martedì 4 aprile 2017




VOLI CANCELLATI O IN RITARDO?

PUOI OTTENERE IL RIMBORSO!!!


Sapevi che se il tuo volo è in ritardo di più di 2 ore potresti avere già diritto all’assistenza mentre se il ritardo supera le 3 ore ad un risarcimento pecuniario?

I passeggeri vittime di un ritardo aereo hanno diritto a percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.

Oltre al risarcimento il passeggero ha diritto anche all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due telefonate, questo è quanto previsto dalla Carta dei Diritti del Passeggero.



Il Regolamento CE 261 del 2004 è una legge dell'Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati membri devono rispettare.

Questa afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione. Inoltre, nell'Ottobre 2012 la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che anche i passeggeri dei quali voli sono arrivati con tre ore di ritardo o oltre, hanno diritto al risarcimento, a meno che il ritardo non è attribuibile a circostanze straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o cattive condizioni meteorologiche.

L'obiettivo principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli stati membri.

Da quando la legge fu implementata nel Febbraio 2005, ci sono state molte sentenze rivoluzionarie contro le compagnie aeree nella Corte di Giustizia Europea. Questo ha drasticamente cambiato il  panorama dei diritti dei passeggeri aerei. Abbiamo riassunto i più importanti casi nella sezione Sentenze Rivoluzionarie.



Quando si applica la legge?

La legge sui diritti dei passeggeri aerei può essere facilmente confusa. In certi tratti, sembra contraddittoria. Questa è la ragione per la quale può essere difficile capire quando si ha diritto e per che cosa si ha diritto. Inoltre, le compagnie aeree hanno una tendenza a tenere segreti i diritti dei passeggeri aerei, anche se sono legalmente obbligate ad informare. Di conseguenza,  ci si trova in una situazione di stallo.

Il nostro obiettivo è di rendere più facile per voi capire i vostri diritti quando si verifica un ritardo del volo, cancellazioni o sovraprenotazioni.


Dove si applica la legge?

Dato che il Regolamento CE 261/2004  è una legge europea, si applica solo nello spazio aereo dell'UE, tuttavia non bisogna essere cittadini dell'UE per reclamare un risarcimento. Questo significa che il tuo volo deve essere partito da un aeroporto in UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in UE (con una compagnia aerea europea)  o da Islanda, Norvegia o Svizzera. Si veda la tabella qui sotto per un riepilogo.

Risarcimento del danno non solo materiale ma anche morale

La Corte di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.

La Corte ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque, impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.

Inoltre, in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un limite massimo di 4.750 euro per passeggero).

La Corte ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare” che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo, materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore aereo dei suoi obblighi contrattuali.

Infine, la Corte aggiunge che “quando un vettore viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come rientranti in un risarcimento supplementare”.

Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può verificare un disagio per i passeggeri:

1)     NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa dell’eccessivo numero di prenotazioni

2)     CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile non parte

3)     RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.

Compensazione pecuniaria.

La Carta dei diritti del passeggero calcola la compensazione in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla distanza percorsa.

-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro 250,00

-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00

-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.


Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta nel caso in cui:

-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse condizioni meterologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.

-o il passeggero sia stato informato della cancellazione:

1)con almeno due settimane di preavviso;

2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario

Per maggiori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il numero dedicato: 328.2408154

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