mercoledì 7 giugno 2017


XIV. PRESCRIZIONE DEI CREDITI DI LAVORO DOPO LA LEGGE FORNERO (per la prescrizione pre-Fornero)

-  L’Avvocato del Lavoro commenta:

Quanto tempo ha il lavoratore per procedere, tramite un Avvocato del Lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma avente natura retributiva?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?

-risponde l’Avvocato del Lavoro.

Cari lettori, l’Avvocato del Lavoro con questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare la durata della prescrizione dei crediti retributivi, ovvero fino a quando il lavoratore può agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate allo svolgimento della propria prestazione lavorativa.


Che cosa è cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di varia natura, TFR, etc …) ?

Come già specificato la maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi 4 e 5).

Se da un lato nulla è mutato circa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti, per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che, come noto, ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento illegittimo”).

Pertanto la giurisprudenza più recente è stata sollecitata dagli Avvocati del Lavoro a chiedersi se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di licenziamento illegittimo.

Ovviamente tale riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.

Pertanto pare lecita conseguenza che anche a tali lavoratori debba trovare applicazione una prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione dello stesso.

In tal senso, a seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si sono pronunciati rispettivamente i giudici Di Leo e Croci (Trib. Milano Sez. Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016) affermando che fino al luglio 2012 i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (Rivista Guida al Lavoro, n.29/2016, pag. 36 e ss.).

In conclusione, è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine rapporto o altri crediti di natura retributiva, si rivolga ad un Avvocato del Lavoro per verificare preventivamente se è ancora nella possibilità di esercitare tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a tutela dei propri interessi.



Vuoi saperne di più sull’argomento e conoscere se sei ancora in tempo per recuperare il tuo credito di lavoro? Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!

Scrivi a dirittissimo@gmail.com

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