RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS
LAVORO CORRELATO
Il danno da stress
lavoro correlato, secondo la definizione dell’art. 3 dell’Accordo Europeo
dell’8 Ottobre 2004 (recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 Giugno 2008),
è una situazione di reiterata tensione che può determinare un peggioramento
dello stato di salute, anche con ricadute patologiche gravi.
Tale situazione,
come specificato anche dal citato Accordo Europeo, può riguardare ogni
lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di
attività o dalla tipologia di contratto.
Come ribadito anche
dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 5590 del
22 Marzo 2016, il risarcimento del danno da stress lavoro correlato “si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale
causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua
risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal
titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione
e prova, anche attraverso presunzioni semplici.”
Più precisamente,
devono sussistere 3 presupposti affinchè il lavoratore possa chiedere il
risarcimento del danno da stress lavoro correlato:
· la
condotta censurabile del datore di lavoro;
· un
danno medicalmente accertabile;
· il
nesso di causalità tra la condotta censurabile e il danno.
Quanto alla condotta
del datore di lavoro, il riferimento è all’art. 2087 Cod. Civ. che stabilisce
l’obbligo del datore di lavoro di “adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e
la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro”.
A questo proposito,
la Corte di Cassazione chiarisce che “l’obbligo che scaturisce
dall’Art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica
della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di
porre in essere, nell’ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del
diritto all’integrità psicofisica del lavoratore”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 02 Maggio 2000 n. 5491).
Da sottolineare che
Cassazione ritiene configurabile un danno da stress lavoro correlato anche
qualora il datore ometta di adeguare l’organico aziendale “il
mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se determinante un
eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro
eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale tollerabilità,
con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli
Artt. 41, comma 2, Cost. e 2087 Cod.Civ., e ciò anche quando l’eccessivo
impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi
nell’accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel
cosiddetto monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di
ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di
lavoro dall’adottare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità
fisico-psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività
di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica…”
La responsabilità
del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in
capo all'azienda (quindi al datore) che non può sottrarsi agli addebiti che
possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di
attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i
limiti della tollerabilità.
Per quanto riguarda
i danni che un medico può accertare come correlati ad una condizione di stress,
essi possono essere svariati: malattie a base organica, come infarti o
patologie dell’apparato immunitario o gastrointestinale, oppure malattie
neurologiche e psichiche.
Con una nota
Sentenza del 2012, la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav.,
24 Ottobre 2012 n. 18211) ha riconosciuto una somma risarcitoria, pari a
€ 25.000,00, ad un portinaio che, a causa dei lunghi turni di lavoro (dalle
21.00 alle 9.00), riportava una sindrome nevrotico ansiosa da stress
lavorativo.
Secondo una delle
ultime pronunce della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro con la
sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017, lo stress da lavoro, nel momento in
cui pregiudica l’abituale e serena esistenza del dipendente,
rientra nella categoria del danno non patrimoniale.
Il danno non
patrimoniale riguarda gli effetti negativi (che possono essere di natura
esistenziale, biologica o morale) subiti dal cittadino di conseguenza ad
un fatto illecito, ma danno non patrimoniale, a differenza dei danni
patrimoniali, non da' automaticamente diritto al risarcimento.
Senza dubbio se
avete una situazione simile a quella descritta sopra potete dunque far valere
il vostro diritto ad ottenere il risarcimento del danno come sopra specificato.
Per maggiori
informazioni: studiolegale@dirittissimo.com
www.dirittissimo.com - sezione lavoro
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