martedì 5 febbraio 2019


Esiste una tutela per il cittadino contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, attraverso la procedura per richiedere il risarcimento del danno causato appunto dai ritardi della PA o da suoi provvedimenti illegittimi ecc.
È stato anche introdotto il c.d. "silenzio assenso", dando la possibilità al cittadino di ottenere un parere favorevole dalla PA nel caso in cui questa non si esprima nei termini.
Esistono anche altri tipi di "silenzio", come ad esempio il "silenzio rigetto" e il "silenzio inadempimento".
Il risarcimento del danno da ritardo
La normativa (n. 241/1990) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Il danno da ritardo è risarcibile.
L’azione risarcitoria deve essere esercitata dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Bisogna però distinguere tre ipotesi che possono verificarsi a seguito dell’istanza del privato, finalizzata ad ottenere un provvedimento a sé favorevole.
1) Ritardo di un provvedimento favorevole
La prima ipotesi è che la pubblica amministrazione, seppur non emettendo l’atto nei termini di conclusione del procedimento, accolga l’istanza del privato con un provvedimento tardivo favorevole. In questo caso, non essendoci interesse del privato ad impugnare l’atto, è possibile ipotizzare un danno solo per il ritardo rispetto al termine conclusivo del procedimento, essendo l’emissione del provvedimento favorevole al privato già di per sé espressiva della fondatezza della iniziale istanza del privato.
2) Ritardo di un provvedimento sfavorevole
La seconda ipotesi è che l’ente pubblico emetta un provvedimento tardivo sfavorevole; un provvedimento, cioè, negativo rispetto all’istanza del privato. In questo caso, essendo negato il “bene della vita” oggetto dell’istanza del privato, non può ipotizzarsi un danno da ritardo. Sarà onere del privato impugnare l’atto sfavorevole e solo ad esito positivo del giudizio di annullamento, cioè quando il giudice avrà riconosciuto la fondatezza dell’originaria istanza del privato, potrà essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo.
3) Silenzio dell’amministrazione
La terza ipotesi è che la pubblica amministrazione non emetta alcun provvedimento. In questo caso l’interessato dovrà ottenere dal giudice amministrativo il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio dell’ente, cui dovrà fare seguito un provvedimento espresso dell’ente di carattere favorevole o meno. A questo punto ci si ritroverà in una delle situazioni descritte nei due punti precedenti.
Il privato dovrà provare:
·         l’esistenza del danno ed il suo ammontare;
·         l’assenza di ragioni che possano in qualche modo giustificare la PA (ad esempio l’esistenza di un normativa particolarmente complessa che possa dar luogo ad errore scusabile);
·         l’imputabilità della responsabilità a titolo di colpa grave o dolo dell’ente.

Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo
Quando il giudice accerta l’illegittimità di un provvedimento che abbia sottratto al privato un valore appartenente al suo patrimonio, bisogna consentire all’interessato di recuperare il diritto che non ha più su quel bene e il risarcimento del danno subito a causa della mancata disponibilità della cosa.
Allo stesso modo, il privato titolare di un interesse a conseguire un bene della vita cui poteva legittimamente aspirare, leso dal provvedimento negativo dell’Amministrazione, tramite il processo amministrativo può perseguire due scopi: acquisire l’effetto vantaggioso illegittimamente negato ed essere risarcito degli ulteriori danni che siano derivati dal provvedimento negativo.
La legge assicura la realizzazione del diritto al risarcimento prevedendo, inoltre, che il risarcimento possa avvenire nelle due forme alternative della reintegrazione in forma specifica (es.: la restituzione del bene) e dell’attribuzione dell’equivalente monetario (somma di denaro).
In generale è competente il giudice amministrativo sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria. 
Se avete subito un eccessivo ritardo o non avete mai ricevuto un riscontro da parte di un ente della pubblica amministrazione come per esempio l'Inps  - potete avvalervi della procedura come descritta sopra -  attraverso la difesa di un Legale- per ottenere il risarcimento del danno da ritardo.
Avv. Luca Canevari - Studio legale Dirittissimo

lunedì 4 febbraio 2019


RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS LAVORO CORRELATO

Il danno da stress lavoro correlato, secondo la definizione dell’art. 3 dell’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004 (recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 Giugno 2008), è una situazione di reiterata tensione che può determinare un peggioramento dello stato di salute, anche con ricadute patologiche gravi.

