mercoledì 31 agosto 2016



Ritardo  nella consegna della posta?

Rimborso/indennizzo con il reclamo o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale con ricorso al giudice.



Capita spesso che si subiscano disservizi postali causati dalla cattiva gestione dei servizi dell’Ente Poste (per esempio ritardo nella consegna della corrispondenza).
In tal caso, per il cittadino sono previste due diverse forme di tutela che può attuare:
- il reclamo da presentarsi al gestore del servizio;
-il ricorso all’autorità giurisdizionale regolato dal codice civile in materia di responsabilità contrattuale.
Il reclamo, come previsto dalla Carta della Qualità dei servizi postali, permette di denunciare il disservizio postale subito e ottenere il rimborso/indennizzo o la compensazione. Tale forma di tutela è però autonoma rispetto a quello che normalmente la legge garantisce alle parti di un rapporto contrattuale.
La seconda forma di tutela, consiste in una vera e propria azione legale, ovvero il ricorso al Giudice di Pace e può essere esercitata qualora si voglia far valere, previa prova della stessa, la responsabilità contrattuale dell’ente gestore del servizio postale e ottenere il risarcimento del danno.
La scelta di ricorrere all’autorità giurisdizionale, senza aver previamente richiesto il risarcimento del danno mediante l’attivazione della procedura di reclamo, è da considerarsi pienamente legittima, come peraltro confermato dalla legge che espressamente esclude la sussistenza di qualsivoglia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e come recente giurisprudenza ha affermato.
A tal proposito, secondo giurisprudenza recente, il contratto stipulato tra il mittente di una raccomandata ed il gestore del servizio postale può essere qualificato come un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. Si tratta infatti di un contratto in cui due o più parti (in questo caso il mittente della raccomandata e il gestore del servizio postale) si accordano affinché la seconda esegua una prestazione a favore di un terzo (destinatario della raccomandata).
Il terzo che non riceve la raccomandata o la riceve in ritardo, può agire in giudizio per accertare la responsabilità contrattuale delle Poste ed il conseguente risarcimento del danno.
La legge prevede che: a) la responsabilità per la fornitura dei servizi postali è disciplinata, per quanto non stabilito da disposizioni speciali, dalle norme del codice civile; b) il cittadino ha diritto di adire l’autorità giurisdizionale indipendentemente dalla presentazione dei reclami o, in alternativa, di attivare meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie. 

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Celeste Collovati
Legale Aspes  www.associazioneaspes.org 
Studio C.M.G.







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