VOLI CANCELLATI O IN RITARDO?
VALUTA IL TUO LEGITTIMO RIMBORSO!!!
Sapevi che se il tuo volo è in ritardo di più di 2 ore
potresti avere già diritto all’assistenza mentre se il ritardo supera le 3 ore
ad un risarcimento pecuniario?
I passeggeri vittime di un ritardo aereo hanno diritto a
percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.
Oltre al risarcimento il passeggero ha diritto anche
all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con
l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel
caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due
telefonate, questo è quanto previsto dalla Carta
dei Diritti del Passeggero.
Il Regolamento CE 261 del 2004 è una legge
dell'Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati
membri devono rispettare.
Questa
afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il
loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione. Inoltre, nell'Ottobre
2012 la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che anche i passeggeri
dei quali voli sono arrivati con tre ore di ritardo o oltre, hanno diritto al
risarcimento, a meno che il ritardo non è attribuibile a circostanze
straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o
cattive condizioni meteorologiche.
L'obiettivo
principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei
passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli stati membri.
Da quando
la legge fu implementata nel Febbraio 2005, ci sono state molte sentenze
rivoluzionarie contro le compagnie aeree nella Corte di Giustizia Europea.
Questo ha drasticamente cambiato il
panorama dei diritti dei passeggeri aerei. Abbiamo riassunto i più
importanti casi nella sezione Sentenze Rivoluzionarie.
Quando si applica la legge?
La legge
sui diritti dei passeggeri aerei può essere facilmente confusa. In certi
tratti, sembra contraddittoria. Questa è la ragione per la quale può essere
difficile capire quando si ha diritto e per che cosa si ha diritto. Inoltre, le
compagnie aeree hanno una tendenza a tenere segreti i diritti dei passeggeri
aerei, anche se sono legalmente obbligate ad informare. Di conseguenza, ci si trova in una situazione di stallo.
Questo stato scioccante delle cose ha fatto sì meno dellƇ% dei passeggeri aerei eleggibili riceve il risarcimento che gli spetta
di diritto.
Il nostro
obiettivo è di rendere più facile per voi capire i vostri diritti quando si
verifica un ritardo del volo, cancellazioni o sovraprenotazioni.
Dove si applica la legge?
Dato che
il Regolamento CE 261/2004 è una legge europea, si applica solo nello
spazio aereo dell'UE, tuttavia non bisogna essere cittadini dell'UE per
reclamare un risarcimento. Questo significa che il tuo volo deve essere partito
da un aeroporto in UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in UE (con una
compagnia aerea europea) o da Islanda,
Norvegia o Svizzera.
Risarcimento del danno non solo materiale ma anche morale!
La Corte
di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un
volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre
che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche
quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di
partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.
La Corte
ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di
compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le
compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di
negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque,
impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.
Inoltre,
in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il
passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un
limite massimo di 4.750 euro per passeggero).
La Corte
ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma
rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un
altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di
ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la
programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare”
che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo,
materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore
aereo dei suoi obblighi contrattuali.
Infine,
la Corte aggiunge che “quando un vettore
viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un
volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle
spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente
previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in
virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in
albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere
un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti
derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come
rientranti in un risarcimento supplementare”.
Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può
verificare un disagio per i passeggeri:
1) NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa
dell’eccessivo numero di prenotazioni
2) CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile
non parte
3) RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile
ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.
Compensazione pecuniaria.
La Carta dei diritti del passeggero calcola la
compensazione in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla
distanza percorsa.
-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro
250,00
-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00
-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro
250,00
-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00
-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.
Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta
nel caso in cui:
-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione
del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse
condizioni meterologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.
-o il passeggero sia stato informato della cancellazione:
1)con almeno due settimane di preavviso;
2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni
prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo
alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario
originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo
quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga
offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario
originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo
due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Se hai subito una di queste situazioni e vuoi raccontarci la tua esperienza scrivici a dirittissimo@gmail.com
Ti daremo una consulenza gratuita sulla possibilità di ottenere il risarcimento o meno!
N.B. Nel caso Tu abbia diritto ad ottenere il giusto risarcimento, seguiamo GRATUITAMENTE la richiesta di rimborso che inoltriamo alla Compagnia Aerea e, solo nel caso di ottenimento del rimborso che Ti spetta, chiediamo il 10% della somma recuperata!!!
N.B. Nel caso Tu abbia diritto ad ottenere il giusto risarcimento, seguiamo GRATUITAMENTE la richiesta di rimborso che inoltriamo alla Compagnia Aerea e, solo nel caso di ottenimento del rimborso che Ti spetta, chiediamo il 10% della somma recuperata!!!
Celeste Collovati
Studio C.M.G.
Legale Aspes
www.associazioneaspes.org
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