martedì 18 luglio 2017


-SINISTRI STRADALI-
PRIMA CONSULENZA E TRATTAZIONE STRAGIUDIZIALE GRATUITA!!!!



Sei stato vittima di un incidente stradale?! Il nostro studio assieme ad Aspes, associazione servizi al cittadino, prevede un servizio di prima consulenza gratuita (valutazione in merito alla responsabilità delle parti nel sinistro) a tutti i clienti interessati, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell’impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Provvederemo ad effettuare una prima valutazione gratuita del sinistro -fase stragiudiziale- dopo aver esaminato la documentazione utile da voi procurata (a titolo esemplificativo: carta identità e codice fiscale e patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci sono in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell’ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell’ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte, per un costo complessivo di Euro 60,00, oltre oneri accessori.

Per questa fase è previsto:

-studio della documentazione reperita in precedenza;

-redazione della diffida ed invio della stessa;

-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo -modesto- che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e le nostre spese legali oltre a quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.

Qualora la Compagnia assicurativa provveda al risarcimento, le spese legali saranno onorate dalla stessa, esclusa la diffida che è già stata anticipata dal cliente.

Nell’ipotesi in cui il liquidatore non dovesse provvedere alla corresponsione delle spese legali, chiederemo al cliente il 10% sul recuperato, oltre oneri accessori.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente: sono previsti dei costi vivi da sostenere relativi alla procedura giudiziale e il costo verrà quantificato, a seconda dei casi, volta per volta, ma comunque molto contenuto.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e necessiti di una consulenza legale, contattaci al 328.2408154 o scrivi a: dirittissimo@gmail.com e racconta il Tuo caso!
l'80% dei casi li risolviamo in via stragiudiziale senza ricorrere al Giudice!


legali Aspes- associazione servizi per il cittadino www.associazioneaspes.org


giovedì 29 giugno 2017

PROCEDURA PER RECUPERO PEREQUAZIONE PENSIONE BLOCCATA DAL 2011

Si informa tutti i lettori che la Corte Costituzionale si riunirà per decidere definitivamente la questione il 24 Ottobre 2017.

Pertanto, per chi volesse ancora procedere e far valere i suoi diritti, è ancora in tempo!!!

Le fasi da seguire sono:

1) far elaborare i conteggi degli arretrati di perequazione che Vi spettano dal 2011

2) inviare, nostro tramite, la diffida interruttiva della prescrizione

3) valutare la fase giudiziale in base anche al risultato dei conteggi

Seguiamo tutta la procedura anche tramite email per chi fosse impossibilitato a recarsi presso i nostri uffici di Milano- Via Lucca 44.

La documentazione necessaria da preparare e da inviare alla email: rivalutazionepensione@gmail.com è la seguente:

-c.i. e c.f. fronte e retro;

-cedolini accreditamento pensione Inps: novembre- dicembre 2011- gennaio 2012-2013-2014-2015-2016-2017

-CUD o 730 dal 2012 al 2017

Per ulteriori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o contatta il: 328.2408154




mercoledì 7 giugno 2017


XIV. PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO DOPO LA LEGGE FORNERO (per la prescrizione pre-Fornero)

-  L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quanto tempo ha il lavoratore per procedere, tramite un Avvocato del Lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare la durata della prescrizione dei crediti retributivi, ovvero fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate allo svolgimento della propria prestazione lavorativa.


Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

Come già specificato la maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato nulla è mutato circa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che, come noto, ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Pertanto la giurisprudenza più recente è stata sollecitata dagli Avvocati del Lavoro a chiedersi se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Ovviamente tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto pare lecita conseguenza che anche a tali lavoratori debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si sono pronunciati rispettivamente i giudici Di Leo e Croci (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016) affermando che fino al luglio 2012 i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (Rivista Guida al Lavoro, n.29/2016, pag. 36 e ss.).

In conclusione, è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, si rivolga ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.



Vuoi saperne di più sull’argomento e conoscere se sei ancora in tempo per recuperare il tuo credito di lavoro? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!

Scrivi a dirittissimo@gmail.com

martedì 9 maggio 2017

TERMINI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO



TERMINI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO

- L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quali sono i termini di impugnazione del licenziamento ? E quali le conseguenze se il lavoratore non rispetta la decadenza e la prescrizione ?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.


Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo breve articolo suole affrontare un aspetto molto delicato dell’impugnazione del licenziamento, commentando una recente Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 19 maggio 2016, n. 10343) sul tema.

