LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE - L’Avvocato del Lavoro commenta.
Quando il lavoratore diventa fisicamente inidoneo alla mansione, può essere licenziato dal datore di lavoro?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
È questo il caso di un lavoratore, licenziato a causa di una sopravvenuta infermità relativa parziale permanente che lo ha reso inidoneo a svolgere le mansioni precedente operate in azienda.
Erroneamente, a parere della Corte di Cassazione, l’azienda datrice di lavoro aveva giustificato il licenziamento, motivando tale scelta sul presupposto che fosse impossibile assegnare al lavoratore diverse ma equivalenti mansioni rispetto a quelle prestate sino a quel momento e che il lavoratore non avesse preventivamente manifestato espressamente la propria volontà ad un eventuale demansionamento.
Il ricorso per Cassazione presentato dall ’Avvocato del Lavoro di Torino veniva pertanto accolto dalla Corte, la quale ha affermato come sia onere del datore di lavoro dimostrare non solo l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa attuale e/o equivalente, ai sensi dell’Art. 2113 c.c., ma anche, in difetto, a mansioni diverse ovvero eventualmente inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nella impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
Pertanto, in tali casi, è opportuno che il lavoratore oggetto di tale licenziamento, si rivolga ad un buon Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se la società datrice di lavoro abbia operato correttamente tale valutazione, estesa anche a mansioni inferiori, ed in caso contrario procedere con l’impugnazione del licenziamento, presso il competente Tribunale.
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