giovedì 14 marzo 2019


IL RISCHIO DELLO STRESS DA LAVORO
Individuare i sintomi di stress da lavoro è una delle forme di prevenzione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro secondo il vigente quadro normativo, costituito dal decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.
Il testo unico, ha specificamente individuato lo “stress lavoro-correlato” come uno dei rischi oggetto, sia di valutazione che di gestione e in applicazione all’Accordo europeo sullo stress sul lavoro dell’8 ottobre 2004 ha demandato alla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza del lavoro il compito di «elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato».
Fondamentale osservare che il Dlgs 81/2008, tra le definizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettera o), recepisce la definizione, data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del concetto di “salute” intesa quale «stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità».
Con il Dlgs 81/2008 viene quindi introdotta una visione più ampia della prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro secondo i principi definiti della “Responsabilità Sociale.
Tra i più generici sintomi dovuti a condizioni di stress da lavoro si possono menzionare, oltre a un diffuso malessere psicofisico , stanchezza, dolori muscolari, calo delle difese immunitarie e quindi maggiore propensione ad ammalarsi, iperattività, depressione e ansia, irritabilità , problemi all’apparato digerente , incapacità di esprimersi correttamente .
Le fonti di stress negli ambienti di lavoro sono generalmente ricondotte a due categorie : quella inerente il contesto lavorativo e quella inerente, invece, le attività di lavoro .
In entrambi le situazioni i sintomi sono i medesimi e il rischio di incidente lavorativo può essere anche grave .
Lo stress lavoro-correlato produce effetti negativi non solo sul lavoratore ma anche sull’azienda.
Si pensi non solo alla produttività del lavoratore in termini quantitativi ma anche alla possibilità di errori produttivi, incidenti causati da errore umano, assenze per malattie nonché eventuali problematiche di tipo legale.
Il percorso di valutazione
Questi elementi comportano direttamente o indirettamente degli oneri economici in capo all’azienda che possono essere sensibilmente ridotti applicando un percorso di valutazione dello stress lavoro-correlato e trattandolo a tutti gli effetti come un rischio lavorativo da prevenire ed eliminare.
La valutazione in discorso deve essere efficace e non solo formale e deve essere anche fattiva e tendere a essere oggettivamente risolutrice delle problematiche emerse.  
Il Dlgs 81/2008 ha introdotto l’obbligo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro (articolo 28, comma 1-bis).
L’obbligo di valutazione di questo rischio e, alla stessa stregua di tutti gli altri rischi, è sanzionato dall’articolo 55, comma 1, lettera a) (violazione dell’articolo 29, comma 1, relativo alla valutazione dei rischi ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR).
L’Accordo Europeo dell’ottobre 2004 definisce lo stress lavoro correlato come «stress intrinsecamente derivante dal lavoro ossia dall’attività lavorativa svolta; è l’insieme di reazioni, fisiche ed emotive, dannose che si manifestano quando le prestazioni richieste sul lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore».
Sono invece escluse dalla definizione di stress da lavoro correlato le situazioni nelle quali si riscontra una volontà di ledere la dignità del lavoratore (ad esempio mobbing, straining, ecc.) nonostante si potrebbero comunque avere effetti del tutto simili.
Un ruolo di primo piano è assegnato allo studio dell’organizzazione del lavoro, concretizzato nell’inserimento all’articolo 15, comma 1, lettera d), del Dlgs 81/2008, del «rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro» che significa che nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione si deve tenere in conto di evitare il lavoro monotono e ripetitivo che può avere effetti negativi sulla salute in termini di stress.
L’articolo 32, comma 2, del Dlgs 81/2008 sottolinea che la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) deve riguardare anche i rischi «di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato».
Le modalità di valutazione del rischio sono indicate dalla “Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro” (articolo 6, comma 8, lettera m-quater), del Dlgs 81/2008), emanate tramite la circolare ministero del Lavoro del 18 novembre 2010, che in sintesi ritiene che non si possono fare indagini di tipo soggettivo (ovvero basate su questionari) se prima non si analizza il fenomeno rischio Stress da Lavoro correlato sulla base di dati oggettivi, complessivi e quantitativi dei cosiddetti “eventi sentinella” (assenze per malattia - escluse maternità, allattamento, congedi parentali - indisposizioni, assenze per infortunio, età anagrafica media, turn-over del personale, numero di richieste di trasferimento).
Le linee guida
Prima dell’emanazione delle indicazioni da parte della Commissione consultiva permanente, molti degli enti che operano in seno a detta commissione (formata dalle organizzazioni datoriali, sindacali, dall’Inail, dalle regioni, dai Ministeri competenti) hanno autonomamente emesso proprie linee guida.
