giovedì 7 febbraio 2019


RIFORMA DEL CONDOMINIO:

- RIPASSIAMO LE NOVITA’ -

La riforma del condominio ha introdotto importanti novità che riguardano specialmente la figura dell’amministratore, oltre che i criteri di suddivisione della spesa e delle rappresentatività in assemblea.
Tali aspetti, sono stati determinati non più solo in base al numero dei condomini ma anche sulla divisione in millesimi degli appartamenti ai quali viene attribuito uno specifico valore.

REQUISITI PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE E SUOI OBBLIGHI

L’amministratore deve possedere dei requisiti ben precisi per poter essere eletto tale:
-pieno godimento dei diritti civili;
-non avere condanne per i delitti contro la p.a., l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a 2 anni.
-non deve essere sottoposto a misure di prevenzione diventate definitive
-non deve esser interdetto o inabilitato
-non deve avere protesti cambiari
-deve aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica

Possono svolgere il ruolo di amministratore anche le società semplici le s.n.c., le s.a.s le s.p.a e le s.r.l.
Importante è l’obbligo per l’amministratore di presentare la polizza di responsabilità civile – pena l’inammissibilità della sua nomina ;
-obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o erogate per conto del condominio a qualsiasi titolo, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio consentendo ai condomini di poter consultare facilmente la rendicontazione.
Per i condomini che abbiano più di 9 condomini, l’assemblea può anche decidere le modalità e limiti con i quali l’amministratore debba prelevare somme dal conto condominiale, indicando anche un condomino che abbia potere di firma congiunta con l’amministratore.
Se lo richiede l’assemblea l’amministratore è obbligato ad avere un sito internet del condominio accessibile a tutti i condomini.

SPESE CONDOMINIALI E MOROSITA’

La riscossione delle spese condominiali può essere fatta dall'amministratore senza che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
Inoltre, qualora uno dei condomini non paghi per oltre 6 mesi, l’amministratore può sospendere tale condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni
L’amministratore ha l’obbligo di attivare una procedura esecutiva nei confronti del condomino moroso.

PARTI COMUNI:

Ci sono grandi novità in merito anche alle parti comuni di un condominio
Con la maggioranza assembleare, i condomini possono decidere di effettuare delle innovazioni che nel rispetto della normativa di settore, riguardano:
-opere ed interventi per migliorare la sicurezza e salute degli edifici ed impianti;
-opere ed interventi per abbattere le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati al servizio delle unità immobiliari o sull'edificio.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E TV

La riforma ha permesso la realizzazione di impianti autonomi (non centralizzati) per la ricezione radiotelevisiva sempre che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, delle parti comuni o dei singoli appartamenti.
E’ consentito altresì realizzare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili solo ad uso di singoli appartamenti del condominio sul lastrico solare.

Queste e molte altre novità, per saperne di più ed esporci la Tua problematica scegli l'avvocato condominiale di dirittissimo - scrivi a: dirittissimo@gmail.com 

Avv. Luca Avaldi 

Avv. Luca Canevari 

www.dirittissimo.it  - sezione civile 


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