XIV. PRESCRIZIONE
DEI CREDITI DI LAVORO DOPO LA LEGGE FORNERO (per la prescrizione
pre-Fornero)
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quanto tempo ha il lavoratore per procedere,
tramite un Avvocato del Lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma
avente natura retributiva?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro con questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare la durata della
prescrizione dei crediti retributivi, ovvero fino a quando il lavoratore può
agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate
allo svolgimento della propria prestazione lavorativa.
Che cosa è
cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi
legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di
varia natura, TFR, etc …) ?
Come già
specificato la maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di
lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi
4 e 5).
Se da un lato
nulla è mutato circa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è
la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti,
per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che, come
noto, ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la
reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una
tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento
illegittimo”).
Pertanto la
giurisprudenza più recente è stata sollecitata dagli Avvocati del Lavoro a
chiedersi se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle
grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di
licenziamento illegittimo.
Ovviamente tale
riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post
Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la
tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una
meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.
Pertanto pare
lecita conseguenza che anche a tali lavoratori debba trovare applicazione una
prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione
dello stesso.
In tal senso, a
seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si
sono pronunciati rispettivamente i giudici Di Leo e Croci (Trib. Milano Sez.
Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016) affermando che
fino al luglio 2012 i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione
in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (Rivista
Guida al Lavoro, n.29/2016, pag. 36 e ss.).
In conclusione,
è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al
recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di
straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine
rapporto o altri crediti di natura retributiva, si rivolga ad un Avvocato del
Lavoro per verificare preventivamente se è ancora nella possibilità di esercitare
tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a
tutela dei propri interessi.
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