A tale riguardo si deve fare menzione del fatto che il Dipartimento Medicina del Lavoro dell’Inail - ex Ispesl - ha redatto un manuale d’uso con delle Linee Guida in materia di requisiti e standard in tema di salubrità dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 81/2008.
Il Dipartimento medicina del lavoro è partito di base dalle indicazioni della Commissione consultiva integrandolo e ha scelto di definire un percorso metodologico basato sul Modello già approntato nella realtà Britannica e basato sull’ “Indicator tool” (“questionario-strumento indicatore”) coinvolgendo più di 75 aziende afferenti a diversi settori produttivi e più di 6.300 lavoratori.
Per riportare succintamente il metodo di accertamento indicato dalla Commissione consultiva per la verifica dei fattori stressanti si prevede come primo approccio una “valutazione preliminare” e una “valutazione approfondita”.
Nella valutazione preliminare si deve effettuare la rilevazione, di «indicatori di rischio da stress lavoro correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente apprezzabili», individuati dalla Commissione consultiva, appartenenti “quanto meno” a tre famiglie distinte:
1) Eventi sentinella:
·         le assenze dal lavoro;
·         le assenze per malattia;
·         le ferie non godute;
·         gli indici infortunistici;
·         i procedimenti/sanzioni disciplinari;
·         istanze giudiziarie;
·         le segnalazioni del medico competente;
·         le lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;
2) Fattori di contenuto del lavoro;
·         ambiente di lavoro e attrezzature da lavoro;
·         carichi e ritmi di lavoro;
·         orario di lavoro e turni;
·         corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
·         ambiente e attrezzature di lavoro;
3) Fattori di contesto del lavoro:
·         ruolo nell’ambito dell’organizzazione;
·         autonomia decisionale e controllo;
·         conflitti interpersonali al lavoro;
·         evoluzione e sviluppo di carriera.
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato il risultato è riportato nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) prevedendo un piano di monitoraggio per il periodo successivo.
Nel caso in cui invece emergano elementi di rischio si procede alla pianificazione e alla adozione degli opportuni interventi correttivi e nel caso in cui questi ultimi si rilevino “inefficaci”, si deve passare alla “valutazione approfondita”.
Gli strumenti per la valutazione sono a titolo esemplificativo:
· questionari,
· focus group,
· interviste.
Per le imprese fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione diverse quali riunioni a patto che garantiscano comunque il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
In definitiva le indicazioni della Commissione consultiva pongono il datore di lavoro e le figure della prevenzione quali chiari destinatari della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ma richiedono anche un coinvolgimento e una partecipazione attiva dei lavoratori.
I risultati ottenuti dalla fase preliminare e dalla eventuale fase approfondita, devono essere oggetto della pianificazione e analisi al fine di permettere al datore di lavoro l’adozione delle eventuali misure correttive necessarie all’eliminazione/riduzione del rischio e del relativo piano di monitoraggio.
Si ritiene utile menzionare che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del Dlgs 81/2008 il medico competente ha l’obbligo, di collaborare al processo di valutazione dei rischi compreso il rischio da stress lavoro-correlato con un ruolo partecipativo attivo.
Il medico competente può aiutare nell’individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori per l’effettuazione della valutazione e, ancor di più, nella caratterizzazione di specifici eventi sentinella e di specifici fattori di contesto e di contenuto del lavoro.
Allo stesso modo può aiutare nell’interpretazione dei risultati della fase preliminare della valutazione e in ragione delle proprie funzioni e competenze può venire a conoscenza di situazioni di comportamenti di singoli o gruppi di lavoratori o di situazioni di disagio che possono essere fondamentali per la valutazione dei fattori stressanti sul luogo di lavoro.
È da rilevare peraltro che sebbene il processo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato porti a risultati negativi il medico competente potrebbe rilevare singole criticità per determinati lavoratori e in tale contesto sarà fondamentale l’apporto di questa figura nella gestione di tali casi.
Proprio in tale ottica si ritiene fondamentale un’adeguata informativa ai lavoratori per illustrare loro la possibilità di rivolgersi al Medico competente anche attraverso la richiesta di visita medica ex articolo 41, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Se ritieni di essere in una situazione di stress causata dall'ambiente del tuo luogo di lavoro, puoi contattarci scrivendo a: studiolegale@dirittissimo.com, oppure contattando il 328.2408154.

