PROCEDURA PER RECUPERO PEREQUAZIONE PENSIONE BLOCCATA DAL 2011
Si informa tutti i lettori che la Corte Costituzionale si riunirà per decidere definitivamente la questione il 24 Ottobre 2017.
Pertanto, per chi volesse ancora procedere e far valere i suoi diritti, è ancora in tempo!!!
Le fasi da seguire sono:
1) far elaborare i conteggi degli arretrati di perequazione che Vi spettano dal 2011
2) inviare, nostro tramite, la diffida interruttiva della prescrizione
3) valutare la fase giudiziale in base anche al risultato dei conteggi
Seguiamo tutta la procedura anche tramite email per chi fosse impossibilitato a recarsi presso i nostri uffici di Milano- Via Lucca 44.
La documentazione necessaria da preparare e da inviare alla email: rivalutazionepensione@gmail.com è la seguente:
-c.i. e c.f. fronte e retro;
-cedolini accreditamento pensione Inps: novembre- dicembre 2011- gennaio 2012-2013-2014-2015-2016-2017
-CUD o 730 dal 2012 al 2017
Per ulteriori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o contatta il: 328.2408154
Informazioni quotidiane di diritto, soluzioni a problematiche giuridiche!
Raccontaci il tuo caso: scrivici a studiolegale@dirittissimo.com o chiamaci al 328.2408154.
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giovedì 29 giugno 2017
mercoledì 7 giugno 2017
XIV. PRESCRIZIONE
DEI CREDITI DI LAVORO DOPO LA LEGGE FORNERO (per la prescrizione
pre-Fornero)
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quanto tempo ha il lavoratore per procedere,
tramite un Avvocato del Lavoro, per chiedere il pagamento di qualsiasi somma
avente natura retributiva?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
Perché è possibile sostenere che dopo la Riforma Fornero (2012) lavoratori di aziende piccole e grandi hanno in parte identiche tempistiche?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro con questo articolo si pone l’obiettivo di spiegare la durata della
prescrizione dei crediti retributivi, ovvero fino a quando il lavoratore può
agire in giudizio per vedersi riconoscere somme a titolo retributivo legate
allo svolgimento della propria prestazione lavorativa.
Che cosa è
cambiato dal 2012 per i lavoratori che vogliano recuperare crediti retributivi
legati al rapporto di lavoro (stipendi non pagati, differenze retributive di
varia natura, TFR, etc …) ?
Come già
specificato la maggior parte dei crediti retributivi legali al rapporto di
lavoro hanno una prescrizione quinquennale (ex Art. 2948 c.c., commi
4 e 5).
Se da un lato
nulla è mutato circa la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi
per i lavoratori delle cd. “piccole imprese” (fino a 15 dipendenti), diversa è
la situazione dei lavoratori dipendenti di imprese con più di 15 dipendenti,
per i quali è applicabile indistintamente la Riforma Fornero del 2012 che, come
noto, ha ridotto i casi di licenziamento illegittimo per i quali è prevista la
reintegrazione, ora sostituita per la maggior parte dei licenziamenti con una
tutela meramente risarcitoria (cd. “monetizzazione del licenziamento
illegittimo”).
Pertanto la
giurisprudenza più recente è stata sollecitata dagli Avvocati del Lavoro a
chiedersi se il “timore da recesso” ricorresse ora anche per i dipendenti delle
grandi realtà, oggi non più assicurati dal reintegro in servizio in caso di
licenziamento illegittimo.
Ovviamente tale
riflessione deve essere estesa, a maggior ragione, anche ai lavoratori post
Jobs Act a cui si applica il contratto a tutele crescenti, per i quali la
tutela “forte” reale non troverà quasi più applicazione, sostituita da una
meramente risarcitoria, al pari dei lavoratori delle piccole realtà.
Pertanto pare
lecita conseguenza che anche a tali lavoratori debba trovare applicazione una
prescrizione non più in costanza di rapporto, ma dal momento della cessazione
dello stesso.
In tal senso, a
seguito di ricorsi presentati da Avvocati del Lavoro di Milano e Torino, si
sono pronunciati rispettivamente i giudici Di Leo e Croci (Trib. Milano Sez.
