IL RISCHIO DELLO STRESS DA LAVORO
Individuare i sintomi di
stress da lavoro è
una delle forme di prevenzione in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro secondo il vigente quadro normativo,
costituito dal decreto legislativo 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro) e successive modifiche e integrazioni.
Il testo unico, ha specificamente
individuato lo “stress lavoro-correlato” come uno dei rischi oggetto, sia di
valutazione che di gestione e in applicazione all’Accordo europeo sullo stress
sul lavoro dell’8 ottobre 2004 ha demandato alla Commissione Consultiva
permanente per la salute e la sicurezza del lavoro il compito di «elaborare le
indicazioni necessarie alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato».
Fondamentale osservare che il Dlgs 81/2008, tra le
definizioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettera o),
recepisce la definizione, data dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, del
concetto di “salute” intesa quale «stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità».
Con il Dlgs 81/2008 viene quindi
introdotta una visione più ampia della prevenzione della salute e
sicurezza sul lavoro secondo i principi definiti della “Responsabilità Sociale”.
Tra i più generici sintomi dovuti
a condizioni di stress da lavoro si possono menzionare, oltre a un diffuso
malessere psicofisico , stanchezza,
dolori muscolari, calo delle difese immunitarie e quindi
maggiore propensione ad ammalarsi, iperattività, depressione e
ansia, irritabilità , problemi all’apparato digerente , incapacità
di esprimersi correttamente .
Le fonti di stress negli ambienti di
lavoro sono generalmente ricondotte a due categorie : quella
inerente il contesto lavorativo e quella inerente, invece,
le attività di lavoro .
In entrambi le situazioni i sintomi sono
i medesimi e il rischio di incidente lavorativo può essere anche
grave .
Lo stress lavoro-correlato
produce effetti negativi non solo sul lavoratore ma anche sull’azienda.
Si pensi non solo alla produttività del
lavoratore in termini quantitativi ma anche alla possibilità di errori
produttivi, incidenti causati da errore umano, assenze per malattie nonché
eventuali problematiche di tipo legale.
Il percorso di valutazione
Questi elementi comportano direttamente
o indirettamente degli oneri economici in capo all’azienda che possono essere
sensibilmente ridotti applicando un percorso di valutazione dello stress
lavoro-correlato e trattandolo a tutti gli effetti come un rischio lavorativo
da prevenire ed eliminare.
La valutazione in discorso deve essere
efficace e non solo formale e deve essere anche fattiva e tendere a essere
oggettivamente risolutrice delle problematiche emerse.
Il Dlgs 81/2008 ha introdotto l’obbligo
di valutazione del rischio stress lavoro-correlato da parte dei datori
di lavoro (articolo 28, comma 1-bis).
L’obbligo di valutazione di questo
rischio e, alla stessa stregua di tutti gli altri rischi, è sanzionato
dall’articolo 55, comma 1, lettera a) (violazione
dell’articolo 29, comma 1, relativo alla valutazione dei rischi ed elaborazione
del Documento di Valutazione dei Rischi - DVR).
L’Accordo Europeo dell’ottobre 2004
definisce lo stress lavoro correlato come «stress
intrinsecamente derivante dal lavoro ossia dall’attività lavorativa svolta; è
l’insieme di reazioni, fisiche ed emotive, dannose che si manifestano quando le
prestazioni richieste sul lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o
esigenze del lavoratore».
Sono invece escluse dalla
definizione di stress da lavoro correlato le situazioni nelle quali si
riscontra una volontà di ledere la dignità del lavoratore (ad esempio mobbing, straining,
ecc.) nonostante si potrebbero comunque avere effetti del tutto simili.
Un ruolo di primo piano è assegnato allo
studio dell’organizzazione del lavoro, concretizzato nell’inserimento
all’articolo 15,
comma 1, lettera d), del Dlgs 81/2008, del «rispetto dei principi ergonomici
nell’organizzazione del lavoro» che significa che nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione si deve
tenere in conto di evitare il lavoro monotono e ripetitivo che può avere
effetti negativi sulla salute in termini di stress.
L’articolo 32, comma 2, del Dlgs 81/2008
sottolinea che la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (Rspp) deve riguardare anche i rischi «di natura ergonomica e da
stress lavoro-correlato».
Le modalità di valutazione del
rischio sono indicate dalla “Commissione Consultiva Permanente per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro” (articolo 6, comma 8, lettera m-quater),
del Dlgs 81/2008),
emanate tramite la circolare ministero del Lavoro del 18 novembre 2010, che in
sintesi ritiene che non si possono fare indagini di tipo soggettivo
(ovvero basate su questionari) se prima non si analizza il fenomeno rischio
Stress da Lavoro correlato sulla base di dati oggettivi, complessivi e
quantitativi dei cosiddetti “eventi sentinella” (assenze per malattia - escluse
maternità, allattamento, congedi parentali - indisposizioni, assenze per
infortunio, età anagrafica media, turn-over del personale, numero di richieste
di trasferimento).