www.dirittissimo.com - sezione lavoro
Avv. Luca Canevari

lunedì 4 marzo 2019



Incidenti stradali causati dalla cattiva manutenzione delle strade: quale responsabilità dell’Ente Pubblico? Gli ultimi arresti della Cassazione.

Tema sempre dibattuto nella giurisprudenza dei Tribunali è quello riguardante la responsabilità civile risarcitoria dell’Ente Pubblico proprietario, ovvero gestore, della strada, nei confronti di quei soggetti che (troppo spesso) sono vittime di incidenti stradali causati dalla cattiva manutenzione della via pubblica. L’argomento rimane, purtroppo, ancora di attualità: basti ricordare gli attuali problemi dovuti ai danni alle auto, o ai motocicli, per via delle strade gravemente dissestate nel Comune di Roma Capitale.

Questo articolo intende fare chiarezza su un tema che ha visto, nel corso del tempo, mutare gli orientamenti della Giurisprudenza, la quale, anche al suo vertice, ha dato in alcuni casi risposta affermativa alla domanda risarcitoria, in altri, identici o similari, invece, risposta contraria.

Quali sono, allora, per l’utente della strada pubblica, oggi, i punti fermi ai quali ancorarsi al fine di essere risarcito dall’Ente responsabile della cattiva manutenzione e che abbia causato danni a persone e/o a cose?
In quali casi si ha effettivamente diritto al risarcimento? Con quali limiti?
Cosa occorre provare?
Cosa invece deve provare l’Ente Pubblico (ad esempio, il Comune, ovvero la Provincia ecc.) al fine di andare esente da responsabilità civile?

Due recentissime decisioni della Corte Suprema di Cassazione, entrambe depositate l’1 febbraio 2018, sono particolarmente preziose ai nostri fini, in quanto fanno il punto sul più attuale “stato dell’arte” della materia, ne enucleano i principi fondamentali, e pretendono avere raggiunto uno stabile approdo interpretativo ed applicativo.

Va, innanzitutto, detto che l’utente della strada pubblica, che subisca danni per causa della medesima, trova la propria fondamentale tutela risarcitoria nell’art. 2051 del Codice Civile, il quale afferma: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La giurisprudenza ha da tempo (correttamente) applicato tale disposizione normativa alle strade pubbliche, in quanto cose custodite dallo Stato o da altro Ente (Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni etc.).

