martedì 26 aprile 2016

LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO CHE, PER COLPA, NON DIAGNOSTICA UNA GRAVE PATOLOGIA DEL FETO.



Ci sembra interessante, questa volta, un tema di grande delicatezza affrontato con semplicità e profondità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 25767/2015: la responsabilità del medico che, per colpa, non diagnostica una grave patologia del feto:

àrisarcimento nei confronti della madre  la quale avrebbe potuto esercitare la facoltà di abortire ;
ànessun risarcimento nei confronti del bambino infatti non esiste, secondo la Consulta, un “diritto a non nascere”.
Il bambino nato malformato acquisisce il diritto al risarcimento nel caso in cui la malformazione costituisca l’effetto di una colpa professionale del medico nella fase della gestazione:  un obbligo di risarcimento del danno nei confronti del feto = concetto di “concepito” come soggetto d’imputazioni giuridiche che però divengono effettive nel momento della nascita ossia solo in quel momento infatti acquista la capacità giuridica.

Errore nella diagnosi dell’inabilità congenita
Anche se il medico abbia per colpa professionale omesso di accertare una patologia esistente nel feto, ciò non legittima una richiesta di risarcimento da parte del bambino malformato.
I genitori affermavano con il ricorso che il bambino avesse diritto al risarcimento del danno “per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa” Nel caso in esame, la tesi che ammettesse il danno a seguito del mancato aborto, incorre in una contraddizione insuperabile, dal momento che l’alternativa risiederebbe nella comparazione tra la vita e la non vita. La “non vita” non può essere un bene della vita la cui violazione implica un risarcimento. Perché, in caso contrario, sarebbe per assurdo ipotizzabile una responsabilità della madre nei confronti del figlio disabile, allorché essa abbia deciso di portare avanti la gravidanza seppur consapevole della malattia.
Il valore della vita, insomma, prevale su un teorico e mai condiviso “diritto a non nascere”.

Risarcimento in favore della madre
Secondo la Cassazione qualora esistessero i presupposti per l’interruzione di gravidanza, l’errore professionale del medico che non ha diagnosticato la malformazione lasciando alla madre la decisione sulla prosecuzione della gravidanza, può far scaturire un obbligo di risarcimento.
La madre dovrà dimostrare che le malformazioni del nascituro hanno causato grave pericolo per la sua salute fisica o psichica e che nel caso fosse stata informata avrebbe senz’altro scelto l’interruzione della gravidanza.
Dovrà dimostrare pure che l’errore nella diagnosi sia attribuibile ad una responsabilità professionale del medico.



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