mercoledì 31 agosto 2016



Ritardo  nella consegna della posta?

Rimborso/indennizzo con il reclamo o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale con ricorso al giudice.



Capita spesso che si subiscano disservizi postali causati dalla cattiva gestione dei servizi dell’Ente Poste (per esempio ritardo nella consegna della corrispondenza).
In tal caso, per il cittadino sono previste due diverse forme di tutela che può attuare:
- il reclamo da presentarsi al gestore del servizio;
-il ricorso all’autorità giurisdizionale regolato dal codice civile in materia di responsabilità contrattuale.
Il reclamo, come previsto dalla Carta della Qualità dei servizi postali, permette di denunciare il disservizio postale subito e ottenere il rimborso/indennizzo o la compensazione. Tale forma di tutela è però autonoma rispetto a quello che normalmente la legge garantisce alle parti di un rapporto contrattuale.
La seconda forma di tutela, consiste in una vera e propria azione legale, ovvero il ricorso al Giudice di Pace e può essere esercitata qualora si voglia far valere, previa prova della stessa, la responsabilità contrattuale dell’ente gestore del servizio postale e ottenere il risarcimento del danno.
La scelta di ricorrere all’autorità giurisdizionale, senza aver previamente richiesto il risarcimento del danno mediante l’attivazione della procedura di reclamo, è da considerarsi pienamente legittima, come peraltro confermato dalla legge che espressamente esclude la sussistenza di qualsivoglia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e come recente giurisprudenza ha affermato.
A tal proposito, secondo giurisprudenza recente, il contratto stipulato tra il mittente di una raccomandata ed il gestore del servizio postale può essere qualificato come un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. Si tratta infatti di un contratto in cui due o più parti (in questo caso il mittente della raccomandata e il gestore del servizio postale) si accordano affinché la seconda esegua una prestazione a favore di un terzo (destinatario della raccomandata).
Il terzo che non riceve la raccomandata o la riceve in ritardo, può agire in giudizio per accertare la responsabilità contrattuale delle Poste ed il conseguente risarcimento del danno.
La legge prevede che: a) la responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile; b) il cittadino ha diritto di adire l’autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami o, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 

Se anche tu hai subito un disservizio e vuoi raccontarci il Tuo caso scrivi a dirittissimo@gmail.com o contatta l’associazione Aspes al seguente numero di telefono: 02.87394434

Con una prima consulenza gratuita, ti forniamo l'assistenza necessaria e facciamo in modo di risolvere stragiudizialmente il Tuo caso!


Celeste Collovati
Legale Aspes  www.associazioneaspes.org 
Studio C.M.G.







martedì 30 agosto 2016



VOLO CANCELLATO O IN RITARDO? BAGAGLIO SMARRITO? 

CONTATTACI!!!!


Volo cancellato, volo in ritardo, overbooking, bagagli smarriti, queste le principali cause che possono creare disagi al passeggero ed impedire di volare.

Sapevi che la compagnia aerea è obbligata a fornirti alcune forme di assistenza che, se non attua, puoi ottenere il diritto al giusto risarcimento del danno dalla stessa fino a tre anni dalla cancellazione del volo o evento che ha causato il disagio.

Hai diritto ad ottenere una compensazione pecuniaria e - in taluni casi- anche il risarcimento del maggior danno.

La normativa europea di riferimento è il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato.

In Italia è in vigore il Dlgs. 27 gennaio 2006, n. 69 recante disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Contatta l'associazione Aspes per avere maggiori informazioni e per sapere quali sono i casi in cui puoi avere diritto al risarcimento, quali sono i costi, qual è la procedura da attivare.

Seguiamo per te la procedura di richiesta di rimborso alla Compagnia aerea e/o risarcimento del danno subito.

Scrivi a: info.voli.aspes@gmail.com o chiama direttamente Aspes al n. 02. 36522910/ 02.87394434


Valuteremo il tuo caso con una prima consulenza gratuita!!!

Celeste Collovati 
Legale Aspes 

giovedì 21 luglio 2016


Fermo amministrativo auto Equitalia? Il bollo va pagato lo stesso?

