mercoledì 5 settembre 2018


NASPI: QUANDO E A CHI SPETTA?



Se il rapporto di lavoro con una società è regolato a partita IVA. Cosa accade in merito alla Naspi se poi non dovessero più rinnovare il contratto?



L’indennità di disoccupazione Naspi spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione e precisamente:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Sono esclusi da questa prestazione le seguenti categorie:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI.

La normativa di riferimento è il D.Lgs 4 marzo 2015 n. 22 in attuazione della Legge 183/2014 meglio conosciuta come Jobs Act. In seguito la circolare dell’Inps n. 94 del 2015 che ha chiarito tutti gli aspetti della Naspi in vigore dal 1° maggio 2015.



Può richiedere la Naspi un disoccupato licenziato, che svolga un’attività come lavoratore autonomo o parasubordinato, se rispetta il limite di reddito lordo annuo che è pari ad Euro 4.800.

A tal proposito, il Ministero del lavoro con la circolare 34/2015 ha chiarito che la condizione di “non occupazione” è riferita a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma.

Se invece non viene rinnovato il contratto di lavoro autonomo a partita Iva non si ha diritto alla Naspi.



Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro Avvocato del lavoro: scrivi a dirittissimo@gmail.com.



Studio Legale Dirittissimo

giovedì 19 luglio 2018


MUTUI FONDIARI: COSA SONO E QUALI NOVITA'



Quando un soggetto, privato o impresa, acquista un immobile ed ha necessità di accedere ad un finanziamento, soccorre l’istituto giuridico del mutuo fondiario previsto dagli artt. 38 e seguenti del Testo Unico Bancario.


Il mutuo fondiario, per le caratteristiche tecniche che lo distinguono dal mutuo ipotecario ordinario, è la soluzione più conveniente per il privato che ha già una certa quantità di liquidi da investire nell’acquisto della prima casa, ed ha la possibilità, quindi, di ridurre l’ammontare del finanziamento che gli è necessario per farlo rientrare nella cifra limite concessa, stabilita, per legge, all’80% del valore dell’immobile. 


È così possibile accedere a tassi di interesse agevolati riservati a questa tipologia di mutuo, oltre che ai benefici fiscali e al consistente taglio dei costi, di gestione nonché notarili, che lo contraddistinguono rispetto ai mutui comuni.


Va detto che questa particolare tipologia di mutui presenta vantaggi consistenti anche per le Banche. Il carattere fondiario del mutuo permette infatti alla banca di non subire la revocatoria fallimentare dell’ipoteca ottenuta a garanzia del credito (articolo 39, comma 4, TUB) e di poter eseguire individualmente il proprio titolo creditizio anche se è già instaurata una procedura concorsuale, dopo la quale sono generalmente vietate le procedure esecutive individuali (articolo 41, comma 2, TUB).


Le più recenti novità in materia di mutuo fondiario riguardano la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ord. 11543 del 2018), la quale ha stabilito che, qualora tale tipologia di mutuo sia erogata per una quota superiore all’80% del finanziamento, il medesimo sia nullo, mentre invece in precedenza la Cassazione qualificava tale violazione come mera irregolarità amministrativa, al fine di non far perdere alla Banca la garanzia ipotecaria. Tuttavia, la Cassazione nella decisione citata afferma come, nonostante il mutuo fondiario sia nullo nel caso di superamento del limite, la Banca non perda la garanzia ipotecaria: il mutuo fondiario nullo si converte, infatti, in un comune mutuo ipotecario, ai sensi dell’art. 1424 del Codice Civile. La Banca manterrà il privilegio ipotecario, ma perderà il vantaggio di poterlo eseguire con procedura individuale, dovendo partecipare a quella concorsuale unitamente agli altri creditori.


Ulteriori novità sono state normativamente previste in materia di obblighi informativi in favore del cliente della Banca che richieda un mutuo fondiario: le informazioni devono rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, ed, i particolare, favorire il confronto tra le diverse offerte di credito presenti sul mercato, e consentire al cliente di valutare le implicazioni e assumere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.





Per ulteriori informazioni: infoquestionibancarie@gmail.com oppure chiama il 328.2408154

Avv. Luca Canevari - studio legale dirittissimo 


giovedì 5 luglio 2018


SERVIZIO DI CONSULENZA  E TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI
Sei stato vittima di un incidente stradale?! Con un minimo costo dell’invio di una raccomandata potrai ottenere il miglior risarcimento: vi offriamo un servizio al minor costo possibile e con la massima resa!

Il nostro studio prevede un servizio di prima consulenza gratuita (valutazione in merito alla responsabilità delle parti nel sinistro) a tutti i clienti interessati, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell’impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Provvederemo ad effettuare una prima valutazione gratuita del sinistro -fase stragiudiziale- dopo aver esaminato la documentazione utile da voi procurata (a titolo esemplificativo: carta identità e codice fiscale e patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci sono in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell’ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell’ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.