Lav. 16 dicembre 2015 e Trib. Torino Sez. Lav. 25 maggio 2016) affermando che
fino al luglio 2012 i crediti retributivi siano caratterizzati da prescrizione
in costanza di rapporto e successivamente il termine risulta sospeso (Rivista
Guida al Lavoro, n.29/2016, pag. 36 e ss.).
In conclusione,
è opportuno che il lavoratore, desideroso di intraprendere un’azione volta al
recupero di uno stipendio non pagato, del mancato riconoscimento di
straordinari e ferie, del non pagamento del TFR e delle competenze di fine
rapporto o altri crediti di natura retributiva, si rivolga ad un Avvocato del
Lavoro per verificare preventivamente se è ancora nella possibilità di esercitare
tale diritto, ed in caso positivo, procedere con la dovuta azione giudiziaria a
tutela dei propri interessi.
Vuoi saperne di più sull’argomento
e conoscere se sei ancora in tempo per recuperare il tuo credito di lavoro?
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!
Scrivi a dirittissimo@gmail.com
martedì 9 maggio 2017
TERMINI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
TERMINI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO
- L’Avvocato del Lavoro commenta:
Quali sono i termini di impugnazione del
licenziamento ? E quali le conseguenze se il lavoratore non rispetta la
decadenza e la prescrizione ?
-risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro in questo breve articolo suole affrontare un aspetto molto delicato
dell’impugnazione del licenziamento, commentando una recente Sentenza della
Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 19 maggio 2016, n. 10343) sul tema.
E’ purtroppo già
accaduto che ai Nostri Avvocati del Lavoro si siano rivolti lavoratori che volevano
impugnare il proprio licenziamento, ma purtroppo erano ormai preclusi da tale
azione, in quanto erano già scaduti i termini di prescrizione e decadenza per
esercitare tale diritto.
Vediamo quindi
ora quali sono questi due diversi termini e come possono essere esercitati dal
lavoratore licenziato.
Il nostro
ordinamento prevede due termini relativi all’impugnazione del licenziamento: un
primo più breve, pari a 60 giorni, per impugnare il licenziamento tramite una
comunicazione scritta inviata al datore di lavoro (Art. 6 L. 604/66). Tale termine di
decadenza decorre dal giorno in cui il lavoratore ha ricevuto la lettera di
licenziamento.
In tale primo
atto di impugnazione, è consigliabile che il lavoratore si faccia assistere da
un buon Avvocato del Lavoro, poiché anche un semplice errore in tale fase può
precludere l’intera azione di impugnazione del licenziamento. La lettera di
impugnazione deve contenere i riferimenti del licenziamento che si vuole
impugnare, deve essere sottoscritta personalmente dal lavoratore (oltre che
dall’eventuale Avvocato del Lavoro che lo assiste), il quale deve porre la
propria formale messa a disposizione per la ripresa dell’attività e si intende
tempestivamente effettuata qualora la spedizione della stessa avvenga entro e
non oltre il sessantesimo giorno (vale il giorno della spedizione, anche se
ricevuta oltre tale termine dal datore).
Tale atto di
impugnazione di licenziamento può essere sostituito anche dal deposito del
ricorso giudiziale, ma tale scelta appare criticabile dell’Avvocato del Lavoro
in quanto verrebbe meno la prima fase di eventuale trattativa bonaria tra lo
stesso Avvocato del Lavoro e la controparte (o suo legale) che molto
frequentemente può concludersi per il lavoratore con un ottimo risultato, molto
simile a quello dell’eventuale e successivo giudizio.
Dalla data di
spedizione della lettera di impugnazione del licenziamento quindi decorre il
secondo termine, questo di 180 giorni, entro il quale l’Avvocato del Lavoro che
assiste il lavoratore licenziato potrà depositare il ricorso giudiziale, a pena
di prescrizione.
Nella sentenza
della Suprema Corte in commento, si ribadisce il principio per cui, qualora il
lavoratore non rispetti i termini di decadenza (60 giorni) e prescrizione (180
giorni) per l’impugnazione del licenziamento, gli sarà precluso il diritto di
far accertare giudizialmente l’eventuale illegittimità dello stesso e di
conseguire il relativo risarcimento del danno nella misura prevista dalle due
alternative discipline applicabili al caso de quo (Art. 8, L. 604/66
oppure Art. 18, L. 300/70).