La prima Sentenza, della III Sezione Civile della Cassazione, la n. 2479/2018, riguarda un triste caso di morte di un soggetto, il quale, a causa della presenza di una transenna rovesciata in prossimità di un tombino con coperchio non fissato, ed a causa del pessimo stato del manto stradale (che presentava profonde crepe e scanalature dell’asfalto), aveva perso il controllo del mezzo, ed era stato investito da una vettura proveniente dal lato opposto della carreggiata.
Sia il Tribunale, in primo grado, che la Corte d’Appello in secondo grado, avevano rigettato le domande di risarcimento dei danni da morte del congiunto promosse dai famigliari del deceduto.
Il Tribunale, in primo grado, non aveva, erroneamente, nemmeno applicato la norma dell’art. 2051 c.c., ma quella diversa, e generale, dell’art. 2043 c.c., meno favorevole per il danneggiato.
La Corte d’Appello, in secondo grado, ha applicato l’art. 2051 c.c., ma ha negato il risarcimento, sostenendo che:
1)      i danneggiati non avevano dato la dimostrazione del rapporto di causalità tra la cosa (la strada) e il sinistro, dato che la transenna, pur rovesciata, avrebbe potuto, secondo la Corte, essere avvistata in anticipo, e dato che non era dimostrato che l’eventuale segnalazione con luce rossa del tombino malfermo avrebbe evitato l’incidente;
2)      con riferimento al manto stradale, la Corte d’Appello ne attesta lo stato di grave dissesto, ma, tuttavia, avendo accertato che il medesimo era tale da molto tempo, ha affermato che il conducente del motociclo, conoscendo il tratto di strada, aveva compiuto con assoluta imprudenza e con grave colpa la manovra di sorpasso, impegnando il tratto fortemente dissestato.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza citata, afferma che la Corte di Appello ha errato nel negare il risarcimento del danno ai congiunti, in quanto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c.;
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo; né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode.
- resta dunque fermo che, prospettato e provato, dal danneggiato, il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
- Il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato (che abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;

La Corte afferma poi, esplicitamente, che caso fortuito esimente l’Ente Pubblico dalla responsabilità può essere una modifica repentina della strada stessa causata da fatti esterni, come il rilascio di una macchia d’olio da un veicolo, o una pioggia eccezionale: questi sono esempi di caso fortuito esimente, in quanto, data la modificazione repentina della strada, l’Ente non ha il tempo materiale per provvedere a porre tempestivo rimedio. Tuttavia, il permanere nel tempo della situazione eccezionale (ad esempio, una macchia d’olio lasciata sull’asfalto per un intero giorno) non giustifica più l’Ente gestore della strada, il quale avrebbe potuto, e dovuto, rimediare alla insidia.

La Corte di Cassazione annulla, quindi, la sentenza della Corte d’Appello, e rinvia alla medesima per una nuova pronuncia, sottolineando la contraddittorietà della decisione, che da un lato aveva riconosciuto lo stato di grave dissesto della strada, e, dall’altro, ha rifiutato il risarcimento sostenendo la assoluta negligenza del de cuius. Invero, nel caso di specie, sostiene la Cassazione, non si poteva assolutamente applicare il principio secondo cui la colpa del danneggiato esclude il diritto al risarcimento: ciò che non può darsi, evidentemente, quando - come nel caso esaminato dalla Corte - l'evento dannoso si sia verificato "all'interno" di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa (dalla sentenza di di appello emerge che il tratto di asfalto dissestato e interessato da profonde solcature era esteso per ben 35 metri, con un'ampiezza che variava da 2 metri - a valle - a 40 centimetri a monte, in prossimità del tombino e della transenna rovesciata), ove non emerga che tale situazione sia stata del tutto ininfluente nel determinismo dell'evento, ossia - nella specie - che il sinistro si sarebbe verificato egualmente, quale effetto della imprudente condotta di guida, anche se la strada si fosse presentata in condizioni di normalità (priva di sconnessioni dell'asfalto, di un tombino non segnalato e di una transenna rovesciata a terra).

