RIFORMA
DEL CONDOMINIO:
- RIPASSIAMO
LE NOVITA’ -
La
riforma del condominio ha introdotto importanti novità che riguardano specialmente
la figura dell’amministratore, oltre che i criteri di suddivisione della spesa
e delle rappresentatività in assemblea.
Tali
aspetti, sono stati determinati non più solo in base al numero dei condomini ma
anche sulla divisione in millesimi degli appartamenti ai quali viene attribuito
uno specifico valore.
REQUISITI
PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE E SUOI OBBLIGHI
L’amministratore
deve possedere dei requisiti ben precisi per poter essere eletto tale:
-pieno
godimento dei diritti civili;
-non
avere condanne per i delitti contro la p.a., l’amministrazione della giustizia,
la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il
quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore a 2 anni.
-non
deve essere sottoposto a misure di prevenzione diventate definitive
-non
deve esser interdetto o inabilitato
-non
deve avere protesti cambiari
-deve
aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di
formazione periodica
Possono
svolgere il ruolo di amministratore anche le società semplici le s.n.c., le s.a.s
le s.p.a e le s.r.l.
Importante
è l’obbligo per l’amministratore di presentare la polizza di responsabilità
civile – pena l’inammissibilità della sua nomina ;
-obbligo
di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o erogate
per conto del condominio a qualsiasi titolo, su uno specifico conto corrente,
postale o bancario, intestato al condominio consentendo ai condomini di poter
consultare facilmente la rendicontazione.
Per
i condomini che abbiano più di 9 condomini, l’assemblea può anche decidere le
modalità e limiti con i quali l’amministratore debba prelevare somme dal conto
condominiale, indicando anche un condomino che abbia potere di firma congiunta
con l’amministratore.
Se
lo richiede l’assemblea l’amministratore è obbligato ad avere un sito internet
del condominio accessibile a tutti i condomini.
SPESE
CONDOMINIALI E MOROSITA’
La
riscossione delle spese condominiali può essere fatta dall'amministratore senza
che sia necessaria l’autorizzazione dell’assemblea.
Inoltre,
qualora uno dei condomini non paghi per oltre 6 mesi, l’amministratore può
sospendere tale condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni
L’amministratore
ha l’obbligo di attivare una procedura esecutiva nei confronti del condomino
moroso.
PARTI
COMUNI:
Ci
sono grandi novità in merito anche alle parti comuni di un condominio
Con
la maggioranza assembleare, i condomini possono decidere di effettuare delle
innovazioni che nel rispetto della normativa di settore, riguardano:
-opere
ed interventi per migliorare la sicurezza e salute degli edifici ed impianti;
-opere
ed interventi per abbattere le barriere architettoniche, per il contenimento
del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati al
servizio delle unità immobiliari o sull'edificio.
IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO E TV
La
riforma ha permesso la realizzazione di impianti autonomi (non centralizzati)
per la ricezione radiotelevisiva sempre che non pregiudichino il decoro
architettonico dell’edificio, delle parti comuni o dei singoli appartamenti.
E’
consentito altresì realizzare impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili solo ad uso di singoli appartamenti del condominio sul lastrico
solare.
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Avv. Luca Avaldi
Avv. Luca Canevari
www.dirittissimo.it - sezione civile
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