Pertanto solo
rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà sapere
preventivamente se, al di là del merito, è ancora nei termini per esercitare il
proprio diritto all’impugnazione del licenziamento.
Vuoi saperne di più e sapere se che
anche tu hai ancora diritto ad impugnare il licenziamento ed ottenere il
relativo risarcimento e/o reintegrazione nel posto di lavoro?
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro
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III. DEMANSIONAMENTO E LICENZIAMENTO - L’Avvocato del Lavoro commenta:
Rischia il Licenziamento il lavoratore che
si rifiuti di svolgere mansioni inferiori?
risponde l’Avvocato del Lavoro.
risponde l’Avvocato del Lavoro.
Cari lettori, l’Avvocato
del Lavoro in questo articolo chiarirà una questione molto dibattuta nel
diritto del Lavoro: può il lavoratore rifiutarsi si svolgere mansioni inferiori
rispetto all’inquadramento contrattuale senza rischiare un legittimo
licenziamento ?
Spesso infatti
accade che un lavoratore, a cui vengano assegnate nuove mansioni, anche
palesemente inferiori rispetto alla propria qualifica, ritenga di potersi
avvalere del diritto di astenersi dallo svolgimento delle stesse senza
ricorrere in alcun rischio di licenziamento.
Nulla di più
errato !
Sul tema infatti
è consolidato l’orientamento giurisprudenziale, anche di Cassazione, secondo il
quale il lavoratore a cui vengano assegnate mansioni inferiori (“demansionamento”)
non possa astenersi dal prestare l’attività lavorativa, potendo costui
esclusivamente agire in giudizio, mediante l’assistenza di un buon Avvocato del
Lavoro, per veder riconosciuto il demansionamento subito e dunque chiedere al
giudice adito di ordinare l’assegnazione a mansioni adeguate oltre ad diritto
ad un risarcimento di natura economica.
L’Avvocato del
Lavoro infatti precisa che tale orientamento è stato confermato anche da una
recente sentenza di della Suprema Corte (Cass. Sez. Lav. 5 maggio 2016, n.
9060)
la quale, su ricorso presentato da un Avvocato del Lavoro avverso un
licenziamento per giusta causa, ha chiarito che il lavoratore possa agire
unicamente per far ricondurre le proprie mansioni alla categoria di
appartenenza, dovendo quindi - nelle more del giudizio – svolgere le mansioni –
anche chiaramente demansionanti – allo stesso assegnate dal datore di lavoro,
ai sensi degli artt. 2086 e 2104. c.c..
Per il
lavoratore però vi è un’unica possibilità di rifiutarsi, senza rischiare di
incorrere in un licenziamento: se il
demansionamento patito sia così grave da “incidere irrimediabilmente sulle
esigenze vitali del lavoratore medesimo” (Cass. Sez. Lav. 20 luglio 2012, n.
12696)
Pertanto solo
rivolgendosi ad un esperto Avvocato del Lavoro, il lavoratore potrà valutare se
il demansionamento subito costituisca un vulnus così grave ed irreparabile alla
propria professionalità tale da legittimare il rifiuto immediato dello stesso a
svolgere la prestazione lavorativa, senza neppure attendere il relativo
accertamento giudiziario.
Vuoi saperne di più e valutare se che
anche tu hai diritto a rifiutare il demansionamento, senza rischiare un
licenziamento per giusta causa?
Rivolgiti ad un nostro Avvocato del Lavoro!
Per contatti scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il 328.2408154!
mercoledì 12 aprile 2017
PROCEDURA PER OTTENERE LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI:
IMPORTANZA
DI RIVOLGERSI AD UN AVVOCATO DI DIRITTO PREVIDENZIALE
L’avvocato previdenziale tutela i
diritti dei pensionati anche in tal senso, cercando di
illustrarvi i fatti salienti e gli
elementi di diritto di una materia complessa, quale quella previdenziale,
spiegando come concretamente riottenere la rivalutazione della propria pensione.
ITER LEGISLATIVO
L'art. 69 comma 1, della Legge
23.12.2000 n. 388 disciplina compiutamente la materia della perequazione delle
pensioni. L'articolo in discussione prevede l'applicazione della perequazione
nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici
fino a 3 volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 90% per la fascia
di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto
trattamento e nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti
superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.