Tale situazione, come specificato anche dal citato Accordo Europeo, può riguardare ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia di contratto.

Come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 5590 del 22 Marzo 2016, il risarcimento del danno da stress lavoro correlato “si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

Più precisamente, devono sussistere 3 presupposti affinchè il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno da stress lavoro correlato:

·      la condotta censurabile del datore di lavoro;
·      un danno medicalmente accertabile;
·      il nesso di causalità tra la condotta censurabile e il danno.

Quanto alla condotta del datore di lavoro, il riferimento è all’art. 2087 Cod. Civ. che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
A questo proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che “l’obbligo che scaturisce dall’Art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell’ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all’integrità psicofisica del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 02 Maggio 2000 n. 5491).

Da sottolineare che Cassazione ritiene configurabile un danno da stress lavoro correlato anche qualora il datore ometta di adeguare l’organico aziendale  “il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli Artt. 41, comma 2, Cost. e 2087 Cod.Civ., e ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell’accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica…”

La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in capo all'azienda (quindi al datore) che non può sottrarsi agli addebiti che possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i limiti della tollerabilità.

Per quanto riguarda i danni che un medico può accertare come correlati ad una condizione di stress, essi possono essere svariati: malattie a base organica, come infarti o patologie dell’apparato immunitario o gastrointestinale, oppure malattie neurologiche e psichiche.

Con una nota Sentenza del 2012, la Suprema Corte di Cassazione  (Cass. Civ., Sez. Lav.,  24 Ottobre 2012 n. 18211) ha riconosciuto una somma risarcitoria, pari a € 25.000,00, ad un portinaio che, a causa dei lunghi turni di lavoro (dalle 21.00 alle 9.00), riportava una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo.

Secondo una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro con  la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017,  lo stress da lavoro, nel momento in cui pregiudica l’abituale e serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale riguarda gli effetti negativi (che possono essere di natura  esistenziale, biologica  o morale) subiti dal cittadino di conseguenza ad un fatto illecito, ma danno non patrimoniale, a differenza dei danni patrimoniali, non da' automaticamente diritto al risarcimento.

Senza dubbio se avete una situazione simile a quella descritta sopra potete dunque far valere il vostro diritto ad ottenere il risarcimento del danno come sopra specificato.

Per maggiori informazioni: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com  - sezione lavoro