La seconda decisione della Cassazione del 2018, la Ordinanza n. 2481 della III Sezione Civile, è interessante in quanto ribadisce gli stessi principi concernenti il risarcimento del danno derivante da cose in custodia di cui alla Sentenza n. 2479. Tuttavia, rigetta il ricorso del danneggiato, soffermandosi sulla qualificazione del comportamento colposo di quest’ultimo come causa escludente il risarcimento.

Trattasi di gravi lesioni di un soggetto che, percorrendo a piedi un tratto di pavimentazione stradale in cui vi sono grossi ciottoli, al fine di eseguire l'attraversamento della strada e raggiungere il lato opposto, cade a terra a causa della rotazione di uno dei ciottoli.

Il Tribunale nega il risarcimento alla persona osservando che il selciato su cui era caduta la signora costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, il cui passaggio era "intuitivamente pericoloso" perché ne era ben percepibile la conformazione e "il pericolo che i sassi si muovono se ci transita sopra"; ritiene, quindi, che l'attrice danneggiata, avendo deciso di scendere dall'ampio marciapiede e di transitare sopra detto selciato senza utilizzare gli appositi attraversamenti, non avesse proceduto con la cautela che la condizione dei luoghi richiedeva, non valutando "correttamente... la difficoltà del passaggio, che è pure era evidente" e così riponendo "un affidamento soggettivo, a dir poco, anomalo sulle sue caratteristiche", adottando, dunque, un comportamento tale da interrompere "il nesso causale tra obbligo di custodia e l'evento dannoso lamentato".
La Corte di Appello dichiara inammissibile l’impugnazione della signora.

La Corte di Cassazione conferma la negazione del diritto al risarcimento del danno, qualificando il comportamento colposo della attrice come caso fortuito.

La Corte afferma che il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta del danneggiato, ed è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, il comportamento imprudente di quest’ultimo può essere tale da far venire meno il diritto al risarcimento.

La Corte sostiene che il Tribunale ha valutato la condotta della danneggiata in base alle risultanze probatorie acquisite e l'ha ritenuta connotata da peculiare imprudenza, tale da integrare ipotesi di caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. A fronte di una situazione della cosa accertata come obiettivamente pericolosa (selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione) l'utente della strada era, infatti, tenuto, secondo la Corte, ad un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (che consentivano anche agevoli percorsi alternativi); comportamento, questo, che, invece, non è stato adottato dalla signora.

In sintesi: al fine di ottenere il risarcimento, l’utente della strada cosa deve fare e provare?

1) il danneggiato ha soltanto l’onere di dimostrare l’accadimento del fatto (ad esempio che effettivamente si trovava in quel luogo a quell’ora, che percorreva quella strada, che effettivamente ha subito dei danni etc.);
2) il danneggiato deve poi dimostrare che i danni siano stati causati dalla strada (ad esempio che sia uscito di strada mentre la percorreva senza che altro accadesse, come ad esempio un veicolo che tamponi l’auto del danneggiato, per ubriachezza del conducente, e lo faccia finire fuori strada);
3) l’utente non deve versare in una colpa talmente grande, che da sola ha causato il danno (ad esempio soggetto che percorre una strada dissestata nella quale era segnalato divieto di transito).

Se vi è capitato un caso simile, potete scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com, per avere assistenza da uno dei nostri avvocati civilisti.

www.dirittissimo.com

Avv. Alessandro Milani


lunedì 11 febbraio 2019

ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI DELL’INPS RELATIVE ALLE SOMME CORRISPOSTE IN MANIERA ERRONEA.


Non di rado, molti pensionati ricevono comunicazioni dell’INPS circa somme corrisposte in maniera erronea sulla pensione.

Si tratta di un fenomeno molto frequente nel rapporto tra Inps e pensionati, quello dell’erogazione di somme di pensione maggiori di quelle spettanti e nella maggior parte dei casi il cittadino non sa nemmeno il perché gli abbiamo corrisposto una cifra maggiore di quella che gli spettava e si trova così ad essere un debitore senza colpe.