Il Governo Monti ha emanato il decreto
legge n. 201/2011, meglio conosciuto come “Legge Salva Italia”, al cui
art. 24 comma 25, ha disposto il blocco della perequazione automatica delle
pensioni per gli anni 2012 e 2013 (a partire dal trattamento minimo lordo pari
ad €.1.405,05=).
La Corte costituzionale è intervenuta
con sentenza n. 70 del 2015 dichiarando incostituzionale l'art 24 comma
25 della Legge n. 201 del 2011, in quanto lo ha ritenuto lesivo dei “diritti
fondamentali connessi al rapporto previdenziale e fondati su inequivocabili
parametri costituzionali quali a titolo esemplificativo: la proporzionalità del
trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo
comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)".
La suddetta Corte ha dunque ritenuto
illegittimo il blocco per due anni della rivalutazione delle pensioni.
Il Governo, con l’obbiettivo di
risolvere una tale situazione, è intervenuto nel mese di maggio 2015 per
definire il meccanismo con il quale restituire parte della perdita d’acquisto,
negli anni 2012 e 2013, delle pensioni sopra i 1.405 euro lordi.
Si tratta solamente di un recupero
parziale della perequazione che non restituisce tutto a tutti.
Infatti il decreto Renzi, poi convertito
in Legge, prevede solo la corresponsione, a titolo di perequazione, di una
somma “una tantum” che è stata accreditata di volta in volta, a seconda
dell’importo di pensione percepito e senza che questa somma costituisca parte integrante
del proprio reddito. Senza dubbio, il ripristino integrale del meccanismo di perequazione
delle pensioni avrebbe comportato per il bilancio dello Stato un onere pari a
circa 18 miliardi di euro nel 2015 e oltre 4 miliardi di euro a decorrere dal
2016.
Per tale ragione, è doveroso
rivolgersi ad un Avvocato previdenziale per intraprendere un'azione legale
affinché vengano tutelati i diritti di tutti i pensionati coinvolti dalla
lesione.
Ciò
soprattutto alla luce del fatto che alcuni Avvocati previdenziali hanno
ottenuto già ottimi risultati presso alcuni Tribunali d’Italia e Corti dei
Conti che si sono espressi favorevolmente in merito a tale questione.
A Milano, il
Giudice del Lavoro emesso un’ordinanza sulla base di un ricorso
presentato da un Avvocato previdenziale, accogliendo le argomentazioni relative
alla legittimità costituzionale dei blocchi operati e, in particolare, quella
relativa alle pensioni superiori a 6 volte il minimo Inps.
La decisione ultima spetterà alla Corte
Costituzionale e di fatto, a detta di alcuni Avvocati previdenziali, ci sono
alcuni elementi che fanno ben sperare in un esito positivo della vicenda.
Infatti la Corte con sentenza n. 70/2015, si
era già espressa favorevolmente per l'illegittimità del blocco del biennio
2012-2013 e, ad oggi, l' ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano
considera fondata la questione anche per gli anni successivi dal 2013 al 2016.
LA PROCEDURA
Analizzando nel dettaglio la procedura,
l’Avvocato previdenziale spiega che si tratta di
un ricorso individuale che si sviluppa attraverso una procedura di due
fasi, di seguito meglio specificate:
1)
La prima fase -stragiudiziale-
consiste nella raccolta documentazione e nella redazione ed invio di una
diffida all’Inps (interruttiva della prescrizione) per la formale richiesta di
riquantificazione e restituzione della mancata perequazione per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
2)
La seconda fase -giudiziale- consiste nella
redazione e deposito di un ricorso presso il competente Tribunale del lavoro
(se ex dipendente privato) o Corte dei Conti (se ex dipendente pubblico) e
tutta la assistenza giudiziale della procedura di 1 grado (udienze, incombenze
di cancelleria)
E’ necessario che vengano
effettuati, da un consulente del lavoro qualificato, i conteggi relativi alla mancata perequazione, sia per gli anni
2012-2013 sia per i successivi anni 2014-2015-2016, comprensivi degli interessi
legali nel frattempo maturati.
LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Per poter avviare la procedura di
cui sopra, è necessario procurarsi i
seguenti documenti utili:
2) certificato di stato di famiglia (anche autocertificazione);
3) comunicazioni mensili al pensionato dell'inps relative ai mesi di:
• novembre 2011 - dicembre 2011
• gennaio 2012 – 2013 - 2014 – 2015 - 2016 - 2017
• agosto 2015 (da recuperare sul sito Inps con pin, o recandosi personalmente all’Inps competente);
4) CUD dal 2011 al 2016
Se interessati ad avere maggiori informazioni in merito alla procedura sopra descritta, scrivete a: dirittissimo@gmail.com
martedì 4 aprile 2017
VOLI CANCELLATI O IN RITARDO?
PUOI OTTENERE IL RIMBORSO!!!
Sapevi che se il tuo volo è in ritardo di più di 2 ore
potresti avere già diritto all’assistenza mentre se il ritardo supera le 3 ore
ad un risarcimento pecuniario?
I passeggeri vittime di un ritardo aereo hanno diritto a
percepire una compensazione pecuniaria da parte della compagnia aerea da un minimo di €250 fino ad un massimo di €600.
Oltre al risarcimento il passeggero ha diritto anche
all’assistenza che comprende: fornitura di pasti e bevande in congruità con
l’attesa, sistemazione in albergo e trasferimenti da e per l’aeroporto (nel
caso siano necessari uno o più pernottamenti), possibilità di effettuare due
telefonate, questo è quanto previsto dalla Carta
dei Diritti del Passeggero.
Il Regolamento CE 261 del 2004 è una legge
dell'Unione Europea (UE) sui diritti dei passeggeri aerei che tutti gli Stati
membri devono rispettare.
Questa
afferma che i passeggeri aerei devono essere risarciti finanziariamente se il
loro volo è stato cancellato o era in sovraprenotazione. Inoltre, nell'Ottobre
2012 la Corte di Giustizia dell'UE (CGUE) ha stabilito che anche i passeggeri
dei quali voli sono arrivati con tre ore di ritardo o oltre, hanno diritto al
risarcimento, a meno che il ritardo non è attribuibile a circostanze
straordinarie fuori dal controllo della compagnia aerea, come uno sciopero o
cattive condizioni meteorologiche.
L'obiettivo
principale del Regolamento è migliorare la protezione dei diritti dei
passeggeri in Europa e armonizzare la legge tra gli stati membri.
Da quando
la legge fu implementata nel Febbraio 2005, ci sono state molte sentenze
rivoluzionarie contro le compagnie aeree nella Corte di Giustizia Europea.
Questo ha drasticamente cambiato il
panorama dei diritti dei passeggeri aerei. Abbiamo riassunto i più
importanti casi nella sezione Sentenze Rivoluzionarie.
Quando si applica la legge?
La legge
sui diritti dei passeggeri aerei può essere facilmente confusa. In certi
tratti, sembra contraddittoria. Questa è la ragione per la quale può essere
difficile capire quando si ha diritto e per che cosa si ha diritto. Inoltre, le
compagnie aeree hanno una tendenza a tenere segreti i diritti dei passeggeri
aerei, anche se sono legalmente obbligate ad informare. Di conseguenza, ci si trova in una situazione di stallo.
Il nostro
obiettivo è di rendere più facile per voi capire i vostri diritti quando si
verifica un ritardo del volo, cancellazioni o sovraprenotazioni.
Dato che
il Regolamento CE 261/2004 è una legge europea, si applica solo nello
spazio aereo dell'UE, tuttavia non bisogna essere cittadini dell'UE per
reclamare un risarcimento. Questo significa che il tuo volo deve essere partito
da un aeroporto in UE (con qualsiasi compagnia aerea) o arrivato in UE (con una
compagnia aerea europea) o da Islanda,
Norvegia o Svizzera. Si veda la tabella qui sotto per un riepilogo.
Risarcimento del danno non solo materiale ma anche morale
La Corte
di Giustizia dell’UE ha emesso una importante sentenza: i passeggeri, quando un
volo viene cancellato, possono chiedere il rimborso per il danno morale, oltre
che per quello materiale; inoltre, il diritto al risarcimento esiste anche
quando l’aereo decolla, ma subito dopo è costretto a rientrare all’aeroporto di
partenza ed il passeggero viene trasferito su un altro volo.