Per questa fase è previsto:

-studio della documentazione reperita in precedenza;

-redazione della diffida ed invio della stessa;

-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo -modesto- che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e le nostre spese legali oltre a quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.

Chi fosse interessato a tale consulenza, ci contatti direttamente ai numeri di telefono riportati al termine dell'articolo in modo tale che tutte le informazioni su costi e modalità concrete di trattazione del sinistro verranno spiegate ed indicate a ciascuna persona interessata.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente: sono previsti costi vivi da sostenere relativi alla procedura giudiziale e il costo verrà quantificato, a seconda dei casi, volta per volta.

Rispondiamo in breve tempo e siamo a disposizione per informazioni e chiarimenti.

Studio Legale Dirittissimo – info e contatti: dirittissimo@gmail.com /328.2408154

www.dirittissimo.it - sezione civile 

giovedì 28 giugno 2018

RECUPERO MENSILITA' NON PAGATE - COME FARE ?

Quanto tempo ha il lavoratore per procedere, tramite un Avvocato specializzato nel diritto del lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?

Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?

Fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo connesse allo svolgimento della propria prestazione lavorativa?

Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

La maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato, nulla è mutato riguardo alla decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Anche giurisprudenza più recente si è chiesta se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una tutela meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto, è evidente che anche per tali lavoratori, debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si è pronunciato il Tribunale di Milano e Torino (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016), affermando che fino al luglio 2012, i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (vedi: Rivista Guida al Lavoro, n. 29/2016, pag. 36 e ss.).

Consigliamo al lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, di rivolgersi ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente, se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.

Per informazioni e contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il seguente numero: 328.2408154.

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martedì 5 giugno 2018


ACCORDI DI BUONUSCITA: L’AVVOCATO DEL LAVORO COMMENTA




Può capitare che Lavoratore e Datore di Lavoro non abbiano più interesse alla prosecuzione del rapporto di lavoro intercorrente tra gli stessi.


Talvolta tale interesse è comune alle parti oppure, in altri casi, è l’azienda stessa a verificare, convocando il lavoratore e facendogli una proposta di chiusura bonaria del rapporto (la cosiddetta “Buonuscita”), spesso formulata come un’unica alternativa ad un minacciato licenziamento.




In questa fase è bene che il lavoratore sia seguito nelle trattative con l’azienda e che si faccia assistere da un Avvocato del Lavoro, anche in considerazione del fatto che la controparte si attiva quasi esclusivamente con l’ausilio di personale competente in materia  (avvocato del lavoro aziendale / direttore del personale / consulente del lavoro, che conducono direttamente la trattativa con il lavoratore o operano dietro le quinte, suggerendo quale strategia adottare all’azienda).


Per evitare dunque che ci sia questa sproporzionalità di tutela, è bene che il lavoratore faccia assistere nelle trattative dagli Avvocati del Lavoro.


Questa fase è di fondamentale importanza e pertanto se portata avanti da avvocati esperti in diritto del lavoro può comportare ottimi vantaggi per il lavoratore, ottenendo ottimi risultati, non solo sotto il profilo delle trattative economiche,  ma anche sotto l’aspetto prettamente legale, ovvero nella redazione dell’importante testo di accordo tra le parti (cosiddetto “Tombale”).


Perché affidarsi allo staff di Dirittissimo?


Perché l’assistenza di un avvocato del lavoro esperto in tal campo permette di avere una valutazione altamente probabilistica di come potrebbe concludersi l’eventuale processo e dunque di maturare una consapevole aspettativa nelle trattative pregiudiziali volte all’ottenimento della cosiddetta “Buonuscita”.


Il nostro legale, esperto in tal materia, approfondirà il tuo caso, analizzando buste paga, bonus, premi, benefit ed ogni altro elemento economico da valutare nella relativa trattativa.


Tale valutazione, operata da Avvocati del lavoro, consentirà di affrontare le trattative con la controparte con maggior sicurezza e decisione, elementi imprescindibili per uscirne vincenti.


Contatta il 328.2408154 oppure scrivi a: dirittissimo@gmail.com


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lunedì 28 maggio 2018


RECUPERO  DEI CREDITI DI LAVORO: COME FARE? QUALE PRESCRIZIONE?


Un lavoratore che vanti un credito verso il suo datore di lavoro può attuare una serie di iniziative per il recupero dello stesso.

Fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate allo svolgimento della propria prestazione lavorativa??

Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

La maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato nulla è mutato circa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che, come noto, ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Pertanto la giurisprudenza più recente è stata sollecitata dagli Avvocati del Lavoro a chiedersi se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Ovviamente tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto pare lecita conseguenza che anche a tali lavoratori debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si sono pronunciati rispettivamente alcuni Giudici affermando che fino al luglio 2012 i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso.
Il procedimento attraverso il quale si possono recuperare crediti da lavoro è abbastanza veloce: decreto ingiuntivo ed eventuale esecuzione.

Per la velocità della procedura sono però necessari i cedolini paga. In caso contrario c’è rischio che si allunghino i tempi.

Prima di agire è buona regola verificare la solvibilità del debitore perché, se il debitore è insolvente, si corre il rischio di recuperare solo quanto può rimborsare il Fondo di Garanzia presso l'INPS, cioè il TFR.

Il mancato pagamento della retribuzione legittima le dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore dipendente, esonerandolo dall’obbligo di dare, al datore di lavoro, il preavviso e facendo maturare in suo favore il relativo indennizzo.

In piu', con la presentazione delle dimissioni, al dipendente spetta l’assegno di disoccupazione, nonostante non abbia subito formalmente il licenziamento.

Rimanendo comunque imprescindibili le misure assistenziali erogate dall’Inps nel caso in cui il datore, per cattiva volonta' o per crisi economica, non versi al dipendente le buste paga o il TFR la prima, e piu' economica, mossa da compiere consiste nel metterlo in mora.

Per far cio', si dovra' inviare una diffida con raccomandata a/r, sollecitandolo a pagare quanto dovuto.

In questa attivita' e' sempre importante effettuare prima i conteggi degli importi dovuti ed eccepire le giuste eccezioni al datore moroso.

Qualora la diffida non dovesse sortire effetto, si può procedere giudizialmente per ottenere un titolo esecutivo nei confronti dell’imprenditore inadempiente. Occorre verificare che l’azienda non sia fallita perché in tal caso è necessario depositare un’istanza di fallimento.

Per legge vengono tutelati in via prioritaria i crediti dei dipendenti, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed erariali in quanto, tali crediti, godono di un grado di prelazione prioritario rispetto a tutti gli altri debiti.

Qualora, pero', l’azione legale tentata non vada a buon fine in presenza di una reale situazione di dissesto finanziario del datore, al dipendente non resta altra soluzione che rivolgersi all’Inps, chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilita'.  

Per maggiori infomazioni puoi contattare: iinforicorsitfr@gmail.com   

I nostri avvocati del lavoro sono pronti a seguire il Tuo caso.


Davide Gilberto Polloni –Legal 
dirittissimo.it

venerdì 11 maggio 2018


EFFETTI DELLE DIMISSIONI  PER GIUSTA CAUSA PER IL LAVORATORE



Il lavoratore che presenta le dimissioni per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 7 novembre 2001 n. 13782) ed altresì a richiedere l’indennità di disoccupazione (Naspi), ove ne sussistano i presupposti.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è escluso invece che al lavoratore spetti uno specifico risarcimento del danno a compenso del pregiudizio determinato da tale chiusura del rapporto di lavoro, (Cass. 7 novembre 2001 n. 13782). Si segnala tuttavia un’isolata sentenza di merito (Trib. Roma 17 giugno 2005) che ha riconosciuto al lavoratore dimissionario il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, in misura pari all’importo dell’ultima retribuzione di fatto spettante, moltiplicata per il numero di mesi verosimilmente necessari allo stesso per reperire altra occupazione.

Inoltre, analizzando l’articolo 2087 c.c., si intuisce come il legislatore prevede che l’imprenditore, in virtù della sua posizione di garante dell’incolumità fisica del lavoratore, deve adottare tutte le misure idonee a salvaguardare chi presta la propria attività lavorativa alle sue dipendenze. Pertanto, in virtù dell’obbligo datoriale di tutelare l’integrità psico-fisica del dipendente, nel caso in cui ad un inadempimento datoriale si accompagnino per il lavoratore pregiudizi alla salute, quest’ultimo potrà agire in Tribunale per il risarcimento del danno non patrimoniale (Cass. 20 aprile 1998 n. 4012).

Inoltre, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale è necessario che i comportamenti illegittimi del datore siano obiettivamente lesivi per il lavoratore, non essendo a ciò sufficiente che i medesimi siano semplicemente avvertiti come tali dallo stesso. In particolare, grava in capo al datore di lavoro l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo di protezione dell’integrità psico-fisica del lavoratore; diversamente, sul lavoratore grava il solo onere di provare la lesione dell’integrità psico-fisica ed il nesso di causalità tra tale evento dannoso e l’espletamento della propria prestazione lavorativa (Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184).

Per maggiori informazioni se desideri esporre il Tuo caso simile, scrivi a: dirittissimo@gmail.com oppure contatta il 328.2408154

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