E’ quel che è successo ad una signora nostra cliente che, da un giorno all’altro, si è vista arrivare una comunicazione in cui l’Inps le chiedeva la restituzione di ben Euro 14.000,00 con la motivazione di un errore nel calcolo della pensione comunicando che da un certo giorno, avrebbe iniziato a trattenere parte della pensione residua come rata del debito.

Che fare in tali casi?

E’ bene sapere che la Cassazione (nel 2017) si è espressa per far fronte a tali situazioni purtroppo non infrequenti, affermando che L'ente erogatore, l’Inps, può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell'interessato. 

La Cassazione fa riferimento ad un principio generale di irripetibilità delle pensioni secondo cui "le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”, ipotesi, peraltro, assai improbabile o difficile da dimostrare.

Si tratta di una pronuncia che cerca di porre rimedio ad un fenomeno molto frequente nel rapporto tra Inps e pensionati.

…..(la Cassazione sezione lavoro è n. 482/2017)

E' pertanto necessario in tali casi un intervento dell'avvocato previdenziale attraverso una lettera formale indirizzata all'Inps che faccia preciso riferimento a tale giurisprudenza e che sia interruttiva della prescrizione.

Sconsigliamo vivamente di scrivere lettere per conto proprio in quanto non avendo le competenze legali, rischierebbero di non avere effetto come interruzione della prescrizione. 

Se anche Tu hai ricevuto una richiesta di restituzione di soldi puoi contattare i nostri avvocati previdenziali per tutelare la Tua posizione.

www.dirittissimo.it - sezione previdenziale

Scrivi a: inforicorsipensioni@gmail.com 

Avv. Luca Canevari 

giovedì 7 febbraio 2019


RIFORMA DEL CONDOMINIO:

- RIPASSIAMO LE NOVITA’ -

La riforma del condominio ha introdotto importanti novità che riguardano specialmente la figura dell’amministratore, oltre che i criteri di suddivisione della spesa e delle rappresentatività in assemblea.
Tali aspetti, sono stati determinati non più solo in base al numero dei condomini ma anche sulla divisione in millesimi degli appartamenti ai quali viene attribuito uno specifico valore.

REQUISITI PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE E SUOI OBBLIGHI

L’amministratore deve possedere dei requisiti ben precisi per poter essere eletto tale:
-pieno godimento dei diritti civili;
-non avere condanne per i delitti contro la p.a., l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a 2 anni.
-non deve essere sottoposto a misure di prevenzione diventate definitive
-non deve esser interdetto o inabilitato
-non deve avere protesti cambiari
-deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica

Possono svolgere il ruolo di amministratore anche le società semplici le s.n.c., le s.a.s le s.p.a e le s.r.l.
Importante è l’obbligo per l’amministratore di presentare la polizza di responsabilità civile – pena l’inammissibilità della sua nomina ;
-obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o erogate per conto del condominio a qualsiasi titolo, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio consentendo ai condomini di poter consultare facilmente la rendicontazione.
Per i condomini che abbiano più di 9 condomini, l’assemblea può anche decidere le modalità e limiti con i quali l’amministratore debba prelevare somme dal conto condominiale, indicando anche un condomino che abbia potere di firma congiunta con l’amministratore.
Se lo richiede l’assemblea l’amministratore è obbligato ad avere un sito internet del condominio accessibile a tutti i condomini.

SPESE CONDOMINIALI E MOROSITA’

La riscossione delle spese condominiali può essere fatta dall'amministratore senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
Inoltre, qualora uno dei condomini non paghi per oltre 6 mesi, l’amministratore può sospendere tale condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni
L’amministratore ha l’obbligo di attivare una procedura esecutiva nei confronti del condomino moroso.