La Corte
ha, infatti, precisato che il regolamento comunitario in materia di
compensazione ai passeggeri aerei stabilisce alcune misure uniformi che le
compagnie aeree devono attuare nei confronti dei loro passeggeri in caso di
negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato: resta, comunque,
impregiudicato il diritto dei passeggeri ad un risarcimento supplementare.
Inoltre,
in base alla convenzione di Montreal, ci sono alcune condizioni in cui il
passeggero può chiedere un risarcimento dei danni, su base individuale (per un
limite massimo di 4.750 euro per passeggero).
La Corte
ha affermato che la cancellazione del volo si ha anche quando l’aereo parte, ma
rientra nell’aeroporto di partenza ed i passeggeri vengono trasferiti su un
altro volo: in questo caso è necessario studiare la situazione individuale di
ciascun passeggero trasportato, esaminando se egli abbia abbandonato la
programmazione iniziale del volo. Esiste, poi, un “risarcimento supplementare”
che consente ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno complessivo,
materiale e morale, subito a causa dell’inadempimento da parte del vettore
aereo dei suoi obblighi contrattuali.
Infine,
la Corte aggiunge che “quando un vettore
viene meno agli obblighi di sostegno (rimborso del biglietto o imbarco su un
volo alternativo per la destinazione finale, assunzione a proprio carico delle
spese di trasferimento dall’aeroporto di arrivo all’aeroporto inizialmente
previsto) e di assunzione a proprio carico delle spese ad esso incombenti in
virtù del regolamento (rimborso delle spese di ristorazione, sistemazione in
albergo e comunicazione), i passeggeri aerei possono legittimamente far valere
un diritto al risarcimento. Tuttavia, nella misura in cui tali risarcimenti
derivano direttamente dal regolamento, essi non si possono considerare come
rientranti in un risarcimento supplementare”.
Essenzialmente sono tre le situazioni in cui si può
verificare un disagio per i passeggeri:
1) NEGATO IMBARCO. Il passeggero non viene imbarcato a causa
dell’eccessivo numero di prenotazioni
2) CANCELLAZIONE DEL VOLO: Si verifica quando l’aereomobile
non parte
3) RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO: Partenza dell’aereomobile
ritardata rispetto all’orario di partenza previsto.
Compensazione pecuniaria.
La Carta dei diritti del passeggero calcola la
compensazione in base alla tratta (internazionale o intracomunitaria) e alla
distanza percorsa.
-voli intracomunitari inferiori o pari a 1500 Km, Euro
250,00
-voli intracomunitari superiori a 1500 Km, Euro 400,00
-voli internazionali inferiori o pari a 1500 Km, Euro
250,00
-voli internazionali tra 1500 Km e 3500 Km, Euro 400,00
-voli internazionali superiori a 3500 Km, Euro 600,00.
Si dice che la compensazione pecuniaria non sia dovuta
nel caso in cui:
-la compagnia aerea possa provare che la cancellazione
del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, ad esempio, avverse
condizioni meterologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi.
-o il passeggero sia stato informato della cancellazione:
1)con almeno due settimane di preavviso;
2)nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni
prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo
alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario
originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo
quattro ore dopo l’orario originariamente previsto.
3)meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo
alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente
previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo
l’orario
Per maggiori informazioni scrivi a: dirittissimo@gmail.com o chiama il numero dedicato: 328.2408154
lunedì 16 gennaio 2017
VICINI RUMOROSI??
QUALI RIMEDI?
Lo
stesso rumore può essere per alcuni causa di disturbo, per altri invece no.
Alle volte è necessario attraverso ausili tecnici- scientifici misurare anche a livello giuridico, il rumore,
per verificare se quest'ultimo sia nei limiti della tollerabilità stabilita dalla legge.
|
|
Fine modulo
1) Normativa
·
la materia del rumore è disciplinata da varie
norme, alcune codicistiche (art. 844 del codice civile e art. 659 del codice
penale), altre speciali e pubblicistiche (la legge quadro n 447 del 1995, suoi
decreti di attuazione nonchè norme specifiche per vari settori, dal traffico
stradale, a quello ferroviario, al rumore delle discoteche, ai requisiti degli
edifici)
·
Il rapporto tra le due norme è di reciproca
autonomia e complementarietà.
