AMMINISTRAZIONE
DI SOSTEGNO
CHE COS’E’?
L’istituto
dell'amministrazione di sostegno è previsto a tutela di tutti quei soggetti con
patologie gravi tali da renderli, in via temporanea o permanente, invalidi
(parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro
interessi, anche patrimoniali.
A
titolo esemplificativo e non esaustivo si tratta di anziani, disabili fisici o
psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti
al gioco d'azzardo, ecc.
Il
legislatore ha previsto una forma di protezione per quei soggetti che, per
infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno
una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili,
quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel
tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una
protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione
della sua capacità di agire.
E’ bene
precisare che l’amministrazione di sostegno non è un provvedimento di interdizione e non
determina in via definitiva l’eliminazione della capacità di agire del soggetto
nei cui confronti viene disposta.
COME VIENE NOMINATO L’AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO E CHI PUO’ ESSERLO?
L'amministratore
di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare; la prima scelta ricade tra i
soggetti che fanno parte dello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo
requisiti di idoneità ritenuti dallo stesso Giudice. Viene infatti solitamente
nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente
convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i
parenti entro il quarto grado. Sono questi i soggetti legittimati ad agire,
oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso
presentato dinanzi al Giudice.
Qualora
tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro (ad esempio
conflitti tra prossimi parenti), l'amministratore viene nominato dal Tribunale tenuto
conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
DOVERI DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L’amministratore
di sostegno deve procedere a richiedere una autorizzazione del Giudice Tutelare
per:
-
acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per
l'amministrazione del patrimonio;
-
riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo
di pegni, assumere obbligazioni;
-
accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati;
- fare
contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni;
-
promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno
temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o
per ottenere provvedimenti conservativi.
E'
richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:
-
alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento;
Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di
erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
-
costituire pegni o ipoteche;
-
procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;
- fare
compromessi e transazioni o accettare concordati.
Gli
atti compiuti senza osservare le norme e le previsioni di cui sopra, possono
essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi
causa.
L'amministratore
di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni
in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attività economica del
beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli
allegati, e depositarlo entro l'anno, dalla data del giuramento, presso Il
Tribunale competente. Il deposito di questa documentazione e' obbligo
specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale, ed a
rimozione immediata dall'ufficio di amministratore di sostegno.
COME SI
PRESENTA LA DOMANDA?
La
domanda può essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore,
interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente
convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal
tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi
socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare
autonomamente la richiesta. La domanda, va presentata al Giudice Tutelare
del luogo di residenza o di stabile domicilio del beneficiario.
Con la
domanda si richiede l'apertura dell'amministrazione di sostegno e
contestualmente si indica al Giudice la persona che il ricorrente ritiene può
idonea per tale incarico.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si
precisa che la domanda deve essere corredata dei seguenti documenti e allegati:
- copia
integrale dell'atto di nascita;
-
fotocopia del codice fiscale della persona per la quale si chiede
l'amministrazione di sostegno;
-
certificato del medico curante attestante la condizione psicofisica del
soggetto con riferimento dettagliato alla sua incapacità parziale o totale di
badare a se stesso;
-
eventuale certificato medico che attesti l'assoluta impossibilità del
beneficiario di raggiungere il Palazzo di Giustizia, neppure in ambulanza;
-l’indicazione
del nominativo della persona idonea prescelta, quale amministratore di sostegno
da parte dei parenti stretti;
-
inventario del patrimonio e dei redditi del beneficiario;
-
documenti attestanti l'eventuale opposizione alla domanda di amministrazione di
sostegno da parte di parenti stretti;
-documenti
di identità del richiedente e del beneficiario.
Successivamente
alla presentazione della domanda in cancelleria (con ricorso e con l’ausilio di
un legale) verrà designato un Giudice Tutelare per la trattazione dell'istanza
e l’emissione del provvedimento richiesto. Nel corso dell'udienza che viene
fissata, il Giudice provvede ad esaminare il soggetto per cui è chiesta
l’amministrazione di sostegno beneficiario (che deve quindi essere presente in
udienza, salvo casi di comprovata intrasportabilità) e i suoi congiunti entro
il quarto grado, nonché tutta la documentazione medica allegata all'istanza. Il
giudice al contempo verificherà la disponibilità e l'idoneità di eventuali
parenti a rivestire l'incarico di amministratore di sostegno.
Successivamente
all'acquisizione di parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, il Giudice
emette il decreto di nomina e stabilisce i poteri dell'amministratore di
sostegno in relazione alle esigenze del beneficiario.
Qualora
ci fosse un parente contrario al provvedimento autorizzativo
dell’amministrazione di sostegno (decreto del Giudice Tutelare) quest’ultimo
potrà proporre un reclamo alla Corte d'Appello competente.
Il professionista dello Studio Legale Dirittissimo è a disposizione per attivare
amministrazioni di sostegno e/o gestirne le fasi procedurali nonché
eventualmente proporre reclamo al decreto di ammissione.
Per info e contatti: studiolegale@dirittissimo.com
www.dirittissimo.com - sezione civile
Avv. Alessandro Milani
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