giovedì 17 gennaio 2019



TFR NON PAGATO O PAGATO IN RITARDO AI PUBBLICI DIPENDENTI : COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI?
Il TFR è una retribuzione differita, ovvero una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro. Conosciuto anche come liquidazione o buonuscita, il TFR spetta sia ai dipendenti privati che agli statali.
Sussiste tuttavia una disparità di trattamento relativamente alla liquidazione del TFR (trattamento di fine rapporto) e TFS (trattamento di fine servizio) tra dipendenti pubblici e privati.
Infatti se sei un dipendente pubblico, sai che i tempi di attesa per ricevere il TFR sono molto più lunghi rispetto ai tempi per i lavoratori dipendenti privati!
E tale disparità potrebbe essere incostituzionale come presto ci dirà la Corte Costituzionale.
La problematica è stata oggetto di varie pronunce da parte della giurisprudenza, atteso che tale ritardo per i dipendenti pubblici potrebbe essere incostituzionale, ma nonostante ciò, il TFR continua ad essere pagato con colpevole ritardo.
Infatti, gli statali devono attendere diverso tempo - fino ad un massimo di 27 mesi - per ricevere il TFR.
Qual è la motivazione alla base di questa disparità di trattamento e qual è l’orientamento della giurisprudenza in merito?
TFR dipendenti pubblici: tempi per il pagamento e rateizzazione
Mentre per i dipendenti privati è il CCNL di riferimento a stabilire i tempi e le modalità per il pagamento del TFR, per gli statali, invece, sono due le norme alle quali fare riferimento: il Decreto Salva Italia 2011 e la Legge di Stabilità del 2014.
Nel dettaglio, con il primo è stato deciso che il TFR deve essere pagato:
  • entro 105 giorni: se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
  • dopo 2 anni: se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.
La Legge di Stabilità del 2014, ha aggiunto che questo debba essere pagato:
  • dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età.
Scaduti questi termini, inoltre, l’Inps ha tempo altri 3 mesi per poter procedere al pagamento della TFR; quindi, nel peggiore dei casi per ottenere la buonuscita si rischia di dover attendere fino a 27 mesi.
 Il TFR, infatti, viene pagato in un’unica soluzione quando l’importo non supera i 50mila euro (prima della Legge di Stabilità il limite era di 90.000€); in caso contrario l’erogazione avviene in due (se importo compreso tra i 50mila e i 100mila euro) o tre tranche annuali.
Trattenere la liquidazione per così tanti mesi potrebbe essere incostituzionale; lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Roma, il quale ha girato la questione alla Corte Costituzionale.
Nello specifico, una dipendente del Ministero della Giustizia si è rivolta al Tribunale del Lavoro di Roma per fare ricorso contro l’INPS, colpevole di aver trattenuto la sua liquidazione per più di 27 mesi.
Il Tribunale di Roma ha accolto il suo ricorso dichiarando che le misure introdotte per far fronte alla crisi economica del Paese non possono essere “permanenti e definitive”. Queste essendo legate alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi devono venir meno una volta che viene ristabilita la normalità.
Ecco perché oggi questa differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati non ha motivo di esistere.
Inoltre, come ribadito dai giudici del Tribunale di Roma,  il TFR va retribuito tempestivamente poiché bisogna considerare che il lavoratore “specie se in età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l’integrale ed immediata percezione del trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di fronteggiare in modo definitivo impegni finanziari già assunti”.
Ritardare il pagamento del TFR per i dipendenti pubblici potrebbe equivalere quindi ad una violazione delle norme della Costituzione. Ora l’ultima decisione spetterà alla Corte Costituzionale la quale avrà il dovere di valutare la questione di incostituzionalità mossa dal Tribunale di Roma.
E’ possibile per tutti coloro che siano DIPENDENTI PUBBLICI e si trovino in codesta situazione, rivolgersi ai nostri avvocati del Lavoro e proporre ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente!
Per maggiori info e per conoscere la procedura, scrivi a: inforicorsitfr@gmail.com  
 Avv. Luca Canevari  www.dirittissimo.it 
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lunedì 7 gennaio 2019


PENSIONI D'ORO – al via i ricorsi contro l’ultima Legge

Il maxi emendamento presentato ala commissione Bilancio ha previsto, in via definitiva, che a partire dal Gennaio 2019 per i prossimi 5 anni (fino al 2023) tramite l’introduzione di un contributo di solidarietà, viene applicato il taglio sulle c.d. “pensioni d’oro”.

L’importo delle pensioni d’oro che saranno tagliate può oscillare tra i 40 e i 200 mila Euro annui, restano escluse le pensioni ai superstiti, le pensioni interamente calcolate con il sistema contributivo, le pensioni assegnate alle vittime del dovere o del terrorismo e le pensioni d’invalidità.

Il contributo di solidarietà viene calcolato sulla base di cinque diverse fasce di aliquota che sono le seguenti:

-15% per i redditi tra 100 mila e 130 mila euro lordi
-25% per i redditi tra 130 mila euro lordi e i 200 mila euro lordi;
-30% per i redditi tra 200 mila euro lordi e i 350 mila euro lordi;
-35% per redditi tra 350 mila euro lordi e i 500 mila euro lordi;
-40% per i redditi superiori a 500 mila euro lordi annui.

Si tratta ancora una volta di far cassa sui pensionati che hanno versato regolarmente per anni i contributi, in spregio alle sentenze della Corte Costituzionale (vedi n. 116/2013) e ad i principi della nostra Costituzione. 

