mercoledì 29 aprile 2020



IN QUALI CASI SI PUO’ EFFETTIVAMENTE PARLARE DI MOBBING?
Nel nostro ordinamento non esiste, una definizione normativa di mobbing,  abbiamo solo una nozione dottrinale e giurisprudenziale e questo, senza dubbio,  rende più complicata la sua individuazione.
Esistono alcune pronunce della Corte di Cassazione che definiscono per esempio il mobbing come “una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psichico e del complesso della sua personalità” (Cass. n. 3785/09; nello stesso senso, ex multis,  Cass .n. 87 del 10 gennaio 2012; Cass. n. 17698/2014; Cass n. 898/2014;  Cass. n. 12437 del 21 maggio 2018).
Dunque, affinchè si configuri il mobbing è necessario che sussistano più elementi concomitanti tra cui:
1)più condotte messe in atto nei confronti del lavoratore, protratte nel tempo, poste in essere dal datore di lavoro o da un suo preposto o da altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
2)una volontà vessatoria finalizzata alla persecuzione o emarginazione del dipendente;
3)la conseguente lesione della salute o della personalità del dipendente; 
4)il nesso tra la condotta ed il pregiudizio psico-fisico:
5)la prova dell’elemento soggettivo, ossia dell’intento persecutorio.
Il dipendente che ritiene di essere stato mobbizzato ha l’onere di provare non solo le condotte vessatorie, ma anche la volontà persecutoria, nonché il nesso causale con il danno subito. 
L’elemento psicologico ovvero l’intento vessatorio che sta alla base di tutte le condotte poste in essere dal datore è molto difficile da dimostrare ma è necessario.
Orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ammette, tuttavia, che tale prova possa essere fornita con l’utilizzo di presunzioni. Quest’ultime – come sostiene una recente pronuncia della Cassazione (2019) devono essere  gravi, precise e concordanti”.
Non sono dunque sufficienti le semplici asserzioni della lavoratrice che si era limitata a dedurre che solo a lei – a differenza di altri colleghi- – era stato impedito di proseguire con la modalità di tele-lavoro notturno.
Anche il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 4471 del 1 luglio 2019 della Sezione 4, ha ribadito che la prova dell’elemento intenzionale e vessatorio del datore di lavoro può essere fornita dal lavoratore anche in base alle caratteristiche oggettive dei comportamenti tenuti, e cioè su presunzioni gravi, precise e concordanti, dai quali è possibile risalire da fatti noti ad altri ignorati.
Una volta provata la sussistenza del mobbing, il lavoratore deve, poi, dimostrare di aver subito un pregiudizio specificandone la natura e la tipologia. 
Per fare ciò il lavoratore ha l’onere della prova di dimostrare attraverso una serie di possibilità quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo (sms, email, testimoni) circostanze concrete che attestino la durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto“. 
Sono diversi i pregiudizi che un lavoratore può far valere in giudizio se in grado di provare in concreto il danno subito: danno professionale, danno all’integrità psico – fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione.
In particolare, segnaliamo che la Cassazione ha ribadito che il danno non patrimoniale derivante dal demansionamento “… è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti” (così Cassazione n. 9901 del 2018 ).
Da non confondere con il mobbing, esiste un’altra fattispecie non espressamente definita dalla legge, ovvero il DANNO DA STRESS LAVORO CORRELATO.

