RISARCIMENTO DEL DANNO PER CADUTA SU AUTOBUS
La Cassazione con sentenza
n. 681/2016, ha stabilito che saranno il comune e l'imprenditore
(cioe’ il titolare della società di trasporti) ad assumersi il risarcimento dei
danni patiti da una persona per una caduta verificatasi durante un viaggio
organizzato dall'amministrazione comunale stessa e realizzato con il mezzo
dell'azienda privata.
Le
fasi di salita e discesa dall'autobus, sono manovre coessenziali
all'esecuzione del contratto di trasporto della persona.
Ne
deriva che se il trasportato riporta
lesioni proprio in tali fasi, dovrà essere risarcito tanto dall'organizzatore
del viaggio (nel caso di specie il Comune) quanto dal proprietario del mezzo
(nel caso di specie l'impresa di trasporto).
Vanno
considerati come verificatisi durante il viaggio, anche i sinistri occorsi
durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e
durante le fermate e inoltre in occasione della salita o discesa dal
mezzo.
Le
condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti
fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio
di trasporto ma nessun trasporto vi potrebbe nemmeno essere.
Ovvia
e’ la responsabilità dell'amministrazione comunale per la disavventura vissuta
dal trasportato, qualora non dimostri che la caduta sia da attribuire a fatto
imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.
Se ti è capitata una situazione del genere, scrivici alla casella dirittissimo@gmail.com per raccontarci l'episodio.
Ti risponderemo nel giro di pochi giorni dandoti un parere gratuito sulla questione ed eventualmente consigliandoti di agire per ottenere il giusto risarcimento che ti spetta!!
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