TERMINI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono i termini di impugnazione del
licenziamento ? E quali le conseguenze se il lavoratore non rispetta la
decadenza e la prescrizione ?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro in questo breve articolo suole affrontare un aspetto molto delicato
dell’impugnazione del licenziamento, commentando una recente Sentenza della
Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 19 maggio 2016, n. 10343) sul tema.
E’ purtroppo già
accaduto che ai Nostri Avvocati del Lavoro si siano rivolti lavoratori che volevano
impugnare il proprio licenziamento, ma purtroppo erano ormai preclusi da tale
azione, in quanto erano già scaduti i termini di prescrizione e decadenza per
esercitare tale diritto.
Vediamo quindi
ora quali sono questi due diversi termini e come possono essere esercitati dal
lavoratore licenziato.
Il nostro
ordinamento prevede due termini relativi all’impugnazione del licenziamento: un
primo più breve, pari a 60 giorni, per impugnare il licenziamento tramite una
comunicazione scritta inviata al datore di lavoro (Art. 6 L. 604/66). Tale termine di
decadenza decorre dal giorno in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera di
licenziamento.
In tale primo
atto di impugnazione, è consigliabile che il lavoratore si faccia assistere da
un buon Avvocato del Lavoro, poiché anche un semplice errore in tale fase può
precludere l’intera azione di impugnazione del licenziamento. La lettera di
impugnazione deve contenere i riferimenti del licenziamento che si vuole
impugnare, deve essere sottoscritta personalmente dal lavoratore (oltre che
dall’eventuale Avvocato del Lavoro che lo assiste), il quale deve porre la
propria formale messa a disposizione per la ripresa dell’attività e si intende
tempestivamente effettuata qualora la spedizione della stessa avvenga entro e
non oltre il sessantesimo giorno (vale il giorno della spedizione, anche se
ricevuta oltre tale termine dal datore).
Tale atto di
impugnazione di licenziamento può essere sostituito anche dal deposito del
ricorso giudiziale, ma tale scelta appare criticabile dell’Avvocato del Lavoro
in quanto verrebbe meno la prima fase di eventuale trattativa bonaria tra lo
stesso Avvocato del Lavoro e la controparte (o suo legale) che molto
frequentemente può concludersi per il lavoratore con un ottimo risultato, molto
simile a quello dell’eventuale e successivo giudizio.
Dalla data di
spedizione della lettera di impugnazione del licenziamento quindi decorre il
secondo termine, questo di 180 giorni, entro il quale l’Avvocato del Lavoro che
assiste il lavoratore licenziato potrà depositare il ricorso giudiziale, a pena
di prescrizione.
Nella sentenza
della Suprema Corte in commento, si ribadisce il principio per cui, qualora il
lavoratore non rispetti i termini di decadenza (60 giorni) e prescrizione (180
giorni) per l’impugnazione del licenziamento, gli sarà precluso il diritto di
far accertare giudizialmente l’eventuale illegittimità dello stesso e di
conseguire il relativo risarcimento del danno nella misura prevista dalle due
alternative discipline applicabili al caso de quo (Art. 8, L. 604/66
oppure Art. 18, L. 300/70).
Pertanto solo
rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere
preventivamente se, al di là del merito, è ancora nei termini per esercitare il
proprio diritto all’impugnazione del licenziamento.
Vuoi saperne di più e sapere se che
anche tu hai ancora diritto ad impugnare il licenziamento ed ottenere il
relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro
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Per contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il 328.2408154!
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