Le linee guida
Prima dell’emanazione delle indicazioni
da parte della Commissione consultiva permanente, molti degli enti che operano
in seno a detta commissione (formata dalle organizzazioni datoriali, sindacali,
dall’Inail, dalle regioni, dai Ministeri competenti) hanno autonomamente emesso
proprie linee guida.
A tale riguardo si deve fare menzione
del fatto che il Dipartimento Medicina del Lavoro dell’Inail - ex Ispesl - ha
redatto un manuale d’uso con delle Linee Guida in materia di requisiti e
standard in tema di salubrità dei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa
ai sensi del decreto
legislativo 81/2008.
Il Dipartimento medicina del lavoro è
partito di base dalle indicazioni della Commissione consultiva integrandolo e
ha scelto di definire un percorso metodologico basato sul Modello già
approntato nella realtà Britannica e basato sull’ “Indicator tool”
(“questionario-strumento indicatore”) coinvolgendo più di 75 aziende afferenti
a diversi settori produttivi e più di 6.300 lavoratori.
Per riportare succintamente il metodo di
accertamento indicato dalla Commissione consultiva per la verifica dei
fattori stressanti si prevede come primo approccio una “valutazione
preliminare” e una “valutazione approfondita”.
Nella valutazione preliminare si deve
effettuare la rilevazione, di «indicatori di rischio da stress
lavoro correlato oggettivi e verificabili e ove possibile numericamente
apprezzabili», individuati dalla Commissione consultiva, appartenenti
“quanto meno” a tre famiglie distinte:
1) Eventi sentinella:
·
le
assenze dal lavoro;
·
le
assenze per malattia;
·
le
ferie non godute;
·
gli
indici infortunistici;
·
i
procedimenti/sanzioni disciplinari;
·
istanze
giudiziarie;
·
le
segnalazioni del medico competente;
·
le
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;
2) Fattori di contenuto del lavoro;
·
ambiente
di lavoro e attrezzature da lavoro;
·
carichi
e ritmi di lavoro;
·
orario
di lavoro e turni;
·
corrispondenza
tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
·
ambiente
e attrezzature di lavoro;
3) Fattori di contesto del
lavoro:
·
ruolo
nell’ambito dell’organizzazione;
·
autonomia
decisionale e controllo;
·
conflitti
interpersonali al lavoro;
·
evoluzione
e sviluppo di carriera.
Se dalla valutazione preliminare non
emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato il risultato è
riportato nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR) prevedendo un piano di
monitoraggio per il periodo successivo.
Nel caso in cui invece emergano
elementi di rischio si procede alla pianificazione e alla adozione degli
opportuni interventi correttivi e nel caso in cui questi ultimi si
rilevino “inefficaci”, si deve passare alla “valutazione approfondita”.
Gli strumenti per la valutazione sono a
titolo esemplificativo:
· questionari,
· focus group,
· interviste.
Per le imprese fino a 5 lavoratori, il
datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione diverse
quali riunioni a patto che garantiscano comunque il coinvolgimento diretto dei
lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
In definitiva le indicazioni
della Commissione consultiva pongono il datore di lavoro e le figure della
prevenzione quali chiari destinatari della valutazione del rischio da stress
lavoro-correlato ma richiedono anche un coinvolgimento e una partecipazione
attiva dei lavoratori.
I risultati ottenuti dalla fase
preliminare e dalla eventuale fase approfondita, devono essere oggetto della
pianificazione e analisi al fine di permettere al datore di lavoro l’adozione
delle eventuali misure correttive necessarie all’eliminazione/riduzione del
rischio e del relativo piano di monitoraggio.
Si ritiene utile menzionare che ai sensi
dell’articolo 25, comma 1, del Dlgs 81/2008 il medico competente ha
l’obbligo, di collaborare al processo di valutazione dei rischi compreso il
rischio da stress lavoro-correlato con un ruolo partecipativo attivo.
Il medico competente può aiutare
nell’individuazione dei gruppi omogenei di lavoratori per l’effettuazione della
valutazione e, ancor di più, nella caratterizzazione di specifici eventi
sentinella e di specifici fattori di contesto e di contenuto del lavoro.
Allo stesso modo può aiutare
nell’interpretazione dei risultati della fase preliminare della valutazione e
in ragione delle proprie funzioni e competenze può venire a conoscenza di
situazioni di comportamenti di singoli o gruppi di lavoratori o di situazioni
di disagio che possono essere fondamentali per la valutazione dei fattori
stressanti sul luogo di lavoro.
È da rilevare peraltro che sebbene
il processo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato porti a
risultati negativi il medico competente potrebbe rilevare singole criticità per
determinati lavoratori e in tale contesto sarà fondamentale l’apporto
di questa figura nella gestione di tali casi.
Proprio in tale ottica si ritiene
fondamentale un’adeguata informativa ai lavoratori per illustrare loro la
possibilità di rivolgersi al Medico competente anche attraverso la richiesta di
visita medica ex articolo 41, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
Se ritieni di essere in una situazione di stress causata dall'ambiente del tuo luogo di lavoro, puoi contattarci scrivendo a: studiolegale@dirittissimo.com, oppure contattando il 328.2408154.
www.dirittissimo.com - sezione lavoro
Avv. Luca Canevari
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