Come ribadito anche dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n. 5590 del 22 Marzo 2016, il risarcimento del danno da stress lavoro correlato “si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e, in linea generale, la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell’interesse leso, sul quale grava l’onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici.”
Più precisamente, devono sussistere 3 presupposti affinchè il lavoratore possa chiedere il risarcimento del danno da stress lavoro correlato:
1)la condotta censurabile del datore di lavoro;
2)un danno medicalmente accertabile;
3)il nesso di causalità tra la condotta censurabile e il danno.
Quanto alla condotta del datore di lavoro, il riferimento è all’art. 2087 Cod. Civ. che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di “adottare nell'esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
A questo proposito, la Corte di Cassazione chiarisce che “l’obbligo che scaturisce dall’Art. 2087 non può ritenersi limitato al rispetto della legislazione tipica della prevenzione, riguardando altresì il divieto, per il datore di lavoro, di porre in essere, nell’ambito aziendale, comportamenti che siano lesivi del diritto all’integrità psicofisica del lavoratore” (Cass. Civ., Sez. Lav., 02 Maggio 2000 n. 5491).
Da sottolineare che Cassazione ritiene configurabile un danno da stress lavoro correlato anche qualora il datore ometta di adeguare l’organico aziendale  “il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli Artt. 41, comma 2, Cost. e 2087 Cod.Civ., e ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore (estrinsecantesi nell’accettazione di straordinario continuativo – ancorché contenuto nel cosiddetto monte ore massimo contrattuale – o nella rinuncia a periodi di ferie), atteso che il comportamento del lavoratore non esime il datore di lavoro dall’adottare tutte le misure idonee alla tutela dell’integrità fisico-psichica dei dipendenti, comprese quelle intese ad evitare l’eccessività di impegno da parte di soggetti in condizioni di subordinazione socio-economica…”
La responsabilità del modello organizzativo e della distribuzione del lavoro è comunque sempre in capo all'azienda (quindi al datore) che non può sottrarsi agli addebiti che possono derivare dagli effetti lesivi di una inadeguata scansione dei tempi di attività e ha dichiarato il nesso tra l’infarto e l’impegno lavorativo oltre i limiti della tollerabilità.
Per quanto riguarda i danni che un medico può accertare come correlati ad una condizione di stress, essi possono essere svariati: malattie a base organica, come infarti o patologie dell’apparato immunitario o gastrointestinale, oppure malattie neurologiche e psichiche.
Con una nota Sentenza del 2012, la Suprema Corte di Cassazione  (Cass. Civ., Sez. Lav.,  24 Ottobre 2012 n. 18211) ha riconosciuto una somma risarcitoria, pari a € 25.000,00, ad un portinaio che, a causa dei lunghi turni di lavoro (dalle 21.00 alle 9.00), riportava una sindrome nevrotico ansiosa da stress lavorativo.
Secondo una delle ultime pronunce della Corte di Cassazione civile, sez. lavoro con  la sentenza n. 1185 del 18 gennaio 2017,  lo stress da lavoro, nel momento in cui pregiudica l’abituale e serena esistenza del dipendente, rientra nella categoria del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale riguarda gli effetti negativi (che possono essere di natura  esistenziale, biologica  o morale) subiti dal cittadino di conseguenza ad un fatto illecito, ma danno non patrimoniale, a differenza dei danni patrimoniali, non da' automaticamente diritto al risarcimento.
L’avvocato del lavoro esperto in tali problematiche sarà in grado in base ad una valutazione generale della fattispecie e delle prove a disposizione di valutare a quale fattispecie si può meglio riferire il vostro caso.
Per contattare il nostro avvocato del lavoro scrivi a: studiolegale@dirittissimo.com

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martedì 14 aprile 2020



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
CHE COS’E’?

L’istituto dell'amministrazione di sostegno è previsto a tutela di tutti quei soggetti con patologie gravi tali da renderli, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

Il legislatore ha previsto una forma di protezione per quei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

E’ bene precisare che l’amministrazione di sostegno non è  un provvedimento di interdizione e non determina in via definitiva l’eliminazione della capacità di agire del soggetto nei cui confronti viene disposta.

COME VIENE NOMINATO L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CHI PUO’ ESSERLO?

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare; la prima scelta ricade tra i soggetti che fanno parte dello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. Viene infatti solitamente nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice.
Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro (ad esempio conflitti tra prossimi parenti), l'amministratore viene nominato dal Tribunale tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno deve procedere a richiedere una autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme e le previsioni di cui sopra, possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento, presso Il Tribunale competente. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta. La domanda, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si indica al Giudice la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si precisa che la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti e allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
-l’indicazione del nominativo della persona idonea prescelta, quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
-documenti di identità del richiedente e del beneficiario.

Successivamente alla presentazione della domanda in cancelleria (con ricorso e con l’ausilio di un legale) verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza e l’emissione del provvedimento richiesto. Nel corso dell'udienza che viene fissata, il Giudice provvede ad esaminare il soggetto per cui è chiesta l’amministrazione di sostegno beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emette il decreto di nomina e stabilisce i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
Qualora ci fosse un parente contrario al provvedimento autorizzativo dell’amministrazione di sostegno (decreto del Giudice Tutelare) quest’ultimo potrà proporre un reclamo alla Corte d'Appello competente.

