CONTRATTO DI AFFITTO
Durata
Il contratto di affitto ha sempre una durata prefissata dalla
legge, cui le parti non possono derogare. Il contratto più usato è quello con
durata di 4 anni, con
rinnovo automatico, alla prima scadenza, di altri 4 anni (salvo alcune specifiche ragioni che consentono la
disdetta dopo i primi 4 anni); alla scadenza degli 8 anni, il contratto si rinnova tacitamente (per uguale periodo),
salvo disdetta.
In alternativa c’è il contratto a 3 anni con rinnovo automatico di
altri 2 anni (salvo le stesse ragioni di disdetta anticipata, previste per il
contratto 4+4). Anche qui, alla scadenza dei 5 anni il contratto si rinnova
tacitamente per uguale periodo, salvo disdetta.
Recesso
·
per cause indicate nel contratto Nel contratto di locazione, padrone di casa e inquilino possono liberamente
stabilire dei motivi al verificarsi dei quali si può disdettare anticipatamente
il contratto. Quindi, prima della firma della scrittura, l’inquilino può far
inserire una clausola in cui gli si attribuisca il diritto di recedere
dall’affitto in caso di trasferimento
per lavoro o per altre specifiche ragioni, in base alle sue
esigenze. La legge, infatti, non pone limiti al potere delle parti di
“personalizzare” il contratto inserendo delle cause di recesso anticipato ).
·
per gravi motivi Se il contratto, però,
non dovesse indicare alcun motivo di recesso anticipato, la legge consente
sempre la possibilità di dare disdetta dell’affitto qualora ricorrano gravi motivi, anche se ciò non è
indicato nella scrittura privata.Ovviamente la dizione della norma è generica.
Cosa si intende per gravi motivi?
La spiegazione è stata più volte fornita dalla giurisprudenza che ha fissato
dei criteri guida. Si deve trattare di cause:
·
sopravvenute: ossia non prevedibili prima della firma del contratto (per esempio, il
dipendente che sa già di essere trasferito in un’altra località di lì a breve
non potrebbe invocare il grave motivo di recesso anticipato);
·
incolpevoli: la colpa o la volontà del trasferimento non deve
essere determinata dall’inquilino. Così se è questi che vuol cambiare città per
tentare nuove opportunità di lavoro non potrebbe invocare il diritto al recesso
anticipato. Diverso potrebbe essere il caso del dipendente obbligato, in quanto
licenziato e necessitato a trovare opportunità di nuova occupazione;
·
oggettive: la gravosità della
prosecuzione del rapporto “deve avere una connotazione oggettiva, a prescindere
dalla valutazione unilaterale effettuata dal conduttore in ordine alla
convenienza o meno di continuare il rapporto locativo. Rispetto poi alle
locazioni abitative, la gravosità della prosecuzione va valutata non (solo)
sotto il profilo economico ma anche tenendo conto delle esigenze di vita del
conduttore medesimo.
·
per trasferimento per motivi di lavoro
È pacifico in giurisprudenza che tra le
esigenze oggettive e sopravvenute vi siano anche quelle del trasferimento del lavoro in altra sede,
soprattutto quando ciò non dipende dalla volontà del lavoratore. Ma è
necessario che la distanza sia rilevante (nel caso di specie, non è stata
ritenuta tale quella che divide Pisa e Firenze, di circa 90 km).
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