Tutte le novità introdotte nel 2016.


E' stato emesso un provvedimento di fermo amministrativo per auto e moto nei vostri confronti e volete sapere come cancellarlo?Oggetto del blocco sono tutti i veicoli a motore intestati al debitore: automobili, moto, scooter, macchine agricole, pullman, ecc.


Di solito il fermo amministrativo per auto e moto lo emette Equitalia, la principale agenzia di riscossione dei debiti in Italia. Le procedure del fermo amministrativo valgono però per tutte le agenzie di riscossione sul terreno nazionale.

Questo provvedimento comporta il divieto di circolazione per il proprio veicolo, nel 2016 sono state introdotte delle novità nelle procedure, inoltre sono nate molte questioni sulla obbligatorietà del pagamento del bollo anche per veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Vediamo nello specifico tutte le novità.
Equitalia, fermo amministrativo auto: cos’è e cosa comporta?

Se vi viene recapitata una cartella esattoriale, da Equitalia o da un qualsiasi altro ente preposto alla riscossione, e questa non viene pagata entro 60 giorni, scatta un procedimento cautelare, e poi esecutivo, di blocco dei veicoli a motore.

Sono procedure cosiddette di "ganasce fiscali", attivate in seguito all’insolvenza di un debito, prese per cautelare il creditore.

Il fermo comporta il divieto di circolazione su strada, l’impossibilità di radiare il veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), di demolirlo o esportarlo all’estero.

Il veicolo potrà essere venduto, ma i divieti rimarranno in vigore anche per il nuovo proprietario fino a quando il debito non verrà ripagato.

Chi contravviene alle regole incorre in una sanzione amministrativa che va dai 1.988 ai 7.953 euro, oltre ovviamente al sequestro del veicolo.

Per i veicoli sottoposti alle cosiddette ganasce fiscali, ovvero al fermo amministrativo, non vige l’obbligo di pagamento del bollo.

Si è dunque esentati dal pagamento del bollo, ossia la tassa di circolazione, per quei veicoli di cui si è perso il possesso o la disponibilità.
Equitalia, quando si incorre nel fermo amministrativo auto?

I fermi amministrativi vengono imposti solo per debiti che superano un importo di 800 euro. La procedura prevede una comunicazione formale al debitore e invia una notifica di preavviso del fermo amministrativo per un veicolo a motore del debitore.

Per debiti sotto i 1000 euro devono essere inviati due solleciti di pagamento, il primo a 120 giorni di distanza dalla comunicazione di preavviso.

Equitalia, fermo amministrativo 2016: tutte le novità

Dal 22 ottobre 2015, pertanto anche nel 2016, la rateizzazione non blocca le ganasce fiscali.
Per cui, se un tempo la revoca del fermo amministrativo avveniva al momento del pagamento della prima rata, ed era dunque possibile dilazionare il debito, ora non è più possibile: la revoca parte solo al momento del pagamento dell’ultima rata. Unica eccezione è fatta quando il veicolo sia strumentale all’impresa o al professionista.

Se invece la rateizzazione viene accettata prima che il fermo diventi esecutivo, allora non è possibile procedere alle ganasce fiscali per tutta la durata della dilazione.
Come verificare se c’è un fermo amministrativo Equitalia sull’auto

Per verificare se c’è un fermo amministrativo sull’auto si può fare richiesta all’ACI per una visura di una targa.

se state per comperare un’auto di seconda mano, prima dell’acquisto assicuratevi attraverso la visura della targa che non sia sottoposta a fermo.

Per il bollo, fino a quando il veicolo è sottoposto a fermo, non sarà possibile pagarlo, vi conviene pertanto dichiarare la perdita del possesso del veicolo, seguendo le regole regionali per la riscossione del bollo auto.