Il professionista dello Studio Legale Dirittissimo è a disposizione per attivare amministrazioni di sostegno e/o gestirne le fasi procedurali nonché eventualmente proporre reclamo al decreto di ammissione.

Per info e contatti: studiolegale@dirittissimo.com

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Avv. Alessandro Milani


martedì 31 marzo 2020

FERIE: AGGIORNAMENTI E NOVITA' IN QUESTO PERIODO DI EMERGENZA

In questo periodo così confuso è necessario conoscere i propri diritti e cosa sta cambiando in materia di Ferie e diritto del lavoro. Leggi l'articolo, qui puoi trovare tutto quello che devi sapere per tutelare i tuoi diritti

Per raccontare il Tuo caso e tutelare i Tuoi interessi puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com e fissare un appuntamento con un nostro avvocato del lavoro!

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martedì 10 marzo 2020


INFORTUNIO SUL LAVORO. DIFFERENZE CON MALATTIA PROFESSIONALE

Si considera infortunio sul lavoro un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa ma che può anche riguardare tutte quelle situazioni ambientali nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti.

Esiste anche l’infortunio in itinere, cioè l’evento traumatico che si verifica nel corso dello spostamento dall'abitazione al luogo di lavoro.

L’infortunio sul lavoro è definito dalla legge come l’evento, che avviene per la c.d. causa violenta in occasione di lavoro (quindi ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa) dal quale deriva una lesione o una malattia del corpo che rende necessaria l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Precisiamo, quindi, che si può parlare di infortunio sul lavoro quando si è in presenza di:

-un evento traumatico dal quale deriva una lesione alla salute del lavoratore o la sua morte;
-un collegamento tra questo evento e lo svolgimento dell’attività lavorativa;
-una durata dell’inabilità al lavoro di più di tre giorni;
-la c.d. causa violenta.

Per tutelare il lavoratore, la Legge ha previsto un’assicurazione obbligatoria che consente di usufruire di prestazioni sanitarie specifiche ed ottenere un indennizzo che sarà tanto più elevato quanto più grave sarà l’evento traumatico e più gravi sono le conseguenze che ne derivano.

QUALI DIFFERENZE CON LA MALATTIA PROFESSIONALE?

Sia nell'infortunio che nella malattia, il lavoratore subisce un evento traumatico ma nell'infortunio, la causa dell’evento deve essere una c.d. “causa violenta”.

Nella malattia professionale, invece, la lesione della salute avviene per una c.d. causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo, come succede, ad esempio, nell'ipotesi in cui un lavoratore contragga una forma tumorale per avere respirato per anni delle esalazioni senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.
La normativa in tema di infortunio, e in particolare la nozione di causa violenta, è stata però interpretata nel tempo in modo sempre più ampio, a tal punto da far rientrare nel concetto anche tutta una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o di fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro. 

CHE COS’E’ L’INFORTUNIO IN ITINERE

E’ l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi nel luogo di lavoro. Tale infortunio è ricompreso nella copertura assicurativa che viene fornita dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
E’ importante che l’infortunio avvenga all'interno del normale percorso di lavoro.
Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, cioè obblighi la cui mancata osservanza costituisce reato e viene punita dalla legge penale.
L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

A QUALE INDENNIZZO SI HA DIRITTO?
·         Dall’evento traumatico deriva un
Un lavoratore che subisce un danno durante l’orario di lavoro ha diritto a ricevere dei benefici economici: l'indennizzo INAIL e solo in alcuni casi, il risarcimento del danno secondo la Codice Civile.

In entrambi i casi, il primo passo che il lavoratore deve compiere è la querela per infortunio sul lavoro; per fare ciò, è fortemente consigliato l'aiuto di un avvocato del lavoro che si occupa anche di tali questioni; successivamente sarà stabilito dagli organi competenti, se sono presenti gli estremi per l'indennizzo e quindi la responsabilità del datore di lavoro o dei colleghi.

L'indennizzo INAIL è previsto anche in mancanza di responsabilità del titolare.

