lunedì 20 giugno 2016



RISARCIMENTO DEL DANNO PER CADUTA SU AUTOBUS



La Cassazione con sentenza n. 681/2016, ha stabilito che saranno il comune e l'imprenditore (cioe’ il titolare della società di trasporti) ad assumersi il risarcimento dei danni patiti da una persona per una caduta verificatasi durante un viaggio organizzato dall'amministrazione comunale stessa e realizzato con il mezzo dell'azienda privata.

Le fasi di salita e discesa dall'autobus, sono manovre coessenziali all'esecuzione del contratto di trasporto della persona.
Ne deriva che se il trasportato riporta lesioni proprio in tali fasi, dovrà essere risarcito tanto dall'organizzatore del viaggio (nel caso di specie il Comune) quanto dal proprietario del mezzo (nel caso di specie l'impresa di trasporto).

Vanno considerati come verificatisi durante il viaggio, anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate e inoltre in occasione della salita o discesa dal mezzo. 

Le condotte di salita e discesa del trasportato dal veicolo sono momenti fondamentali, senza i quali non solo il passeggero non potrebbe fruire del servizio di trasporto ma nessun trasporto vi potrebbe nemmeno essere. 

Ovvia e’ la responsabilità dell'amministrazione comunale per la disavventura vissuta dal trasportato, qualora non dimostri che la caduta sia da attribuire a fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. 


Se ti è capitata una situazione del genere, scrivici alla casella dirittissimo@gmail.com per raccontarci l'episodio.

Ti risponderemo nel giro di pochi giorni dandoti un parere gratuito sulla questione ed eventualmente consigliandoti di agire per ottenere il giusto risarcimento che ti spetta!!

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