Esiste una tutela per il cittadino contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, attraverso la procedura per richiedere il risarcimento del danno causato appunto dai ritardi della PA o da suoi provvedimenti
illegittimi ecc.
È stato anche introdotto il c.d.
"silenzio assenso", dando la possibilità al cittadino di ottenere un
parere favorevole dalla PA nel caso in cui questa non si esprima nei termini.
Esistono anche
altri tipi di "silenzio", come ad esempio il "silenzio rigetto" e il
"silenzio inadempimento".
Il risarcimento del
danno da ritardo
La normativa (n. 241/1990) prevede che le pubbliche
amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o
colposa del termine di conclusione del procedimento. Il danno da ritardo è risarcibile.
L’azione risarcitoria deve essere esercitata dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Bisogna però distinguere tre ipotesi che possono verificarsi a seguito dell’istanza del privato, finalizzata ad ottenere un provvedimento a sé favorevole.
L’azione risarcitoria deve essere esercitata dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Bisogna però distinguere tre ipotesi che possono verificarsi a seguito dell’istanza del privato, finalizzata ad ottenere un provvedimento a sé favorevole.
1) Ritardo di un provvedimento
favorevole
La prima ipotesi è che la pubblica amministrazione,
seppur non emettendo l’atto nei termini di conclusione del procedimento,
accolga l’istanza del privato con un provvedimento tardivo favorevole. In
questo caso, non essendoci interesse del privato ad impugnare l’atto, è
possibile ipotizzare un danno solo per il ritardo rispetto al termine
conclusivo del procedimento, essendo l’emissione del provvedimento favorevole
al privato già di per sé espressiva della fondatezza della iniziale istanza del
privato.
2) Ritardo di un provvedimento
sfavorevole
La seconda ipotesi è che l’ente pubblico emetta un
provvedimento tardivo sfavorevole; un provvedimento, cioè, negativo rispetto
all’istanza del privato. In questo caso, essendo negato il “bene della vita”
oggetto dell’istanza del privato, non può ipotizzarsi un danno da ritardo. Sarà
onere del privato impugnare l’atto sfavorevole e solo ad esito positivo del
giudizio di annullamento, cioè quando il giudice avrà riconosciuto la
fondatezza dell’originaria istanza del privato, potrà essere richiesto il
risarcimento del danno da ritardo.
3) Silenzio dell’amministrazione
La terza ipotesi è che la pubblica amministrazione non
emetta alcun provvedimento. In questo caso l’interessato dovrà ottenere dal
giudice amministrativo il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio
dell’ente, cui dovrà fare seguito un provvedimento espresso dell’ente di
carattere favorevole o meno. A questo punto ci si ritroverà in una delle
situazioni descritte nei due punti precedenti.
Il privato dovrà provare:
·
l’esistenza del danno ed il suo ammontare;
·
l’assenza di ragioni che possano in qualche modo
giustificare la PA (ad esempio l’esistenza di un normativa particolarmente
complessa che possa dar luogo ad errore scusabile);
·
l’imputabilità della responsabilità a titolo di colpa
grave o dolo dell’ente.
Il risarcimento del
danno da provvedimento illegittimo
Quando il giudice accerta l’illegittimità di un
provvedimento che abbia sottratto al privato un valore appartenente al suo
patrimonio, bisogna consentire all’interessato di recuperare il diritto che
non ha più su quel bene e il risarcimento del danno subito a causa della
mancata disponibilità della cosa.
Allo stesso modo, il privato titolare di un interesse
a conseguire un bene della vita cui poteva legittimamente aspirare, leso dal
provvedimento negativo dell’Amministrazione, tramite il processo amministrativo
può perseguire due scopi: acquisire l’effetto vantaggioso illegittimamente
negato ed essere risarcito degli ulteriori danni che siano derivati dal
provvedimento negativo.
La legge assicura la realizzazione del diritto al risarcimento prevedendo, inoltre, che il risarcimento possa avvenire nelle due forme alternative della reintegrazione in forma specifica (es.: la restituzione del bene) e dell’attribuzione dell’equivalente monetario (somma di denaro).
La legge assicura la realizzazione del diritto al risarcimento prevedendo, inoltre, che il risarcimento possa avvenire nelle due forme alternative della reintegrazione in forma specifica (es.: la restituzione del bene) e dell’attribuzione dell’equivalente monetario (somma di denaro).
In generale è competente il giudice amministrativo sia quando il privato
invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela
risarcitoria.
Se avete subito un eccessivo ritardo o non avete mai ricevuto un riscontro da parte di un ente della pubblica amministrazione come per esempio l'Inps - potete avvalervi della procedura come descritta sopra - attraverso la difesa di un Legale- per ottenere il risarcimento del danno da ritardo.
Avv. Luca Canevari - Studio legale Dirittissimo
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