Per maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

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·         Il                                                                


venerdì 6 marzo 2020



PREPENSIONAMENTO PER CHI SVOLGE LAVORI USURANTI
Chi svolge attività particolarmente faticose e pesanti ha diritto di accedere alla pensione a condizioni agevolate: si tratta nello specifico di addetti a mansioni particolarmente usuranti, dei lavoratori adibiti a turni di notte, degli addetti alla catena e al servizio pubblico di trasporto collettivo. Queste attività devono essere state svolte per metà della vita lavorativa o per sette degli ultimi dieci anni e non devono essere confusi con i “lavori gravosi” per cui il pensionamento è disciplinato a parte.
CHI SVOLGE LAVORI USURANTI?
I lavoratori interessati dal pensionamento anticipato sono:
-addetti a mansioni particolarmente usuranti quali i lavori in galleria, nelle cave, in cassoni ad aria compressa, palombari, lavori ad alte temperature, in spazi ristretti, di asportazione amianto;
-lavoratori adibiti a turni di notte per almeno sei ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per un minimo di 64 giorni all’anno;
-lavoratori che, al di fuori del caso precedente, prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno;
-addetti alla linea catena che svolgono l’attività in imprese soggette a specifiche voci tariffarie Inail in mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante delle stesse;
-conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

CHI PUO’ BENEFICIARE DEL PREPENSIONAMENTO TRA I LAVORATORI CHE SVOLGONO LAVORI USURANTI ?
Possono beneficiare del prepensionamento tutti i lavoratori che maturano i seguenti requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre 2021:
·         se in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni (utile ai fini della pensione di anzianità);
·         se lavoratori dipendenti purché in possesso di un'età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento della quota di 97,6);
·         se lavoratori autonomi invece con un'età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi (fermo il raggiungimento di quota 98,6).
Ci sono invece requisiti anagrafici e contributivi diversi per i lavoratori notturni che lavorano su turni in base al numero di giorni lavorati all'anno, così come quelli che prestano la loro attività lavorativa per una durata pari all'intero anno lavorativo.
TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda per beneficiare del prepensionamento deve essere presentata, per chi matura i requisiti dal primo gennaio al 31 dicembre del 2021, entro il primo maggio 2020 corredata dalla documentazione relativa al rapporto di lavoro e alla sua durata (libro matricola, libro unico del lavoro, libretto di lavoro, ruolo di equipaggio, comunicazione al Centro per l'impiego di assunzione/cessazione/variazione rapporto) con modalità telematica corredata dal modulo "AP45".
Una volta inoltrata la domanda, l'Inps ha l'onere di comunicare, dopo aver verificato che ci sono i dei requisiti richiesti dalla legge, se essa può essere accolta o deve essere rigettata.
Per coloro che presentano domanda entro il primo maggio 2020, ma che maturano i requisiti tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2021 l'accoglimento avviene con riserva, perché subordinata al perfezionamento degli stessi.
Cosa accade in caso di domande inoltrate tardivamente?

La domanda per il riconoscimento del beneficio presentata oltre il 1° maggio 2020, in presenza dei requisiti richiesti, comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato nei seguenti tempi:
·         di un mese, se il ritardo è inferiore o pari a un mese;
·         di due mesi, se il ritardo è superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
·         di tre mesi, se il ritardo è pari o superiore a tre mesi.
Dette decorrenze non valgono per il personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e musicale (AFAM). Il trattamento pensionistico anticipato per loro non può decorrere prima del primo settembre e del primo novembre dell'anno in cui maturano i requisiti, sempre che gli stessi ne siano in possesso a quelle date.
Per questi soggetti è previsto che, se la domanda viene presentata dopo il primo maggio 2020, la decorrenza della pensione ha inizio dal primo settembre o dal primo novembre dell'anno successivo.
Se desideri avere una consulenza in tale materia,puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com 
www.dirittissimo.com - sezione previdenziale

venerdì 28 febbraio 2020



Sei stato vittima di un incidente stradale?!

Lo Studio Legale Dirittissimo, mediante i suoi avvocati, propone una tutela stragiudiziale completa del Vostro sinistro stradale.

Precisamente:

I professionisti esamineranno nei fatti la responsabilità delle parti nel sinistro; di tutte le persone che si rivolgeranno ai professionisti dello studio, sia soggetti privati che società che svolgano servizi di trasporto, nonché l’azione di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte, nel caso in cui il dipendente si sia infortunato durante l’orario di lavoro e sia nell'impossibilità di svolgere la propria attività di dipendente.

