LA RESPONSABILITÀ DEL MEDICO CHE, PER
COLPA, NON DIAGNOSTICA UNA GRAVE PATOLOGIA DEL FETO.
Ci sembra interessante,
questa volta, un tema di grande delicatezza affrontato con semplicità e
profondità dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
25767/2015: la responsabilità del medico
che, per colpa, non diagnostica una grave patologia del feto:
àrisarcimento nei confronti della madre la quale avrebbe potuto esercitare la facoltà
di abortire ;
ànessun risarcimento nei confronti del
bambino infatti non
esiste, secondo la Consulta, un “diritto a non nascere”.
Il bambino nato
malformato acquisisce il diritto al risarcimento nel caso in cui la
malformazione costituisca l’effetto di una colpa professionale del medico
nella fase della gestazione: un obbligo di risarcimento del danno nei
confronti del feto = concetto di “concepito” come soggetto d’imputazioni
giuridiche che però divengono effettive nel momento della nascita ossia solo in
quel momento infatti acquista la capacità giuridica.
Errore
nella diagnosi dell’inabilità congenita
Anche
se il medico abbia per colpa professionale omesso di accertare una patologia
esistente nel feto, ciò non legittima una richiesta di risarcimento da parte
del bambino malformato.
I
genitori affermavano con il ricorso che il bambino avesse diritto al
risarcimento del danno “per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa” Nel
caso in esame, la tesi che ammettesse il danno a seguito del mancato aborto,
incorre in una contraddizione insuperabile, dal momento che l’alternativa
risiederebbe nella comparazione tra la vita e la non vita. La “non vita” non
può essere un bene della vita la cui violazione implica un risarcimento. Perché,
in caso contrario, sarebbe per assurdo ipotizzabile una responsabilità della
madre nei confronti del figlio disabile, allorché essa abbia deciso di portare
avanti la gravidanza seppur consapevole della malattia.
Il
valore della vita, insomma, prevale su un teorico e mai condiviso “diritto a
non nascere”.
Risarcimento
in favore della madre
Secondo la Cassazione qualora
esistessero i presupposti per l’interruzione di gravidanza, l’errore
professionale del medico che non ha diagnosticato la malformazione lasciando
alla madre la decisione sulla prosecuzione della gravidanza, può far scaturire
un obbligo di risarcimento.
La madre dovrà
dimostrare che le malformazioni del nascituro hanno causato grave pericolo per
la sua salute fisica o psichica e che nel caso fosse stata informata avrebbe
senz’altro scelto l’interruzione della gravidanza.
Dovrà dimostrare pure
che l’errore nella diagnosi sia attribuibile ad una responsabilità
professionale del medico.
per qualsiasi informazione scriveteci a dirittissimo@gmail.com
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