraio 2018


RIVALUTAZIONE PENSIONE:

RICORSI ALLA CORTE EUROPEA PER RICHIEDERE GLI ARRETRATI




Leggi link sotto


http://www.ilgiornale.it/news/cronache/pensioni-scattano-i-ricorsi-cedu-ottenere-arretrati-1493569.html


Requisiti per poter attivare la procedura:

-essere in pensione dal 2012
-percepire almeno un importo lordo pari ad Euro 1.405,00 (N.B. la reversibilità si cumula con la pensione di anzianità)


Per informazioni sulla procedura scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure rivalutazionepensione@gmail.com

Le adesioni sono ancora possibili sino ai primi di Marzo 2018!

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