·
L'art. 844, del codice civile, è la norma
fondamentale per soggetto che subisce un rumore, consentendo la reazione e
tutela in sede giudiziale quando le immissioni cui è sottoposto superino la
normale tollerabilità. La giurisprudenza, dietro indicazioni di tipo medico
scientifico, considera intollerabili le immissioni che superino di tre decibel
il rumore di fondo di quella zona.
·
La normativa pubblicistica è invece finalizzata
alla tutela della collettività: contempera le esigenze collettive alla
fruizione di un ambiente meno inquinato con le altre esigenze spesso con questo
confliggenti ( esigenze della produzione, del commercio): dà per scontato
che il rumore sia un male necessario e cerca di contenerlo e gestirlo. Fissa
dei limiti di accettabilità del rumore, sia in emissione (rumore misurato in
prossimità della fonte), sia di immissione (rumore misurato in prossimità del
ricevente); limiti che possono cambiano a seconda della zona della città
2) Normale tollerabilità e limiti di accettabilità
·
Tra la "normale tollerabilità" prevista
dall'art. 844 c.c. ed i "limiti di accettabilità" fissati dalla
normativa pubblicistica non vi è coincidenza. Senza entrare in questa sede
nello specifico si può affermare che i limiti della normale tollerabilità sono
molto più rigorosi rispetto ai limiti della accettabilità.
·
Un rumore può rientrare nei limiti di accettabilità
ma essere superiore alla "normale tollerabilità".
·
In tal caso il singolo danneggiato può reagire e
far cessare o diminuire il rumore.
3) Tipologia di danni causati dal rumore
·
Il rumore può essere causa di danno patrimoniali e
non patrimoniali. Per i primi si può pensare alla svalutazione commerciale del
proprio immobile; per i secondi il danno alla salute o al peggioramento della
qualità della vita (danno esistenziale).
4) Cosa fare?
·
Che può fare in concreto la persona disturbata? Il
primo passo da consigliare è quello di scrivere una diffida, direttamente o
tramite legale, chiedendo la cessazione o la riduzione delle immissioni
rumorose. Se il danneggiato non ottiene effetto, ha due strade: o ricorre
all'autorità giudiziaria (previa verifica che il rumore superi la normale
tollerabilità, verifica che va fatta tramite tecnico specializzato, come dirò
in prosieguo) oppure può presentare un esposto al Comune. Questo manda proprio
personale (o quello dell'ARPA) per le verifiche del caso.
·
Ma attenzione, ciò che i tecnici del Comune o ARPA
controllano è se sono o meno rispettati i limiti di accettabilità (che, lo si
ripete, sono cosa diversa dalla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c.,
anche per i criteri di misurazione).
·
Se i tecnici riscontrano che il rumore supera
questi limiti di accettabilità, il Comune sanziona il soggetto disturbante e
dispone la cessazione/contenimento del rumore.
·
Se per qualsiasi ragione il soggetto disturbato non
ottiene rimedio (ad esempio, perchè i tecnici non hanno riscontrato il supero
dei limiti di accettabilità ma il rumore è intollerabile oppure perchè il
soggetto obbligato non adempie) allora è necessario il ricorso all'azione
giudiziale.
·
Tutela giudiziaria in via di urgenza
·
Proprio in considerazione del fatto che la
sottoposizione a rumore è causa di danno alla salute dell'individuo, bene
primario tutelato dall'art. 32 della Costituzione, è possibile ottenere in via
di urgenza, e quindi in tempi molto brevi, un ordine al soggetto disturbante
(che sia privato o impresa o Pubblica amministrazione, è indifferente), di
cessazione dell'attività causa di inquinamento o di contenimento del rumore nei
limiti della tollerabilità.
5) Tecnico acustico competente
·
Prima di dar corso all'azione giudiziale, come
accennavo sopra, è però opportuno che il soggetto faccia eseguire una perizia
da tecnico specializzato per verifica che il rumore disturbante superi
effettivamente il limite della normale tollerabilità.
·
Presso ogni Regione è tenuto un Albo dei tecnici
competenti in acustica.
·
sentenze su ogni tipologia di rumore
( ad esempio : il rumore prodotto dal vicino di casa, a quello del locale di
intrattenimento musicale, a quello delle campane, a quello di animali).
Per maggiori info scrivi a: dirittissimo@gmail.com
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