lunedì 3 dicembre 2018


LICENZIAMENTO PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE

L’Avvocato del Lavoro con questo articolo commenta una decisione della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 16 maggio 2016, n. 10018)  relativa ad un’impugnazione di un licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione, ricorso depositato da un collega Avvocato del Lavoro di Torino.
Si tratta di un lavoratore, licenziato a causa di una sopravvenuta infermità relativa parziale permanente che lo ha reso inidoneo a svolgere le mansioni precedente operate in azienda.

Erroneamente, a parere della Corte di Cassazione, l’azienda datrice di lavoro aveva giustificato il licenziamento, motivando tale scelta sul presupposto che fosse impossibile assegnare al lavoratore diverse ma equivalenti mansioni rispetto a quelle prestate sino a quel momento e che il lavoratore non avesse preventivamente manifestato espressamente la propria volontà ad un eventuale demansionamento.

Il ricorso per Cassazione presentato dall’Avvocato del Lavoro di Torino veniva pertanto accolto dalla Corte, la quale ha affermato come sia onere del datore di lavoro dimostrare non solo l’inidoneità fisica del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa attuale e/o equivalente, ai sensi dell’Art. 2113 c.c., ma anche, in difetto, a mansioni diverse ovvero eventualmente inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell’impresa, secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.

Pertanto, in tali casi, è opportuno che il lavoratore si rivolga ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se la società datrice di lavoro abbia operato correttamente tale valutazione, estesa anche a mansioni inferiori, ed in caso contrario, procedere con l’impugnazione del licenziamento, presso il competente Tribunale.
Vuoi saperne di più sull’argomento e valutare se che anche tu puoi procedere in giudizio con l’impugnazione del licenziamento sopravvenuta inidoneità alla mansione?
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www.dirittissimo.it  - sezione lavoro 

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