E’ purtroppo già accaduto che ai Nostri Avvocati del Lavoro si siano rivolti lavoratori che volevano impugnare il proprio licenziamento, ma purtroppo erano ormai preclusi da tale azione, in quanto erano già scaduti i termini di prescrizione e decadenza per esercitare tale diritto.

Vediamo quindi ora quali sono questi due diversi termini e come possono essere esercitati dal lavoratore licenziato.

Il nostro ordinamento prevede due termini relativi all’impugnazione del licenziamento: un primo più breve, pari a 60 giorni, per impugnare il licenziamento tramite una comunicazione scritta inviata al datore di lavoro (Art. 6 L. 604/66). Tale termine di decadenza decorre dal giorno in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento.

In tale primo atto di impugnazione, è consigliabile che il lavoratore si faccia assistere da un buon Avvocato del Lavoro, poiché anche un semplice errore in tale fase può precludere l’intera azione di impugnazione del licenziamento. La lettera di impugnazione deve contenere i riferimenti del licenziamento che si vuole impugnare, deve essere sottoscritta personalmente dal lavoratore (oltre che dall’eventuale Avvocato del Lavoro che lo assiste), il quale deve porre la propria formale messa a disposizione per la ripresa dell’attività e si intende tempestivamente effettuata qualora la spedizione della stessa avvenga entro e non oltre il sessantesimo giorno (vale il giorno della spedizione, anche se ricevuta oltre tale termine dal datore).

Tale atto di impugnazione di licenziamento può essere sostituito anche dal deposito del ricorso giudiziale, ma tale scelta appare criticabile dell’Avvocato del Lavoro in quanto verrebbe meno la prima fase di eventuale trattativa bonaria tra lo stesso Avvocato del Lavoro e la controparte (o suo legale) che molto frequentemente può concludersi per il lavoratore con un ottimo risultato, molto simile a quello dell’eventuale e successivo giudizio.

Dalla data di spedizione della lettera di impugnazione del licenziamento quindi decorre il secondo termine, questo di 180 giorni, entro il quale l’Avvocato del Lavoro che assiste il lavoratore licenziato potrà depositare il ricorso giudiziale, a pena di prescrizione.

Nella sentenza della Suprema Corte in commento, si ribadisce il principio per cui, qualora il lavoratore non rispetti i termini di decadenza (60 giorni) e prescrizione (180 giorni) per l’impugnazione del licenziamento, gli sarà precluso il diritto di far accertare giudizialmente l’eventuale illegittimità dello stesso e di conseguire il relativo risarcimento del danno nella misura prevista dalle due alternative discipline applicabili al caso de quo (Art. 8, L. 604/66 oppure Art. 18, L. 300/70).

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere preventivamente se, al di là del merito, è ancora nei termini per esercitare il proprio diritto all’impugnazione del licenziamento.



Vuoi saperne di più e sapere se che anche tu hai ancora diritto ad impugnare il licenziamento ed ottenere il relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro

Per contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il 328.2408154!




III. DEMANSIONAMENTO E LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:

Rischia il Licenziamento il lavoratore che si rifiuti di svolgere mansioni inferiori?
risponde l’Avvocato del Lavoro.


Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro in questo articolo chiarirà una questione molto dibattuta nel diritto del Lavoro: può il lavoratore rifiutarsi si svolgere mansioni inferiori rispetto all’inquadramento contrattuale senza rischiare un legittimo licenziamento ?

Spesso infatti accade che un lavoratore, a cui vengano assegnate nuove mansioni, anche palesemente inferiori rispetto alla propria qualifica, ritenga di potersi avvalere del diritto di astenersi dallo svolgimento delle stesse senza ricorrere in alcun rischio di licenziamento.

Nulla di più errato !

Sul tema infatti è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, anche di Cassazione, secondo il quale il lavoratore a cui vengano assegnate mansioni inferiori (“demansionamento”) non possa astenersi dal prestare l’attività lavorativa, potendo costui esclusivamente agire in giudizio, mediante l’assistenza di un buon Avvocato del Lavoro, per veder riconosciuto il demansionamento subito e dunque chiedere al giudice adito di ordinare l’assegnazione a mansioni adeguate oltre ad diritto ad un risarcimento di natura economica.

L’Avvocato del Lavoro infatti precisa che tale orientamento è stato confermato anche da una recente sentenza di della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 5 maggio 2016, n. 9060) la quale, su ricorso presentato da un Avvocato del Lavoro avverso un licenziamento per giusta causa, ha chiarito che il lavoratore possa agire unicamente per far ricondurre le proprie mansioni alla categoria di appartenenza, dovendo quindi - nelle more del giudizio – svolgere le mansioni – anche chiaramente demansionanti – allo stesso assegnate dal datore di lavoro, ai sensi degli artt.  2086 e 2104. c.c..