Per quanto riguarda l’assicurazione, invece, se il veicolo è parcheggiato in un box privato, questa può anche non essere pagata. Se invece il veicolo è parcheggiato in strada, in caso di sinistro, se l’assicurazione non è stata pagata, non sarà possibile avere il rimborso.
Cancellazione del fermo amministrativo Equitalia

Una volta pagato il debito, bisogna farsi rilasciare dall’Agente di riscossione la certificazione del pagamento e recarsi al PRA.

Qui andranno forniti i dati del veicolo, l’importo del credito ed il Certificato di proprietà del veicolo oggetto di provvedimento cautelare ed esecutivo per il quale si richiede la cancellazione del fermo amministrativo.

Se avete scoperto che è stato emesso un fermo su un vostro veicolo o volete scoprirlo, vi forniamo assistenza e seguiamo per voi tutta la pratica. Per informazioni e dettagli scrivete a dirittissimo@gmail.com

RISPONDIAMO IN BREVE TEMPO!!!!!

Aspes Milano
Studio Legale C.M.G.

lunedì 4 luglio 2016



VOLI CANCELLATI O IN RITARDO?
VALUTA IL TUO LEGITTIMO RIMBORSO!!!




Sapevi che se il tuo volo è in ritardo di più di 2 ore potresti avere già diritto all’assistenza mentre se il ritardo supera le 3 ore ad un risarcimento pecuniario?

I passeggeri vittime di un ritardo aereo hanno diritto a percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.

Oltre al risarcimento il passeggero ha diritto anche all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due telefonate, questo è quanto previsto dalla Carta dei Diritti del Passeggero.


Il Regolamento CE 261 del 2004 è una legge dell'Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati membri devono rispettare.

Questa afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione. Inoltre, nell'Ottobre 2012 la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che anche i passeggeri dei quali voli sono arrivati con tre ore di ritardo o oltre, hanno diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non è attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche.

L'obiettivo principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli stati membri.

Da quando la legge fu implementata nel Febbraio 2005, ci sono state molte sentenze rivoluzionarie contro le compagnie aeree nella Corte di Giustizia Europea. Questo ha drasticamente cambiato il  panorama dei diritti dei passeggeri aerei. Abbiamo riassunto i più importanti casi nella sezione Sentenze Rivoluzionarie.


Quando si applica la legge?

La legge sui diritti dei passeggeri aerei può essere facilmente confusa. In certi tratti, sembra contraddittoria. Questa è la ragione per la quale può essere difficile capire quando si ha diritto e per che cosa si ha diritto. Inoltre, le compagnie aeree hanno una tendenza a tenere segreti i diritti dei passeggeri aerei, anche se sono legalmente obbligate ad informare. Di conseguenza,  ci si trova in una situazione di stallo. Questo stato scioccante delle cose ha fatto sì meno dellƇ% dei passeggeri aerei eleggibili riceve il risarcimento che gli spetta di diritto.

Il nostro obiettivo è di rendere più facile per voi capire i vostri diritti quando si verifica un ritardo del volo, cancellazioni o sovraprenotazioni.


Dove si applica la legge?

Dato che il Regolamento CE 261/2004  è una legge europea, si applica solo nello spazio aereo dell'UE, tuttavia non bisogna essere cittadini dell'UE per reclamare un risarcimento. Questo significa che il tuo volo deve essere partito da un aeroporto in UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in UE (con una compagnia aerea europea)  o da Islanda, Norvegia o Svizzera.

Risarcimento del danno non solo materiale ma anche morale!

La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.

La Corte ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque, impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.

Inoltre, in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un limite massimo di 4.750 euro per passeggero).

La Corte ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare” che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali.

Infine, la Corte aggiunge che “quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come rientranti in un risarcimento supplementare”.
Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può verificare un disagio per i passeggeri:


1)     NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni

2)     CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile non parte

3)     RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

Compensazione pecuniaria.

La Carta dei diritti del passeggero calcola la compensazione in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla distanza percorsa.

-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.


Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta nel caso in cui:

-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse condizioni meterologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.

-o il passeggero sia stato informato della cancellazione:

1)con almeno due settimane di preavviso;

2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.