Nel merito, i professionisti dello studio esamineranno la documentazione utile da Voi prodotta (a titolo esemplificativo: Carta identità e Codice fiscale e Patente dei conducenti dei veicoli coinvolti, modulo di costatazione amichevole, verbale della Municipale, certificati medici, dati della polizza assicurativa dei veicoli coinvolti) il tutto per verificare se ci siano in concreto gli estremi per una richiesta di risarcimento del danno.

La richiesta di risarcimento del danno può riguardare sia i danni relativi al veicolo, sia i danni relativi alla persona e potrà essere inoltrata sia nell'ipotesi in cui le lesioni siano inferiori al 9% della Tabella relativa al danno biologico prevista dal Tribunale di Milano (lesioni di lieve entità), sia nell'ipotesi che tali lesioni siano superiori al 9% (ovvero lesioni di grave entità).

Svolta la prima consulenza, si procederà con l’invio di una diffida nei confronti dell’assicurazione di controparte.

Per questa fase è previsto:
-studio della documentazione reperita in precedenza;
-redazione della diffida ed invio della stessa;
-trattazione con i periti dell'assicurazione di controparte e con il liquidatore al fine di determinare la proposta di liquidazione da parte della Compagnia Assicurativa.

N.B. Si specifica che se si desidera inviare anche la lettera di rivalsa del datore di lavoro nei confronti dell’Assicurazione di controparte per infortuni subiti dal lavoratore durante l’orario di lavoro, questa avrà un costo esiguo ulteriore.

Qualora ci fossero lesioni, un ulteriore costo – modesto - che il cliente dovrebbe sostenere è quello relativo alla perizia medica redatta da un nostro consulente affidabile e qualificato, iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Milano.

Una volta liquidato l'importo dalla Compagnia Assicurativa, la stessa provvederà a liquidare il risarcimento per il cliente e quanto anticipato per spese mediche, medicinali e perizia del CTU.
Chi fosse interessato a tale consulenza, ci contatti direttamente ai numeri di telefono riportati al termine dell'articolo in modo tale che tutte le informazioni su costi e modalità concrete di trattazione del sinistro verranno spiegate ed indicate a ciascuna persona interessata.

Nel caso in cui invece il cliente volesse procedere giudizialmente, la situazione sarà differente ed i costi verranno preventivati in sede di appuntamento.

Se sei stato coinvolto in un incidente stradale e necessiti di una consulenza legale, contattaci al seguente indirizzo email: studiolegale@dirittissimo.com 

www.dirittissimo.com - trattazione sinistri stradali

mercoledì 26 febbraio 2020


PRESCRIZIONE PER CHIEDERE IL PAGAMENTO DI STIPENDI MAI RICEVUTI: QUANTO TEMPO?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) quali sono gli effetti sulla prescrizione dei crediti di lavoro nelle aziende con più di 15 dipendenti?

C’è stata a riguardo, una recente pronuncia ( Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri – Luglio 2019) che ha confermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero), la prescrizione dei crediti di lavoro (ovvero il momento dal quale decorre il termine di 5 anni per agire in giudizio) non decorre in corso di rapporto nemmeno nelle aziende con più di 15 dipendenti.

 L'art. 2948 n. 4 del codice civile prevede  cinque anni il predetto termine e prima dell’introduzione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la sentenza n. 63 del 10/6/1966 della Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità di tale norma, poiché non consentiva il decorso della prescrizione in corso di rapporto dal momento che il lavoratore "può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè il timore del licenziamento".

Successivamente, con l'introduzione dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi di lavoro si differenziava a seconda del grado di stabilità del rapporto di lavoro, ovvero se l’eventuale Giudice avesse il potere o meno di ristabilire o meno la reintegrazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.

Con l'entrata in vigore della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e con le sostanziali modifiche all'art. 18 St. Lav., le tutele previste in favore del lavoratore ingiustamente licenziato sono state indebolite, limitando sempre le possibilità per il giudice di stabilire la reintegra dello stesso.

Pertanto, ad oggi, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla soglia numerica occupazionale del datore di lavoro (azienda) presso cui sono impiegati, la prescrizione quinquennale decorre dal termine del rapporto di lavoro.

Per avere maggiori informazioni puoi scrivere a: studiolegale@dirittissimo.com

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