Per il lavoratore però vi è un’unica possibilità di rifiutarsi, senza rischiare di incorrere in un  licenziamento: se il demansionamento patito sia così grave da “incidere irrimediabilmente sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo” (Cass. Sez. Lav. 20 luglio 2012, n. 12696)

Pertanto solo rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà valutare se il demansionamento subito costituisca un vulnus così grave ed irreparabile alla propria professionalità tale da legittimare il rifiuto immediato dello stesso a svolgere la prestazione lavorativa, senza neppure attendere il relativo accertamento giudiziario.

Vuoi saperne di più e valutare se che anche tu hai diritto a rifiutare il demansionamento, senza rischiare un licenziamento per giusta causa?  Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!

Per contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il 328.2408154!

mercoledì 12 aprile 2017


PROCEDURA PER OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI:


IMPORTANZA DI RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO DI DIRITTO PREVIDENZIALE



Cari lettori, in questo articolo si vuole sottolineare l’importanza di rivolgersi ad un Avvocato di diritto previdenziale soprattutto in merito ad una questione molto dibattuta negli ultimi tempi: la PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI.

L’avvocato previdenziale tutela i diritti dei pensionati anche in tal senso, cercando di

illustrarvi i fatti salienti e gli elementi di diritto di una materia complessa, quale quella previdenziale, spiegando come concretamente riottenere la rivalutazione della propria pensione.

ITER LEGISLATIVO


L'art. 69 comma 1, della Legge 23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle pensioni. L'articolo in discussione prevede l'applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento e nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.

Il Governo Monti ha emanato il decreto legge n. 201/2011, meglio conosciuto come “Legge Salva Italia”, al cui art. 24 comma 25, ha disposto il blocco della perequazione automatica delle pensioni per gli anni 2012 e 2013 (a partire dal trattamento minimo lordo pari ad €.1.405,05=).

La Corte costituzionale è intervenuta con sentenza n. 70 del 2015 dichiarando incostituzionale l'art 24 comma 25 della Legge n. 201 del 2011, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)".

La suddetta Corte ha dunque ritenuto illegittimo il blocco per due anni della rivalutazione delle pensioni.

Il Governo, con l’obbiettivo di risolvere una tale situazione, è intervenuto nel mese di maggio 2015 per definire il meccanismo con il quale restituire parte della perdita d’acquisto, negli anni 2012 e 2013, delle pensioni sopra i 1.405 euro lordi.

Si tratta solamente di un recupero parziale della perequazione che non restituisce tutto a tutti.

Infatti il decreto Renzi, poi convertito in Legge, prevede solo la corresponsione, a titolo di perequazione, di una somma “una tantum” che è stata accreditata di volta in volta, a seconda dell’importo di pensione percepito e senza che questa somma costituisca parte integrante del proprio reddito. Senza dubbio, il ripristino integrale del meccanismo di perequazione delle pensioni avrebbe comportato per il bilancio dello Stato un onere pari a circa 18 miliardi di euro nel 2015 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016.

Per tale ragione, è doveroso rivolgersi ad un Avvocato previdenziale per intraprendere un'azione legale affinché vengano tutelati i diritti di tutti i pensionati coinvolti dalla lesione.

Ciò soprattutto alla luce del fatto che alcuni Avvocati previdenziali hanno ottenuto già ottimi risultati presso alcuni Tribunali d’Italia e Corti dei Conti che si sono espressi favorevolmente in merito a tale questione.

A Milano, il Giudice del Lavoro emesso un’ordinanza sulla base di un ricorso presentato da un Avvocato previdenziale, accogliendo le argomentazioni relative alla legittimità costituzionale dei blocchi operati e, in particolare, quella relativa alle pensioni superiori a 6 volte il minimo Inps.

La decisione ultima spetterà alla Corte Costituzionale e di fatto, a detta di alcuni Avvocati previdenziali, ci sono alcuni elementi che fanno ben sperare in un esito positivo della vicenda.

Infatti la Corte con sentenza n. 70/2015, si era già espressa favorevolmente per l'illegittimità del blocco del biennio 2012-2013 e, ad oggi, l' ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano considera fondata la questione anche per gli anni successivi dal 2013 al 2016.
LA PROCEDURA

Analizzando nel dettaglio la procedura, l’Avvocato previdenziale spiega che si tratta di un ricorso individuale che si sviluppa attraverso una procedura di due fasi, di seguito meglio specificate:



1)    La prima fase -stragiudiziale- consiste nella raccolta documentazione e nella redazione ed invio di una diffida all’Inps (interruttiva della prescrizione) per la formale richiesta di riquantificazione e restituzione della mancata perequazione per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.