PARTI COMUNI:

Ci sono grandi novità in merito anche alle parti comuni di un condominio
Con la maggioranza assembleare, i condomini possono decidere di effettuare delle innovazioni che nel rispetto della normativa di settore, riguardano:
-opere ed interventi per migliorare la sicurezza e salute degli edifici ed impianti;
-opere ed interventi per abbattere le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliari o sull'edificio.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E TV

La riforma ha permesso la realizzazione di impianti autonomi (non centralizzati) per la ricezione radiotelevisiva sempre che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, delle parti comuni o dei singoli appartamenti.
E’ consentito altresì realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili solo ad uso di singoli appartamenti del condominio sul lastrico solare.

Queste e molte altre novità, per saperne di più ed esporci la Tua problematica scegli l'avvocato condominiale di dirittissimo - scrivi a: dirittissimo@gmail.com 

Avv. Luca Avaldi 

Avv. Luca Canevari 

www.dirittissimo.it  - sezione civile 


martedì 5 febbraio 2019


Esiste una tutela per il cittadino contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, attraverso la procedura per richiedere il risarcimento del danno causato appunto dai ritardi della PA o da suoi provvedimenti illegittimi ecc.
È stato anche introdotto il c.d. "silenzio assenso", dando la possibilità al cittadino di ottenere un parere favorevole dalla PA nel caso in cui questa non si esprima nei termini.
Esistono anche altri tipi di "silenzio", come ad esempio il "silenzio rigetto" e il "silenzio inadempimento".
Il risarcimento del danno da ritardo
La normativa (n. 241/1990) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Il danno da ritardo è risarcibile.
L’azione risarcitoria deve essere esercitata dinanzi al giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.
Bisogna però distinguere tre ipotesi che possono verificarsi a seguito dell’istanza del privato, finalizzata ad ottenere un provvedimento a sé favorevole.
1) Ritardo di un provvedimento favorevole
La prima ipotesi è che la pubblica amministrazione, seppur non emettendo l’atto nei termini di conclusione del procedimento, accolga l’istanza del privato con un provvedimento tardivo favorevole. In questo caso, non essendoci interesse del privato ad impugnare l’atto, è possibile ipotizzare un danno solo per il ritardo rispetto al termine conclusivo del procedimento, essendo l’emissione del provvedimento favorevole al privato già di per sé espressiva della fondatezza della iniziale istanza del privato.
2) Ritardo di un provvedimento sfavorevole
La seconda ipotesi è che l’ente pubblico emetta un provvedimento tardivo sfavorevole; un provvedimento, cioè, negativo rispetto all’istanza del privato. In questo caso, essendo negato il “bene della vita” oggetto dell’istanza del privato, non può ipotizzarsi un danno da ritardo. Sarà onere del privato impugnare l’atto sfavorevole e solo ad esito positivo del giudizio di annullamento, cioè quando il giudice avrà riconosciuto la fondatezza dell’originaria istanza del privato, potrà essere richiesto il risarcimento del danno da ritardo.
3) Silenzio dell’amministrazione
La terza ipotesi è che la pubblica amministrazione non emetta alcun provvedimento. In questo caso l’interessato dovrà ottenere dal giudice amministrativo il riconoscimento dell’illegittimità del silenzio dell’ente, cui dovrà fare seguito un provvedimento espresso dell’ente di carattere favorevole o meno. A questo punto ci si ritroverà in una delle situazioni descritte nei due punti precedenti.
Il privato dovrà provare:
·         l’esistenza del danno ed il suo ammontare;
·         l’assenza di ragioni che possano in qualche modo giustificare la PA (ad esempio l’esistenza di un normativa particolarmente complessa che possa dar luogo ad errore scusabile);
·         l’imputabilità della responsabilità a titolo di colpa grave o dolo dell’ente.

Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo
Quando il giudice accerta l’illegittimità di un provvedimento che abbia sottratto al privato un valore appartenente al suo patrimonio, bisogna consentire all’interessato di recuperare il diritto che non ha più su quel bene e il risarcimento del danno subito a causa della mancata disponibilità della cosa.
Allo stesso modo, il privato titolare di un interesse a conseguire un bene della vita cui poteva legittimamente aspirare, leso dal provvedimento negativo dell’Amministrazione, tramite il processo amministrativo può perseguire due scopi: acquisire l’effetto vantaggioso illegittimamente negato ed essere risarcito degli ulteriori danni che siano derivati dal provvedimento negativo.
La legge assicura la realizzazione del diritto al risarcimento prevedendo, inoltre, che il risarcimento possa avvenire nelle due forme alternative della reintegrazione in forma specifica (es.: la restituzione del bene) e dell’attribuzione dell’equivalente monetario (somma di denaro).
In generale è competente il giudice amministrativo sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria. 
Se avete subito un eccessivo ritardo o non avete mai ricevuto un riscontro da parte di un ente della pubblica amministrazione come per esempio l'Inps  - potete avvalervi della procedura come descritta sopra -  attraverso la difesa di un Legale- per ottenere il risarcimento del danno da ritardo.
Avv. Luca Canevari - Studio legale Dirittissimo

lunedì 4 febbraio 2019


RISARCIMENTO DEL DANNO DA STRESS LAVORO CORRELATO

Il danno da stress lavoro correlato, secondo la definizione dell’art. 3 dell’Accordo Europeo dell’8 Ottobre 2004 (recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 Giugno 2008), è una situazione di reiterata tensione che può determinare un peggioramento dello stato di salute, anche con ricadute patologiche gravi.

Tale situazione, come specificato anche dal citato Accordo Europeo, può riguardare ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia di contratto.

Come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 5590 del 22 Marzo 2016, il risarcimento del danno da stress lavoro correlato “si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.

Più precisamente, devono sussistere 3 presupposti affinchè il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno da stress lavoro correlato:

·      la condotta censurabile del datore di lavoro;
·      un danno medicalmente accertabile;
·      il nesso di causalità tra la condotta censurabile e il danno.

Quanto alla condotta del datore di lavoro, il riferimento è all’art. 2087 Cod. Civ. che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
A questo proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che “l’obbligo che scaturisce dall’Art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell’ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all’integrità psicofisica del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 02 Maggio 2000 n. 5491).

Da sottolineare che Cassazione ritiene configurabile un danno da stress lavoro correlato anche qualora il datore ometta di adeguare l’organico aziendale  “il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli Artt. 41, comma 2, Cost. e 2087 Cod.Civ., e ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell’accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica…”

La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in capo all'azienda (quindi al datore) che non può sottrarsi agli addebiti che possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i limiti della tollerabilità.

Per quanto riguarda i danni che un medico può accertare come correlati ad una condizione di stress, essi possono essere svariati: malattie a base organica, come infarti o patologie dell’apparato immunitario o gastrointestinale, oppure malattie neurologiche e psichiche.

Con una nota Sentenza del 2012, la Suprema Corte di Cassazione  (Cass. Civ., Sez. Lav.,  24 Ottobre 2012 n. 18211) ha riconosciuto una somma risarcitoria, pari a € 25.000,00, ad un portinaio che, a causa dei lunghi turni di lavoro (dalle 21.00 alle 9.00), riportava una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo.

Secondo una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro con  la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017,  lo stress da lavoro, nel momento in cui pregiudica l’abituale e serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale riguarda gli effetti negativi (che possono essere di natura  esistenziale, biologica  o morale) subiti dal cittadino di conseguenza ad un fatto illecito, ma danno non patrimoniale, a differenza dei danni patrimoniali, non da' automaticamente diritto al risarcimento.

Senza dubbio se avete una situazione simile a quella descritta sopra potete dunque far valere il vostro diritto ad ottenere il risarcimento del danno come sopra specificato.

Per maggiori informazioni: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com  - sezione lavoro