Per tutti coloro che rientrano in una delle categorie di cui sopra ed interessati a conoscere i dettagli della procedura per aderire al ricorso cumulativo in fase di elaborazione, possono scrivere a: 

inforicorsipensioni@gmail.com

Per maggiori informazioni: www.dirittissimo.it


lunedì 3 dicembre 2018


TFR NON PAGATO O PAGATO IN RITARDO AI PUBBLICI DIPENDENTI : COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI?
Il TFR è una retribuzione differita, ovvero una somma accantonata dal datore di lavoro che viene corrisposta al dipendente alla conclusione del rapporto di lavoro. Conosciuto anche come liquidazione o buonuscita, il TFR spetta sia ai dipendenti privati che agli statali.
Sussiste tuttavia una disparità di trattamento relativamente alla liquidazione del TFR (trattamento di fine rapporto) e TFS (trattamento di fine servizio) tra dipendenti pubblici e privati.
Infatti se sei un dipendente pubblico, sai che i tempi di attesa per ricevere il TFR sono molto più lunghi rispetto ai tempi per i lavoratori dipendenti privati!
E tale disparità potrebbe essere incostituzionale come presto ci dirà la Corte Costituzionale.
La problematica è stata oggetto di varie pronunce da parte della giurisprudenza, atteso che tale ritardo per i dipendenti pubblici potrebbe essere incostituzionale, ma nonostante ciò, il TFR continua ad essere pagato con colpevole ritardo.
Infatti, gli statali devono attendere diverso tempo - fino ad un massimo di 27 mesi - per ricevere il TFR.
Qual è la motivazione alla base di questa disparità di trattamento e qual è l’orientamento della giurisprudenza in merito?
TFR dipendenti pubblici: tempi per il pagamento e rateizzazione
Mentre per i dipendenti privati è il CCNL di riferimento a stabilire i tempi e le modalità per il pagamento del TFR, per gli statali, invece, sono due le norme alle quali fare riferimento: il Decreto Salva Italia 2011 e la Legge di Stabilità del 2014.
Nel dettaglio, con il primo è stato deciso che il TFR deve essere pagato:
  • entro 105 giorni: se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
  • dopo 2 anni: se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.
La Legge di Stabilità del 2014, ha aggiunto che questo debba essere pagato:
  • dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età.
Scaduti questi termini, inoltre, l’Inps ha tempo altri 3 mesi per poter procedere al pagamento della TFR; quindi, nel peggiore dei casi per ottenere la buonuscita si rischia di dover attendere fino a 27 mesi.
Il TFR, infatti, viene pagato in un’unica soluzione quando l’importo non supera i 50mila euro (prima della Legge di Stabilità il limite era di 90.000€); in caso contrario l’erogazione avviene in due (se importo compreso tra i 50mila e i 100mila euro) o tre tranche annuali.
Trattenere la liquidazione per così tanti mesi potrebbe essere incostituzionale; lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Roma, il quale ha rivolto la questione alla Corte Costituzionale.
Nello specifico, una dipendente del Ministero della Giustizia si è rivolta al Tribunale del Lavoro di Roma per fare ricorso contro l’INPS, colpevole di aver trattenuto la sua liquidazione per più di 27 mesi.
Il Tribunale di Roma ha accolto il suo ricorso dichiarando che le misure introdotte per far fronte alla crisi economica del Paese non possono essere “permanenti e definitive”. Queste essendo legate alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi devono venir meno una volta che viene ristabilita la normalità.
Ecco perché oggi questa differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e privati non ha motivo di esistere.
Inoltre, come ribadito dai giudici del Tribunale di Roma,  il TFR va retribuito tempestivamente poiché bisogna considerare che il lavoratore “specie se in età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l’integrale ed immediata percezione del trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di fronteggiare in modo definitivo impegni finanziari già assunti”.
Ritardare il pagamento del TFR per i dipendenti pubblici potrebbe equivalere quindi ad una violazione delle norme della Costituzione. Ora l’ultima decisione spetterà alla Corte Costituzionale la quale avrà il dovere di valutare la questione di incostituzionalità mossa dal Tribunale di Roma.
E’ possibile per tutti coloro che siano DIPENDENTI PUBBLICI e si trovino in codesta situazione, rivolgersi ai nostri avvocati del Lavoro e proporre ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente!
Per maggiori info e per conoscere la procedura, scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com 

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ACCORDI DI BUONUSCITA

Cosa succede qualora datore di lavoro e lavoratore non abbiano più interesse a proseguire il rapporto di lavoro?
Talvolta tale interesse è comune alle parti oppure, in altri casi, è l’azienda stessa a sondare il terreno, convocando il lavoratore e presentandogli una proposta di chiusura bonaria del rapporto ( la cosiddetta “Buonuscita”), spesso formulata come un’unica alternativa ad un minacciato licenziamento in tronco.