2)    La seconda fase -giudiziale- consiste nella redazione e deposito di un ricorso presso il competente Tribunale del lavoro (se ex dipendente privato) o Corte dei Conti (se ex dipendente pubblico) e tutta la assistenza giudiziale della procedura di 1 grado (udienze, incombenze di cancelleria)



E’ necessario che vengano effettuati, da un consulente del lavoro qualificato, i conteggi relativi alla mancata perequazione, sia per gli anni 2012-2013 sia per i successivi anni 2014-2015-2016, comprensivi degli interessi legali nel frattempo maturati.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA


Per poter avviare la procedura di cui sopra, è necessario procurarsi i seguenti documenti utili:


1)    copia carta identità' e codice fiscale fronte e retro;
2)    certificato di stato di famiglia (anche autocertificazione);
3)    comunicazioni mensili al pensionato dell'inps relative ai mesi di:
   novembre 2011 - dicembre 2011
   gennaio 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017
   agosto 2015 (da recuperare sul sito Inps con pin, o recandosi personalmente all’Inps competente);
4)    CUD dal 2011 al 2016

Se interessati ad avere maggiori informazioni in merito alla procedura sopra descritta, scrivete a: dirittissimo@gmail.com



martedì 4 aprile 2017




VOLI CANCELLATI O IN RITARDO?

PUOI OTTENERE IL RIMBORSO!!!


Sapevi che se il tuo volo è in ritardo di più di 2 ore potresti avere già diritto all’assistenza mentre se il ritardo supera le 3 ore ad un risarcimento pecuniario?

I passeggeri vittime di un ritardo aereo hanno diritto a percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.

Oltre al risarcimento il passeggero ha diritto anche all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due telefonate, questo è quanto previsto dalla Carta dei Diritti del Passeggero.



Il Regolamento CE 261 del 2004 è una legge dell'Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati membri devono rispettare.

Questa afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione. Inoltre, nell'Ottobre 2012 la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che anche i passeggeri dei quali voli sono arrivati con tre ore di ritardo o oltre, hanno diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non è attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche.

L'obiettivo principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli stati membri.

Da quando la legge fu implementata nel Febbraio 2005, ci sono state molte sentenze rivoluzionarie contro le compagnie aeree nella Corte di Giustizia Europea. Questo ha drasticamente cambiato il  panorama dei diritti dei passeggeri aerei. Abbiamo riassunto i più importanti casi nella sezione Sentenze Rivoluzionarie.



Quando si applica la legge?

La legge sui diritti dei passeggeri aerei può essere facilmente confusa. In certi tratti, sembra contraddittoria. Questa è la ragione per la quale può essere difficile capire quando si ha diritto e per che cosa si ha diritto. Inoltre, le compagnie aeree hanno una tendenza a tenere segreti i diritti dei passeggeri aerei, anche se sono legalmente obbligate ad informare. Di conseguenza,  ci si trova in una situazione di stallo.

Il nostro obiettivo è di rendere più facile per voi capire i vostri diritti quando si verifica un ritardo del volo, cancellazioni o sovraprenotazioni.


Dove si applica la legge?

Dato che il Regolamento CE 261/2004  è una legge europea, si applica solo nello spazio aereo dell'UE, tuttavia non bisogna essere cittadini dell'UE per reclamare un risarcimento. Questo significa che il tuo volo deve essere partito da un aeroporto in UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in UE (con una compagnia aerea europea)  o da Islanda, Norvegia o Svizzera. Si veda la tabella qui sotto per un riepilogo.

Risarcimento del danno non solo materiale ma anche morale

La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.

La Corte ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque, impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.

Inoltre, in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un limite massimo di 4.750 euro per passeggero).

La Corte ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare” che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali.

Infine, la Corte aggiunge che “quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come rientranti in un risarcimento supplementare”.

Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può verificare un disagio per i passeggeri:

1)     NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni

2)     CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile non parte

3)     RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

Compensazione pecuniaria.

La Carta dei diritti del passeggero calcola la compensazione in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla distanza percorsa.

-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.


Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta nel caso in cui:

-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse condizioni meterologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.

-o il passeggero sia stato informato della cancellazione:

1)con almeno due settimane di preavviso;

2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario

Per maggiori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il numero dedicato: 328.2408154