3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Se hai subito una di queste situazioni e vuoi raccontarci la tua esperienza scrivici a dirittissimo@gmail.com
Ti daremo una consulenza gratuita sulla possibilità di ottenere il risarcimento o meno!

N.B. Nel caso Tu abbia diritto ad ottenere il giusto risarcimento, seguiamo GRATUITAMENTE la richiesta di rimborso che inoltriamo alla Compagnia Aerea e, solo nel caso di ottenimento del rimborso che Ti spetta, chiediamo il 10% della somma recuperata!!!

Celeste Collovati
Studio C.M.G.
Legale Aspes
www.associazioneaspes.org

mercoledì 29 giugno 2016


SERVIZIO   DI CONSULENZA E TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI


Sei stato vittima di un incidente stradale?! Con un minimo costo dell’invio di una raccomandata potrai ottenere il miglior risarcimento: vi offriamo un servizio al minor costo possibile e con la massima resa!

Il nostro studio prevede un servizio di prima consulenza gratuita (valutazione in merito alla responsabilità delle parti nel sinistro) a tutti i clienti interessati, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell’impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Provvederemo ad effettuare una prima valutazione gratuita del sinistro -fase stragiudiziale- dopo aver esaminato la documentazione utile da voi procurata (a titolo esemplificativo: carta identità e codice fiscale e patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci sono in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell’ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell’ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte, per un costo complessivo di Euro 60,00, oltre oneri accessori.

Per questa fase è previsto:

-studio della documentazione reperita in precedenza;

-redazione della diffida ed invio della stessa;

-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo -modesto- che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e le nostre spese legali oltre a quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.

Qualora la Compagnia assicurativa provveda al risarcimento, le spese legali saranno onorate dalla stessa, esclusa la diffida che è già stata anticipata dal cliente.

Nell’ipotesi in cui il liquidatore non dovesse provvedere alla corresponsione delle spese legali, chiederemo al cliente il 10% sul recuperato, oltre oneri accessori.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente: sono previsti costi vivi da sostenere relativi alla procedura giudiziale e il costo verrà quantificato, a seconda dei casi, volta per volta.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e necessiti di una consulenza legale, contattaci a: dirittissimo@gmail.com per raccontarci il tuo caso!!

Rispondiamo in breve tempo e siamo a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Celeste Collovati e Alessandro Milani
Legali Aspes e studio C.M.G.

lunedì 20 giugno 2016



RISARCIMENTO DEL DANNO PER CADUTA SU AUTOBUS



La Cassazione con sentenza n. 681/2016, ha stabilito che saranno il comune e l'imprenditore (cioe’ il titolare della società di trasporti) ad assumersi il risarcimento dei danni patiti da una persona per una caduta verificatasi durante un viaggio organizzato dall'amministrazione comunale stessa e realizzato con il mezzo dell'azienda privata.

Le fasi di salita e discesa dall'autobus, sono manovre coessenziali all'esecuzione del contratto di trasporto della persona.
Ne deriva che se il trasportato riporta lesioni proprio in tali fasi, dovrà essere risarcito tanto dall'organizzatore del viaggio (nel caso di specie il Comune) quanto dal proprietario del mezzo (nel caso di specie l'impresa di trasporto).

Vanno considerati come verificatisi durante il viaggio, anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate e inoltre in occasione della salita o discesa dal mezzo. 

Le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma nessun trasporto vi potrebbe nemmeno essere. 

Ovvia e’ la responsabilità dell'amministrazione comunale per la disavventura vissuta dal trasportato, qualora non dimostri che la caduta sia da attribuire a fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. 


Se ti è capitata una situazione del genere, scrivici alla casella dirittissimo@gmail.com per raccontarci l'episodio.