 In questa fase è bene che il lavoratore non si sieda da solo al tavolo delle trattative con l’azienda e che si faccia assistere da un Avvocato del Lavoro, anche in considerazione che la controparte opera in tali frangenti quasi esclusivamente con l’ausilio di personale competente in materia  (avvocato del lavoro aziendale / direttore del personale / consulente del lavoro, che conducono direttamente la trattativa con il lavoratore o operano dietro le quinte, suggerendo quale strategia adottare all’azienda).
Per evitare dunque che ci sia questa sproporzionalità di tutela, è bene che il lavoratore si faccia assistere nelle trattative dagli Avvocati del Lavoro di Dirittissimo.

Questa fase è di fondamentale importanza e pertanto se portata avanti da avvocati esperti in diritto del lavoro può comportare ottimi vantaggi per il lavoratore, ottenendo ottimi risultati, non solo sotto il profilo delle trattative economiche,  ma anche sotto l’aspetto puramente legale nella redazione dell’importante testo di accordo tra le parti (cosiddetto “Tombale”).

Perché affidarsi allo staff di Dirittissimo?
Perché l’assistenza di un team di avvocati del lavoro esperti nel licenziamento consente di possedere una valutazione altamente probabilistica di come potrebbe concludersi l’eventuale processo e dunque di maturare una consapevole aspettativa nelle trattative pregiudiziali volte all’ottenimento della cosiddetta “Buonuscita”.

I nostri legali, esperti in diritto del lavoro approfondiranno il tuo caso, analizzando buste paga, bonus, premi, benefit ed ogni altro elemento economico da valutare nella relativa trattativa.
Tale valutazione, operata da Avvocati del licenziamento, consentirà di affrontare le trattative con la controparte con maggior sicurezza e decisione, elementi imprescindibili per uscirne vincenti.


Quindi il consiglio è di rivolgersi subito ad un nostro Avvocato del Lavoro e del Licenziamento! Se ci conferisci l’incarico, il primo appuntamento non avrà alcun costo!

Contatta il 328.2408154 oppure scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com 


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LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE

L’Avvocato del Lavoro con questo articolo commenta una decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2016, n. 10018)  relativa ad un’impugnazione di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, ricorso depositato da un collega Avvocato del Lavoro di Torino.
Si tratta di un lavoratore, licenziato a causa di una sopravvenuta infermità relativa parziale permanente che lo ha reso inidoneo a svolgere le mansioni precedente operate in azienda.

Erroneamente, a parere della Corte di Cassazione, l’azienda datrice di lavoro aveva giustificato il licenziamento, motivando tale scelta sul presupposto che fosse impossibile assegnare al lavoratore diverse ma equivalenti mansioni rispetto a quelle prestate sino a quel momento e che il lavoratore non avesse preventivamente manifestato espressamente la propria volontà ad un eventuale demansionamento.

Il ricorso per Cassazione presentato dall’Avvocato del Lavoro di Torino veniva pertanto accolto dalla Corte, la quale ha affermato come sia onere del datore di lavoro dimostrare non solo l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa attuale e/o equivalente, ai sensi dell’Art. 2113 c.c., ma anche, in difetto, a mansioni diverse ovvero eventualmente inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.

Pertanto, in tali casi, è opportuno che il lavoratore si rivolga ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se la società datrice di lavoro abbia operato correttamente tale valutazione, estesa anche a mansioni inferiori, ed in caso contrario, procedere con l’impugnazione del licenziamento, presso il competente Tribunale.
Vuoi saperne di più sull’argomento e valutare se che anche tu puoi procedere in giudizio con l’impugnazione del licenziamento sopravvenuta inidoneità alla mansione?
Scrivi a dirittissimo@gmail.com oppure contatta il 328.2408154

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