martedì 14 aprile 2020



AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
CHE COS’E’?

L’istituto dell'amministrazione di sostegno è previsto a tutela di tutti quei soggetti con patologie gravi tali da renderli, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc.

Il legislatore ha previsto una forma di protezione per quei soggetti che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.

E’ bene precisare che l’amministrazione di sostegno non è  un provvedimento di interdizione e non determina in via definitiva l’eliminazione della capacità di agire del soggetto nei cui confronti viene disposta.

COME VIENE NOMINATO L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E CHI PUO’ ESSERLO?

L'amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare; la prima scelta ricade tra i soggetti che fanno parte dello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti di idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. Viene infatti solitamente nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice.
Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro (ad esempio conflitti tra prossimi parenti), l'amministratore viene nominato dal Tribunale tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno deve procedere a richiedere una autorizzazione del Giudice Tutelare per:
- acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni;
- accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
- promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
- alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
- costituire pegni o ipoteche;
- procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare compromessi e transazioni o accettare concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme e le previsioni di cui sopra, possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento, presso Il Tribunale competente. Il deposito di questa documentazione e' obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta. La domanda, va presentata al Giudice Tutelare del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario.
Con la domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e contestualmente si indica al Giudice la persona che il ricorrente ritiene può idonea per tale incarico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Si precisa che la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti e allegati:

- copia integrale dell'atto di nascita;
- fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede l'amministrazione di sostegno;
- certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di badare a se stesso;
- eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
-l’indicazione del nominativo della persona idonea prescelta, quale amministratore di sostegno da parte dei parenti stretti;
- inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
- documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di sostegno da parte di parenti stretti;
-documenti di identità del richiedente e del beneficiario.

Successivamente alla presentazione della domanda in cancelleria (con ricorso e con l’ausilio di un legale) verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza e l’emissione del provvedimento richiesto. Nel corso dell'udienza che viene fissata, il Giudice provvede ad esaminare il soggetto per cui è chiesta l’amministrazione di sostegno beneficiario (che deve quindi essere presente in udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice emette il decreto di nomina e stabilisce i poteri dell'amministratore di sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
Qualora ci fosse un parente contrario al provvedimento autorizzativo dell’amministrazione di sostegno (decreto del Giudice Tutelare) quest’ultimo potrà proporre un reclamo alla Corte d'Appello competente.

Il professionista dello Studio Legale Dirittissimo è a disposizione per attivare amministrazioni di sostegno e/o gestirne le fasi procedurali nonché eventualmente proporre reclamo al decreto di ammissione.

Per info e contatti: studiolegale@dirittissimo.com

www.dirittissimo.com - sezione civile 

Avv. Alessandro Milani


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