NASPI: QUANDO E A CHI SPETTA?
Se il rapporto di lavoro con una società è regolato
a partita IVA. Cosa accade in merito alla Naspi se poi non dovessero più rinnovare
il contratto?
L’indennità di disoccupazione Naspi spetta ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente
l’occupazione e precisamente:
- apprendisti;
- soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi da questa prestazione le seguenti
categorie:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI.
La normativa di riferimento è il D.Lgs 4 marzo 2015
n. 22 in attuazione della Legge 183/2014 meglio conosciuta come Jobs Act. In
seguito la circolare dell’Inps n. 94 del 2015 che ha chiarito tutti gli aspetti
della Naspi in vigore dal 1° maggio 2015.
Può richiedere la Naspi un disoccupato licenziato,
che svolga un’attività come lavoratore autonomo o parasubordinato, se rispetta
il limite di reddito lordo annuo che è pari ad Euro 4.800.
A tal proposito, il Ministero del lavoro con la
circolare 34/2015 ha chiarito che la condizione di “non occupazione” è riferita
a chi non svolge attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o
autonoma.
Se invece non viene rinnovato il contratto di
lavoro autonomo a partita Iva non si ha diritto alla Naspi.
Per maggiori informazioni puoi contattare il nostro
Avvocato del lavoro: scrivi a dirittissimo@gmail.com.
Studio
Legale Dirittissimo
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