Ti risponderemo nel giro di pochi giorni dandoti un parere gratuito sulla questione ed eventualmente consigliandoti di agire per ottenere il giusto risarcimento che ti spetta!!

giovedì 16 giugno 2016

DOPO DI NOI: Diritti di Civilta'


E’stato approvato in via definitiva il disegno di legge sulla assistenza ai disabili gravi in caso di morte dei genitori o del tutore. Il ddl c.d. "Dopo di noi" e’ diventato legge dello Stato.
Un fatto di civiltà per migliaia di famiglie ed una risposta a tanti genitori per il futuro dei loro figli disabili.
Le misure messe in atto sono diverse: dalla creazione di un progetto di cura personalizzato, agli sgravi fiscali per l’assistenza e per la devoluzione del patrimonio ereditario.
Il testo permette di garantire ai disabili gravi, rimasti privi del sostegno familiare (perché hanno perso entrambi i genitori), di poter fare affidamento su strumenti di tutela ad hoc e su una vera e propria rete di assistenza.
Che cosa prevede la nuova normativa?

Destinatari

I beneficiari della legge  sono i disabili gravi: il parametro di disabilità non è stato ancora definito, ma si ritiene che ci si riferirà al possesso di handicap grave secondo la Legge 104, secondo l'Istat riguarderanno una platea tra i 100mila e i 150mila soggetti
La disabilità tutelata dalla norma non è quella determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.
I disabili gravi tutelati sono quelli privi di sostegno familiare in quanto senza genitori o tutori, o con genitori o tutori non in grado di occuparsi della loro assistenza.

Programma di cura

Il primo beneficio previsto dalla legge è il programma, o progetto, di cura ed assistenza dei disabili: si tratta della progressiva presa in carico del soggetto svantaggiato durante l’esistenza in vita dei genitori stessi. In pratica, padre, madre o tutori potranno decidere a chi sarà affidato il disabile dopo la loro scomparsa e come sarà gestito il patrimonio.
L’obiettivo del progetto è evitare, al decesso dei genitori o dei tutori, l’istituzionalizzazione dei disabili più gravi: una valida alternativa al ricovero ed anche un mezzo di integrazione dei soggetti svantaggiati e di sviluppo di una rete di protezione.
Proprio per questo, è prevista anche l’attivazione di percorsi per lindipendenza dell’individuo, con il fondamentale intervento di case famiglia e comunità. L’integrazione dei soggetti svantaggiati potrà avvenire anche grazie al co-housing e, in generale, ad esperienze abitative in condivisione.

Trust
Quanto ai trust, i beni conferiti saranno esenti dall'imposta sulle successioni e pagheranno le altre (registro e ipocatastali) in misura fissa.
Viene estesa, altresì, la previsione contenuta nel primo passaggio alla Camera delle agevolazioni fiscali anche alla costituzione di vincoli di destinazione e di fondi speciali.
Anche i comuni potranno stabilire agevolazioni sulle imposte per gli immobili conferiti nei trust (come franchigie, esenzioni, aliquote ridotte) e, laddove il disabile venga a mancare prima dei soggetti che hanno istituito il trust, il trasferimento dei relativi beni sarà esentasse.

Agevolazioni fiscali

Tra le iniziative a favore dei disabili gravi privi di sostegno contemplate dalla nuova legge, vi sono:
– la previsione di un regime fiscale agevolato dedicato ai soggetti che si occuperanno dell’assistenza al decesso dei genitori e dei tutori;
– l’istituzione di un fondo per l’assistenza;
– l’esenzione dall’imposta di successione e donazione a vantaggio dei trust, dei vincoli di destinazione [1] e dei contratti di affidamento fiduciario istituiti a favore dei disabili gravi;
– la possibilità di detrarre i premi assicurativi stipulati per garantire un futuro ai disabili sino a 750 euro.

Co-housing
Tra le diverse novità della legge sul dopo di noi si evidenzia anche la legittimazione e l'incentivazione a favorire la nascita di realtà come il co-housing e gli appartamenti condivisi dai ragazzi disabili, al fine di acquisire una maggiore indipendenza attraverso esperienze abitative di gruppo.
Si tratta di realtà, peraltro, già sperimentate negli ultimi anni in diverse città d'Italia (come Roma, Milano e Torino) e alle quali saranno chiamati a partecipare anche i comuni, le regioni e gli enti locali.



per ulteriori informazioni scrivici a dirittissimo@gmail.com